Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza  30 gennaio 2017, n. 2299

L’istituto della collazione mira ad assicurare la “par condicio” degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi alla apertura della successione, mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa da dividere, va calcolato, al fine dell’assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione stessa.

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La collazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza  30 gennaio 2017, n. 2299

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo con sentenza non definitiva del 2007, decidendo sulle domande proposte da L.G. nei confronti della madre M.L. e dei fratelli L.L. e V. e da quest’ultimo, nei confronti della madre e della sorella, dichiarava l’apertura in data 21 febbraio 1989 della successione legittima di L.F. a favore del coniuge per la quota di un terzo e dei figli Giuseppe, Vittorio e Liliana per la quota di due noni ciascuno.
Accertava la natura di donazione indiretta da parte del de cuius a favore di M.L. delle somme costituenti il prezzo di acquisto del terreno oggetto della compravendita del 13 dicembre 1073, e, altresì, la simulazione relativa all’atto di vendita relativo al trasferimento della nuda proprietà dell’appartamento, sito in (omissis) da parte dei coniugi L. M. in favore della figlia L.L. . Rigettava la domanda di riduzione proposta da L.V. , dichiarava l’inammissibilità delle altre domande, dichiarava l’appartenenza all’asse ereditario di L.F. i beni indicati in dispositivo, attribuiva agli eredi di M.L. (nel frattempo deceduta) la quota A) del progetto di divisione costituita dall’appartamento, sito in (omissis) , con un diritto ad un conguaglio da porsi a carico della massa.
La Corte di Appello di Palermo, pronunciandosi su appello proposto da L.V. , a contraddittorio integro con sentenza n. 1331 del 2012 respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte di Palermo, L.V. si lamentava del rigetto dell’azione di riduzione, ma non avrebbe fornito alcuna dimostrazione che l’eventuale maggiore valore dell’asse ereditario comportasse la lesione della quota di riserva a lui spettante. Parimente infondati erano tutti gli altri motivi con i quali l’appellante lamentava una errata ricostruzione del patrimonio ereditario costituito dalle somme di denaro appartenenti al de cuius e un’errata stima degli immobili costituiti dal fondo rustico e dell’appartamento di via (OMISSIS) .
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.V. con ricorso affidato a tre motivi. L.L. e L.G. hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Motivi della decisione

In via preliminare, va rigettata l’eccezione avanzata da parte controricorrente di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per l’ostacolo della cosa giudicata, posto che, nel frattempo, è intervenuta sentenza definitiva (n. 1613 del 2011), che non essendo stata impugnata sarebbe passata in giudicato. Va qui evidenziato che l’art. 340 c.p.c. dispone che: “contro le sentenze previste dagli artt. 278 e 279 c.p.c. (sentenze di condanna generica e provvisionale e non definitivi in genere), l’appello può essere differito, qualora la parte soccombente faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla notificazione della sentenza”. Sicché (è di tutta evidenza che), la regola generale in tema di impugnazione di sentenze non definitive è la loro impugnabilità immediata, la quale non viene travolta dall’eventuale sentenza definitiva proprio perché le due sentenze nonostante si riferiscano allo stesso giudizio hanno una loro autonomia di contenuto.
A.- Ricorso principale.
1.- Con il primo motivo del ricorso principale L.V. lamenta la violazione degli artt. 166,167 e 168 cod. proc. civ. nel testo vigente, alla data del 20 settembre 1997. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ.). Secondo il ricorrente, erroneamente, la Corte distrettuale, confermando la decisione del Tribunale, avrebbe ritenuto tardiva la domanda riconvenzionale presentata, tenendo conto dell’udienza fissata, ai sensi dell’art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ. (rinvio della prima udienza ad altra data per esigenze di ruolo).
1.1.- Il motivo è fondato.
La questione è stata già risolta da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 1127 del 22/01/2015, secondo cui il rinvio d’ufficio dell’udienza, a norma dell’art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell’appello incidentale, poiché l’art. 166 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell’appello incidentale, a norma dell’art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato nell’atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l’art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore.
Ora, nel caso in esame, come risulta dagli atti del processo, il rinvio alla data del 13 ottobre 1997 era stato disposto, contrariamente a quanto è detto nella sentenza impugnata, con decreto emesso in data 8 luglio 1997, dal Giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168 bis cod. proc. civ. per esigenze di ruolo. Sicché la costituzione del convenuto L.V. , eseguita il 20 settembre 1997, cioè 23 giorni rispetto all’udienza di rinvio, era tempestiva e le domande riconvenzionali contenute nella comparsa di risposta ammissibili.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. Violazione dell’art. 111, quarto comma, cost.. Violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. nel testo vigente il 4 giugno 2007. Nullità assoluta della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale (art. 360, primo comma, n. 4 e 5 cod. proc. civ.). Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente motivato la decisione di rigetto e/o di inammissibilità dell’appello proposto il 4 giugno 2007 dall’odierno ricorrente. Erroneamente la Corte ha ritenuto: a) che l’attuale ricorrente non avesse dato la prova della lamentata lesione di legittima posto che la prova non avrebbe potuto essere data che da una CTU da disporsi di ufficio: b) non pertinenti le censure in ordine alla stima del fondo rustico oggetto del contratto di compravendita del 1973, a fronte della specifica ed articolata motivazione adottata dal Tribunale; c) che la doglianze circa la ricostruzione del patrimonio ereditario non fossero puntuali ed idonee a scalfire le specifiche ed articolate argomentazioni, poste a base della decisione impugnata perché sarebbe stato dovere della Corte spiegare le ragioni delle loro infondatezza.
2.1.- Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perché, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte distrettuale ha indicato adeguatamente, seppure in forma sintetica, le ragioni del proprio convincimento, dovendosi tener conto che la motivazione della sentenza impugnata è, in buona parte, e legittimamente, assunta per relationem, e la Corte distrettuale si è limitata ad indicare le ragioni per le quali le censure formulate dalla parte interessata non fossero idonee a smentire il ragionamento del Tribunale che andava, invece, confermato.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 556, 747 e 750 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Secondo il ricorrete la Corte distrettuale nel confermare acriticamente la sentenza del Tribunale: a) non avrebbe proceduto alla valutazione e alla individuazione completa dei beni facente parte dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione; b) avrebbe considerato oggetto della donazione il denaro e non il bene acquistato con il denaro del de cuius che avrebbe dovuto valutare alla data dell’apertura della successione e non alla data in cui si sarebbe attuata la donazione.
3.1.- Il motivo in parte è fondato.
Intanto, va evidenziato che correttamente, la Corte distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha imputato all’asse ereditario sia il fondo rustico oggetto di compravendita del 1973, sia l’appartamento di via Quarnaro, avendo accertato la natura della donazione indiretta da parte del de cuius a favore di M.L. delle somme costituenti il prezzo di acquisto del terreno oggetto di compravendita del 1973 e la simulazione dell’atto di vendita relativo al trasferimento della nuda proprietà dell’appartamento, sito in (OMISSIS) .
Tuttavia, la Corte distrettuale, ha errato, nell’aver confermato la sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto che l’imputazione andava effettuata secondo il valore dei beni di cui si dice al momento della donazione e non, invece, al momento dell’apertura della successione. Posto che l’istituto della collazione mira ad assicurare la “par condicio” degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi alla apertura della successione, mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa da dividere, va calcolato, al fine dell’assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione stessa.
Ricorso incidentale condizionato.
4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale L.L. e L.G. lamentano la violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.. I ricorrenti ritengono che la Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione: a) la censura avanzata dagli stessi in ordine alla statuizione di primo grado secondo cui il terreno di Partinico fosse stato acquistato con denaro di L.F. considerando per buone le testimonianze di S.C. e del marito geom. F. ; b) la censura in ordine alla statuizione del Tribunale che ha ritenuto simulata la vendita dell’appartamento di via (…) a favore di L.L. assumendo al sussistenza di indizi e presunzioni concordanti tali da assumere a dignità di prova; c) la censura in ordine alla determinazione delle quote. In particolare il Tribunale avrebbe errato nella determinazione delle quote di spettanza di M.L. : d) la censura in ordine al rigetto da parte del Tribunale della richiesta di mezzi istruttori, assumendo che la stessa fosse stata formulata tardivamente.
4.1.- Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del ricorso principale.
In definitiva, va accolto il primo ed il terzo motivo del ricorso principale e rigettati gli altri, assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, a cui viene demandato il compito ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ. di provvedere al regolamento delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.

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