Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 febbraio 2017, n. 3905

In merito  all’iscrizione all’ordine degli odontoiatri italiani

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

ordinanza 14 febbraio 2017, n. 3905

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI (OMISSIS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;

– intimato –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie n. 12 del 19 ottobre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti motivi.

RITENUTO IN FATTO

che, nella seduta del 26 ottobre 2009, il Consiglio dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di (OMISSIS) ha deliberato di non accogliere la richiesta del Dott. (OMISSIS), cittadino siriano nato ad Aleppo nel 1962, di iscrizione all’albo degli odontoiatri custodito presso l’Ordine;

che la richiesta e’ stata esaminata alla luce: (a) del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, articolo 9, comma 2 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), il quale stabilisce che “possono essere anche iscritti all’albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all’estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocita’, un accordo speciale che consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia, purche’ dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili”; (b) dello Scambio di note 30 gennaio-28 maggio 1958 tra l’Italia e la Repubblica Araba Unita, che la Siria ha dichiarato di considerare operante con nota del 7 giugno 1966, con cui si convenne “l’application du principe de la reciprocite’ entre la Syrie et l’Italie, pour l’exercise de la profession medicale. En consequence, les medecins de nationalite’ syrienne seront autorises a exercer leur profession en Italie aux memes conditions que les medecins italiens seront autorises a exercer leur profession en Syrie”;

che l’Ordine provinciale ha rilevato che il diploma di “Chirurgien Dentiste” conseguito dal Dott. (OMISSIS) presso l’Universita’ Libanese Facolta’ di scienze mediche in data 2 luglio 1988, riconosciuto successivamente (in data 28 luglio 1993) dal Ministero della sanita’ siriano, non e’ titolo idoneo, mancando tra i titoli prodotti il decreto ministeriale di riconoscimento del diploma di laurea rilasciato dal Ministero della salute italiano. Il Consiglio dell’ordine ha osservato inoltre che lo Scambio di note tra Italia e Repubblica Araba Unita per regolare l’esercizio della professione medica in Italia e in Siria non puo’ essere esteso ai titoli conseguiti in un Paese terzo e successivamente dichiarati equipollenti in Siria, in quanto il riconoscimento automatico del titolo esercita i suoi effetti esclusivamente tra le parti contraenti;

che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata in data 19 ottobre 2011, ha respinto il ricorso del Dott. (OMISSIS);

che la Commissione ha ribadito che lo Scambio di note del 1958 e’ applicabile esclusivamente nei confronti dei cittadini siriani in possesso di un titolo conseguito in Siria, non contenendo detto accordo nessuna clausola che consenta di estenderne gli effetti anche ai titoli conseguiti in Paesi terzi e successivamente riconosciuti in Siria;

che la Commissione ha poi rilevato che il Dott. (OMISSIS) ha comunque acquisito la cittadinanza italiana, restando quindi soggetto alle norme riguardanti i cittadini italiani, con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso il rispetto delle condizioni alle quali la L. 24 luglio 1985, n. 409 e successive modificazioni ed integrazioni, subordina il rilascio da parte delle competenti autorita’ nazionali dei titoli necessari al legittimo esercizio della professione di odontoiatra sul territorio italiano. Tra questi condizioni, vi e’ – ha sottolineato la Commissione – il riconoscimento, a cura del Ministero della salute, della validita’ del titolo conseguito in un Paese non appartenente all’Unione europea, riconoscimento nella specie mancante;

che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 dicembre 2011, il 10 gennaio 2012 e l’8 febbraio 2012;

che l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano ha resistito con controricorso;

che gli altri intimati – il Ministero della salute e il Procuratore della Repubblica di Milano – non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede;

che con il primo motivo si denuncia nullita’ della sentenza o del procedimento, in relazione all’articolo 112 c.p.c., articoli 108, 111 e 117 Cost., per omessa pronuncia in relazione ad una delle questioni poste dal ricorrente dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, relativa alla composizione del collegio giudicante, con conseguente “iniquita’” della decisione per violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, e violazione dei canoni del giusto processo per la mancanza di un giudice terzo, autonomo e indipendente, in relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cosi’ come interpretati dalla Corte di Strasburgo, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonche’ in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, facente parte dei principi generali del nostro ordinamento, che impone l’obbligo di motivazione di qualunque atto amministrativo;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, articolo 9 e dello Scambio di note tra Italia e Siria del 30 gennaio 1958 e del 28 maggio 1958, anche in relazione all’articolo 10 Cost., comma 2, nella parte in cui prevedono il riconoscimento automatico, in Italia, del titolo di studio conseguito in uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato un accordo speciale;

che il terzo motivo lamenta nullita’ della sentenza o del procedimento in relazione all’articolo 112 c.p.c., articoli 111 e 117 Cost., per ultrapetizione, nella parte in cui – violando il principio secondo cui il giudice nell’adottare la propria statuizione e’ vincolato al petitum e alla causa petendi – e’ stato introdotto il tema, assente nel provvedimento impugnato, della cittadinanza italiana del ricorrente, anche con riferimento alle norme di diritto dell’Unione europea eventualmente applicabili;

che, sollevata da parte di questa Corte questione di legittimita’ costituzionale con ordinanza 15 gennaio 2015, n. 596, la Corte costituzionale ha pronunciata la sentenza n. 215 del 2016;

che il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento dei restanti motivi;

che il ricorrente ha depositato una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va accolta la richiesta del pubblico ministero;

che, infatti, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale, accogliendo la questione sollevata da questa Corte con ordinanza 15 gennaio 2015, n. 596, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, articolo 17, comma 1 e comma 2, lettera a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimita’ costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialita’ che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;

che l’assenza di indipendenza e imparzialita’, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto e’ in grado di determinare la nullita’ della decisione assunta dalla Commissione;

che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’esame delle altre censure, attinenti al merito di una decisione che dovra’ essere rinnovata dalla competente Commissione;

che, pertanto, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimita’ costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *