Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza del 7 novembre 2014, n. 46085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente –
Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere –
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere –
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 237/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. M.A., è stato giudicato colpevole – dal Tribunale di Varese, all’esito di giudizio abbreviato, e dalla Corte di appello di Milano, all’esito di giudizio camerale – del delitto previsto e punito dalla L. n. 895 del 1967, art. 2 come modificato dalla L. 14 ottobre 1997, n. 497, art. 10, per avere illegalmente detenuto – nel vano porta oggetti posto tra i sedili anteriori della propria auto, sottoposta a controllo da personale della Questura di Varese – “una cartuccia marca Fiocchi cal. 9 x 19 parabellum, munizionamento classificato da guerra. Fatto accertato in (OMISSIS)”, ed è stato condannato alla pena di giustizia, avendo i giudici di merito ritenuto, per quanto specificamente ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, che la qualificazione giuridica del fatto, doveva ritenessi corretta, conformemente alla più recente ed univoca elaborazione giurisprudenziale in argomento (in termini Sez. 1, n. 12737 del 20/03/2012 – dep. 04/04/2012, Tomasello e altro, Rv. 252560, secondo cui in materia di reati concernenti le armi, anche a seguito della modifica della L. n. 110 del 1975, art. 2 per effetto del D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 5, comma 1, lett. a), le cartucce calibro 9 x 19 devono considerarsi munizioni da guerra, in quanto destinate esclusivamente alle Forze armate e ai corpi armati dello Stato); che la tesi difensiva prospettata dall’imputato – secondo cui egli avrebbe trovato per terra la cartuccia alcuni giorni prima e l’avrebbe raccolta, senza pensarci, lasciandola nel vano portaoggetti – non valeva ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo, essendo inverosimile che il M., “dopo aver raccolto volontariamente il proiettile ed averlo volontariamente riposto all’interno della sua vettura, in luogo di quotidiana ed accessibile visibilità, se lo sia poi dimenticato, inconsapevolmente”.
2. Ricorre per cassazione, avverso la sentenza di condanna emessa in grado d’appello, il M. per il tramite del suo difensore, confutando in ricorso entrambe le rationes decidendi dell’impugnata sentenza illustrate in precedenza, sostenendo la tesi, quanto alla prima, che il D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 5 del ha integrato la L. n. 110 del 1975, ragion per cui le cartucce di piccolo calibro, fra cui le più comuni le 9 parabellum e le 7,62 Nato, comunque denominate, sono da guerra solo quando montano proiettili incendiari, esplosivi, traccianti o a nucleo perforante, e che la cartuccia calibro 9 parabellum non è munizione da guerra, ma munizione destinata ad essere utilizzata in armi comuni da sparo, già catalogate come tali, e che le armi di tale calibro possono ritenersi da guerra solo se automatiche e prodotte per eserciti moderni; quanto alla seconda, che la motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla sussistenza dell’elemento soggettivo, deve ritenersi insufficiente, non fornendo adeguata spiegazione delle ragioni per cui, la giustificazione addotta dall’imputato non possa ritenersi credibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione proposta nell’interesse di M.G., nei limiti meglio precisati in prosieguo, è fondata e merita accoglimento.
1.1 Privo di fondamento deve ritenersi, anzitutto, il motivo d’impugnazione con il quale si censura la decisione impugnata con riferimento alla mancata esclusione dell’elemento soggettivo del reato contestato, ove si consideri che lo stesso, per costante giurisprudenza di questa Corte (in termini, Sez. 1, n. 449 del 11/10/1993 – dep. 19/01/1994, Grippo, Rv. 195924, e più recentemente, Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013 – dep. 20/05/2013, Lamanna, Rv. 256302), non si configura come dolo specifico e che nel caso di specie la sussistenza di un dolo generico, è stata affermata dai giudici di merito, con logica e plausibile motivazione, come tale incensurabile nel presente giudizio di legittimità, avendo gli stessi ravvisato nella condotta dell’imputato, sulla scorta delle sue stesse dichiarazioni ed in considerazione dell’accertata collocazione della cartuccia in un posto ben visibile (il vano portaoggetti dell’auto da lui condotta), la coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente le munizioni, senza averne fatto denuncia.
1.2 Fondato deve ritenersi invece il motivo di impugnazione che denunzia come insufficiente la motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla qualificazione giuridica del fatto contestato al ricorrente.
Ed invero a fronte di deduzioni difensive dell’appellante che contestavano la qualificazione dell’unica cartuccia marca Fiocchi, calibro 9 x 19 parabellum detenuta dal M. come munizione da guerra, la Corte territoriale le ha disattese facendo esclusivo riferimento ad una decisione di questa Corte – la sentenza n. 12737 del 20/03/2012 – dep. 04/04/2012, Tomasello e altro, Rv. 252560 – secondo cui le cartucce calibro 9 x 19 devono considerarsi senz’altro munizioni da guerra.
Orbene ritiene questo Collegio che tale invero concisa motivazione, come dedotto dal ricorrente, sia in effetti incompleta e lacunosa.
Al riguardo va anzitutto rilevato che la decisione di legittimità richiamata dalla Corte territoriale milanese, si riferiva ad una fattispecie nella quale il ricorrente era chiamato a rispondere non solo della detenzione illegale di nove cartucce calibro 9×19 mm, marca G.F.L, ma, nel contempo, anche della detenzione di una pistola semiautomatica, marca Tanfoglio, calibro 9×19, qualificata dai giudici di merito come arma da guerra, in considerazione del contenuto di una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero che aveva accertato la spiccata potenzialità offensiva dell’arma di cui sopra, all’esito di “un’attenta disamina delle connotazioni oggettive” della stessa e che aveva rilevato, tra l’altro, l’alterazione dell’arma de quo, in quanto la “canna originaria della pistola in calibro 9 x 19 mm. era stata sostituita con una canna in calibro 9 x 21”.
Nel caso in esame, infatti, oltre a mancare nella decisione impugnata qualsiasi riferimento alla contestuale detenzione da parte del M. anche di una qualche arma da guerra, non risulta sia stato eseguito alcun accertamento tecnico sulla natura della cartuccia, fondandosi in definitiva la qualificazione della stessa come munizione da guerra, sul solo semplice rilievo, che si evince dalla decisione di primo grado, che la polizia giudiziaria, nella notizia di reato, ha riferito trattarsi di munizione destinata esclusivamente alle Forze armate e ai corpi armati dello Stato.
1.3 Orbene l’insufficienza di tale solo dato fattuale, non asseverato da qualificati ed argomentati accertamenti tecnici ed oggetto di argomentata confutazione da parte della difesa, è palese.
1.3.1 Al riguardo non è superfluo precisare, anzitutto, come evidenziato anche dalla dottrina che più approfonditamente ha esaminato la questione relativa alla distinzione tra munizioni da guerra e per armi comuni da sparo, che il termine “parabellum” non è indicativo della qualifica giuridica bellica di un’arma o della sua omologa munizione, come può desumersi dall’iscrizione sul Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo di prototipi e modelli di armi corte in cal. 7,65 mm e in cal. 9 mm accompagnate dal medesimo termine.
Esso esprime più semplicemente la seconda parte del motto coniato dallo scrittore latino Vegezio “si vis pacem para bellum”, assunto, nei primi anni del v900, dagli stabilimenti armieri della DWM di Spandau (Germania) a motivo dell’attività commerciale svolta, ed adottato dai detti stabilimenti per indicare le armi corte prodotte in cal. 9 mm e l’omologa munizione progettata da Georg Luger nel 1901.
1.3.2 Da tale preliminare considerazione circa l’assenza nel presente giudizio, di un affidabile accertamento tecnico che conforti l’assunto secondo cui la munizione detenuta dal detenuto sia effettivamente destinata esclusivamente al caricamento di un’arma da guerra, discende anche come non possa ritenersi adeguatamente argomentata la qualificazione giuridica del fatto contestato al ricorrente.
In particolare non è superfluo qui richiamare la lezione interpretativa di questa Corte (Sez. 1, n. 14617 del 09/12/1999 – dep. 23/12/1999, Genovese, Rv. 216108) che sulla scia anche di un precedente significativo arresto (Sez. 1, n. 3159 del 27/05/1988 – dep. 25/02/1989, Campanella, Rv. 180651), ha da tempo evidenziato come “il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1, comma 3, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonchè dalla citata Legge, art. 2, comma 4, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo”.
In altri termini, come chiarito nella citata decisione 3159 del 1988, “l’unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra occorre far riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro, (blindatura del proiettile), alle sole armi da guerra, integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra dalla L. n. 110 del 1975, art. 2 e la disposizione di cui successivo art. 2, comma 4 per il quale “le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti…”. Se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all’armamento bellico”.
2. Dalle considerazioni sin qui svolte discende, conclusivamente, che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla qualificazione del fatto, con rinvio degli atti, per nuovo giudizio al riguardo, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto, e rinvia per nuovo giudizio al riguardo, ad altra sezione della Corte di appello di Milano;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014
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