fallimento

 

Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 gennaio 2013, n. 340

L’incarico di perito di parte conferito al geometra dal curatore fallimentare su autorizzazione del giudice delegato rientra nello schema del mandato e dunque il relativo compenso deve essere determinato ai sensi dell’articolo 1709 del Cc. Va quindi liquidato in base alle tariffe professionali e non secondo la normativa dei consulenti tecnici di ufficio. E se la società non è in grado di soddisfare il credito del professionista, il perito non può richiedere la liquidazione da parte dell’erario in quanto il compenso, rientrando nella fattispecie del mandato, non rientra nelle spese di giustizia ex articolo 146 del Tu 115/2002.

Tale principio non subisce deroga nel caso in cui l’incarico sia stato conferito dal giudice delegato nell’ambito della procedura fallimentare, perché, in tal caso il soggetto incaricato di svolgere un perizia contrattuale nell’interesse della curatela, agendo in base ad un negozio di tipo privatistico, deve essere considerato a tutti gli effetti come un  perito di parte e non come un ausiliario del giudice.

 



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