Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 3 giugno 2014, n. 12371
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8906-2008 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
sul ricorso 11450-2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), gia’ (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 425/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, per l’assorbimento del secondo motivo, per l’assorbimento del ricorso incidentale.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8906-2008 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
sul ricorso 11450-2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), gia’ (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 425/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, per l’assorbimento del secondo motivo, per l’assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la (OMISSIS) s.p.a., per sentirla condannare, ex articolo 2049 cod. civ., a risarcire il danno prodotto dal fatto illecito di un suo dipendente consistito nell’aver consentito, in violazione dell’articolo 43 L.A., al cliente (OMISSIS) di versare sul proprio conto corrente un assegno circolare non trasferibile di lire 40.000.000 emesso da altra banca in favore del (OMISSIS) e da questi sottoscritto per girata in bianco. Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo fra l’altro la prescrizione ex articolo 2947 c.c., comma 1. Il tribunale, respinta l’eccezione preliminare, accoglieva la domanda condannando la banca al pagamento della somma di euro 20.658,28 oltre interessi legali.
Proponeva appello (OMISSIS) s.p.a., insistendo in primo luogo sulla eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il gravame, cui resisteva il (OMISSIS), e’ stato accolto con sentenza depositata il 14 febbraio 2007 dalla Corte d’appello di Milano, che cosi’ ha motivato: a)la decorrenza iniziale della prescrizione stabilita dall’articolo 2947 c.c., comma 1 (applicabile nella specie per la natura extracontrattuale della responsabilita’ dedotta) deve, nei casi in cui la manifestazione del danno o la ricollegabilita’ al fatto lesivo non sia immediata ed evidente, essere collegata al momento in cui il danneggiato ha avuto – o avrebbe potuto avere usando la normale diligenza – la concreta e reale percezione dell’esistenza e della gravita’ del danno stesso e dell’addebitabilita’ ad un determinato soggetto; b) nella specie l’illecito pagamento dell’assegno circolare ha prodotto un danno immediato, che e’ divenuto agevolmente percepibile dal (OMISSIS) dall’esame del primo estratto conto trimestrale del suo conto corrente successivo all’addebito conseguente al pagamento stesso, quindi sin dagli inizi dell’anno 1994, mentre il suo primo atto interruttivo, la citazione in giudizio, e’ dell’aprile 2002, quindi ben oltre il termine di prescrizione quinquennale; b) in ogni caso, il (OMISSIS) non ha affatto dimostrato di avere scoperto il pagamento dell’assegno al (OMISSIS) in tempo utile per superare l’eccezione in esame. Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati anche da memoria. Resiste (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale per tre motivi.
Proponeva appello (OMISSIS) s.p.a., insistendo in primo luogo sulla eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il gravame, cui resisteva il (OMISSIS), e’ stato accolto con sentenza depositata il 14 febbraio 2007 dalla Corte d’appello di Milano, che cosi’ ha motivato: a)la decorrenza iniziale della prescrizione stabilita dall’articolo 2947 c.c., comma 1 (applicabile nella specie per la natura extracontrattuale della responsabilita’ dedotta) deve, nei casi in cui la manifestazione del danno o la ricollegabilita’ al fatto lesivo non sia immediata ed evidente, essere collegata al momento in cui il danneggiato ha avuto – o avrebbe potuto avere usando la normale diligenza – la concreta e reale percezione dell’esistenza e della gravita’ del danno stesso e dell’addebitabilita’ ad un determinato soggetto; b) nella specie l’illecito pagamento dell’assegno circolare ha prodotto un danno immediato, che e’ divenuto agevolmente percepibile dal (OMISSIS) dall’esame del primo estratto conto trimestrale del suo conto corrente successivo all’addebito conseguente al pagamento stesso, quindi sin dagli inizi dell’anno 1994, mentre il suo primo atto interruttivo, la citazione in giudizio, e’ dell’aprile 2002, quindi ben oltre il termine di prescrizione quinquennale; b) in ogni caso, il (OMISSIS) non ha affatto dimostrato di avere scoperto il pagamento dell’assegno al (OMISSIS) in tempo utile per superare l’eccezione in esame. Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati anche da memoria. Resiste (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale per tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si impone, innanzitutto, la riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio; si denuncia inoltre la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 1 formulando il seguente quesito di diritto: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, inerente all’illegittimo pagamento di un assegno circolare, decorre dal momento in cui l’agente compie l’illecito ovvero dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile?”.
2.1. Preliminarmente, va evidenziato che nella specie si impone l’applicazione dell’articolo 366 bis c.p.c., trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato il 14 febbraio 2007 e quindi nel periodo di vigenza della norma. Il cui contenuto e’ stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra molte: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) nel senso che: a)l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’articolo 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame; b) analogamente, nei casi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’.
2.2. Nel caso in esame, l’illustrazione del motivo concernente il vizio di motivazione manca della sintesi del fatto controverso sul quale la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria. Sintesi che, imposta dalla norma richiamata, si mostra del resto qui necessaria anche in concreto, dal momento che dalla lettura integrale del motivo non emerge chiaramente se il ricorrente, che nel motivo (pag. 7) evidenzia una errata motivazione in quanto derivante da un ragionamento logico giuridico evidentemente scorretto, abbia conseguentemente inteso far oggetto di specifica contestazione solo quanto dalla Corte distrettuale affermato in ordine alla percepibilita’ da parte sua dell’incasso dell’assegno sin dalla ricezione del primo estratto conto trimestrale (affermazione che non tiene conto del fatto che si trattava di assegno circolare, il cui importo viene addebitato sul conto al momento della emissione), ovvero anche l’ulteriore, autonoma, affermazione (come tale idonea a sorreggere da sola la statuizione censurata) circa il mancato assolvimento da parte sua dell’onere di provare di avere scoperto il pagamento dell’assegno al (OMISSIS) in tempo utile per superare l’eccezione in esame. La denuncia del vizio di motivazione e’ dunque inammissibile.
2.3. Quanto alla denuncia della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2947, comma 1, va osservato come l’illustrazione del motivo si concluda con un quesito di diritto del tutto inidoneo, alla stregua dei principi sopra enunciati, in quanto in esso manca il richiamo alla ratio della statuizione sottoposta a critica, e la conseguente contrapposizione ad essa di una ratio diversa. Il quesito, invero, si limita ad affermare non utilmente un astratto principio di diritto che la stessa sentenza impugnata ha posto a base del suo convincimento. L’inammissibilita’, anche sotto tale profilo, del motivo ne deriva di necessita’.
3. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia; si denuncia inoltre la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3, in combinato disposto con gli articoli 648 e 157 cod. pen. Si sostiene che, qualora questa Corte ritenesse conforme a giustizia la previsione dell’inizio della decorrenza della prescrizione al momento della negoziazione dell’assegno, dovrebbe ritenere sussistenti nella condotta della dipendente gli estremi del reato di ricettazione (provenendo l’assegno dal reato di truffa ai danni di esso ricorrente), con la conseguente applicazione, ex articolo 2947 c.c., comma 3, del piu’ lungo termine di prescrizione del reato.
3.1. A prescindere dal fatto che, anche qui, l’illustrazione del motivo concernente il vizio di motivazione non contiene la sintesi del fatto controverso sul quale la motivazione sarebbe stata omessa, va preliminarmente osservato che l’esame della ulteriore questione concernente la determinazione del termine di prescrizione sarebbe stato necessario, secondo quanto lo stesso ricorrente afferma, ove la Corte di merito avesse ritenuto – trovandone conferma in questa sede – che la disposizione dell’articolo 2947 c.c., comma 1 dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione dell’azione proposta da esso ricorrente decorresse dall’evento dannoso (l’incasso dell’assegno) e non dalla sua percepibilita’. In tal senso, si trattava di una tesi prospettata in subordine, il cui presupposto non si e’ tuttavia verificato, non avendo la Corte distrettuale affermato che la prescrizione decorresse dal fatto dannoso, ne’ essendo qui stato affermato tale principio. Il motivo e’ dunque assorbito nelle statuizioni che precedono.
4. Con il primo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) denuncia la nullita’ della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda, da essa proposta in sede di gravame, di condanna del (OMISSIS) alla restituzione delle somme pagategli per evitare l’esecuzione forzata della sentenza di primo grado.
4.1. La doglianza e’ fondata. Come piu’ volte affermato da questa Corte (cfr.da ultimo Cass. n. 2662/13; n. 9287/12), incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria. Tale violazione ricorre nel caso in esame, giacche’ la sentenza impugnata non ha in alcun modo considerato la domanda, ritualmente formulata dalla societa’ ricorrente in appello (come risulta dall’esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato), di restituzione delle somme – maggiorate degli interessi legali – da essa corrisposte al (OMISSIS) con riserva di ripetizione al solo fine di evitare l’esecuzione della sentenza di primo grado.
5. Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso incidentale, con i quali (OMISSIS) ha riproposto le argomentazioni – sulla decorrenza iniziale del termine prescrizionale dall’incasso dell’assegno circolare e sul concorso di colpa del (OMISSIS) – dal giudice di appello non accolte o ritenute assorbite.
6. La sentenza e’ pertanto cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve conseguentemente essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perche’ provveda sulla domanda di ripetizione, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio; si denuncia inoltre la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 1 formulando il seguente quesito di diritto: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, inerente all’illegittimo pagamento di un assegno circolare, decorre dal momento in cui l’agente compie l’illecito ovvero dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile?”.
2.1. Preliminarmente, va evidenziato che nella specie si impone l’applicazione dell’articolo 366 bis c.p.c., trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato il 14 febbraio 2007 e quindi nel periodo di vigenza della norma. Il cui contenuto e’ stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra molte: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) nel senso che: a)l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’articolo 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame; b) analogamente, nei casi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’.
2.2. Nel caso in esame, l’illustrazione del motivo concernente il vizio di motivazione manca della sintesi del fatto controverso sul quale la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria. Sintesi che, imposta dalla norma richiamata, si mostra del resto qui necessaria anche in concreto, dal momento che dalla lettura integrale del motivo non emerge chiaramente se il ricorrente, che nel motivo (pag. 7) evidenzia una errata motivazione in quanto derivante da un ragionamento logico giuridico evidentemente scorretto, abbia conseguentemente inteso far oggetto di specifica contestazione solo quanto dalla Corte distrettuale affermato in ordine alla percepibilita’ da parte sua dell’incasso dell’assegno sin dalla ricezione del primo estratto conto trimestrale (affermazione che non tiene conto del fatto che si trattava di assegno circolare, il cui importo viene addebitato sul conto al momento della emissione), ovvero anche l’ulteriore, autonoma, affermazione (come tale idonea a sorreggere da sola la statuizione censurata) circa il mancato assolvimento da parte sua dell’onere di provare di avere scoperto il pagamento dell’assegno al (OMISSIS) in tempo utile per superare l’eccezione in esame. La denuncia del vizio di motivazione e’ dunque inammissibile.
2.3. Quanto alla denuncia della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2947, comma 1, va osservato come l’illustrazione del motivo si concluda con un quesito di diritto del tutto inidoneo, alla stregua dei principi sopra enunciati, in quanto in esso manca il richiamo alla ratio della statuizione sottoposta a critica, e la conseguente contrapposizione ad essa di una ratio diversa. Il quesito, invero, si limita ad affermare non utilmente un astratto principio di diritto che la stessa sentenza impugnata ha posto a base del suo convincimento. L’inammissibilita’, anche sotto tale profilo, del motivo ne deriva di necessita’.
3. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia; si denuncia inoltre la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3, in combinato disposto con gli articoli 648 e 157 cod. pen. Si sostiene che, qualora questa Corte ritenesse conforme a giustizia la previsione dell’inizio della decorrenza della prescrizione al momento della negoziazione dell’assegno, dovrebbe ritenere sussistenti nella condotta della dipendente gli estremi del reato di ricettazione (provenendo l’assegno dal reato di truffa ai danni di esso ricorrente), con la conseguente applicazione, ex articolo 2947 c.c., comma 3, del piu’ lungo termine di prescrizione del reato.
3.1. A prescindere dal fatto che, anche qui, l’illustrazione del motivo concernente il vizio di motivazione non contiene la sintesi del fatto controverso sul quale la motivazione sarebbe stata omessa, va preliminarmente osservato che l’esame della ulteriore questione concernente la determinazione del termine di prescrizione sarebbe stato necessario, secondo quanto lo stesso ricorrente afferma, ove la Corte di merito avesse ritenuto – trovandone conferma in questa sede – che la disposizione dell’articolo 2947 c.c., comma 1 dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione dell’azione proposta da esso ricorrente decorresse dall’evento dannoso (l’incasso dell’assegno) e non dalla sua percepibilita’. In tal senso, si trattava di una tesi prospettata in subordine, il cui presupposto non si e’ tuttavia verificato, non avendo la Corte distrettuale affermato che la prescrizione decorresse dal fatto dannoso, ne’ essendo qui stato affermato tale principio. Il motivo e’ dunque assorbito nelle statuizioni che precedono.
4. Con il primo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) denuncia la nullita’ della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda, da essa proposta in sede di gravame, di condanna del (OMISSIS) alla restituzione delle somme pagategli per evitare l’esecuzione forzata della sentenza di primo grado.
4.1. La doglianza e’ fondata. Come piu’ volte affermato da questa Corte (cfr.da ultimo Cass. n. 2662/13; n. 9287/12), incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria. Tale violazione ricorre nel caso in esame, giacche’ la sentenza impugnata non ha in alcun modo considerato la domanda, ritualmente formulata dalla societa’ ricorrente in appello (come risulta dall’esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato), di restituzione delle somme – maggiorate degli interessi legali – da essa corrisposte al (OMISSIS) con riserva di ripetizione al solo fine di evitare l’esecuzione della sentenza di primo grado.
5. Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso incidentale, con i quali (OMISSIS) ha riproposto le argomentazioni – sulla decorrenza iniziale del termine prescrizionale dall’incasso dell’assegno circolare e sul concorso di colpa del (OMISSIS) – dal giudice di appello non accolte o ritenute assorbite.
6. La sentenza e’ pertanto cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve conseguentemente essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perche’ provveda sulla domanda di ripetizione, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
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