Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 24 novembre 2015, n. 23981

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30/2009 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep.n. 94.434 del 14.1.2009;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1684/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente, gli Avvocati (OMISSIS) (con delega in memoria) e (OMISSIS) che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La (OMISSIS) ha convenuto in giudizio la (OMISSIS) e – premesso di avere scoperto che su importanti riviste di moda erano stati reclamizzati con il marchio “(OMISSIS)”, appartenente alla convenuta, capi di abbigliamento e borse recanti la riproduzione continuativa di un fregio, costituito da una doppia losanga, identico al marchio figurativo di cui l’attrice era titolare – ha chiesto di accertare la violazione del proprio marchio, la responsabilita’ della convenuta per concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c., di emettere pronuncia inibitoria e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni.

2. – Il Tribunale di Torino ha rigettato l’eccezione di nullita’ del marchio della (OMISSIS) sollevata dalla convenuta e, nel merito, le domande dell’attrice, escludendo che vi fosse confondibilita’ tra i marchi.

3. – In appello la (OMISSIS) ha lamentato la violazione dei diritti di esclusiva sul proprio marchio, in quanto sostanzialmente identico al fregio riprodotto sui capi di abbigliamento della (OMISSIS) e, quindi, confondibile con esso; ha imputato al primo giudice di avere valutato come forte il marchio (OMISSIS) e contraddittoriamente di averne negato gli effetti sul piano della tutela; ha lamentato l’omessa valutazione della responsabilita’ della convenuta per la vendita dei prodotti e per concorrenza sleale.

4. – Il gravame e’ stato rigettato dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza 2 novembre 2007, avverso la quale la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui ha resistito la (OMISSIS) con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Alla memoria ex articolo 378 c.p.c., della ricorrente (OMISSIS) sono allegati numerosi documenti la cui produzione e’ inammissibile, in quanto diversi rispetto a quelli indicati nel ricorso, a norma dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.

2. – Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 1, lettera a), (e articolo 20, lettera a, cod. prop. ind.), nonche’ vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello violato il principio secondo cui il giudizio sulla contraffazione dev’essere operato non in via analitica, ma in via sintetica e unitaria, ed escluso la confondibilita’ tra i segni i cui elementi qualificanti sostanzialmente corrispondevano.

2.1. – Il motivo e’ infondato.

Esso si basa su un’erronea lettura della sentenza impugnata, la quale ha fatto puntuale applicazione del principio secondo il quale l’accertamento circa la confondibilita’ tra marchi in conflitto, costituente un presupposto comune delle azioni di nullita’ e contraffazione del marchio, deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei loro elementi salienti, grafici, visivi o fonetici, e non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento (v., tra le tante, Cass. 15840/2015, 1906/2010, 29775/2008).

In tal senso e’ stata la valutazione della Corte del merito, la quale, nel valutare il livello (e, quindi, il rapporto) di somiglianza tra i segni, ha tenuto conto dell’impressione complessiva suscitata da essi, mediante una valutazione di impressione condotta con riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti. La Corte ha escluso la confondibilita’ tra i marchi contendenti, essendo quello usato dalla convenuta (OMISSIS) un segno di fantasia grafica in forma ornamentale e complessa, ricoprente l’intera superficie del prodotto, somigliante al segno usato dalla (OMISSIS) soltanto in un elemento grafico. E’ una ragionevole valutazione di fatto, riservata al giudice di merito (v., tra le tante, Cass. 4405/2006, 21086/2005) e non censurata in modo appropriato, mancando il necessario momento di sintesi del vizio motivazionale denunciato, a norma dell’articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis (sulla necessita’ che il momento di sintesi sia separato dal quesito di diritto concernente la censura di violazione di legge, v. Cass. 12248/2013).

3. – Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 1, lettera b), (e articolo 20, lettera b, cod. prop. ind.) e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello erroneamente valutato il rischio di confusione tra i segni in concreto anziche’ in astratto e omesso di considerare l’oggettiva somiglianza tra i segni e l’affinita’ tra i prodotti, nonche’ la circostanza che la ripetizione seriale del marchio altrui non costituisce elemento idoneo ad escludere la sussistenza dell’illecito contraffattorio.

3.1. – Il motivo e’ infondato.

Il giudizio sulla confondibilita’ fra i marchi d’impresa e’, come si e’ detto, il risultato di una valutazione complessiva e sintetica che deve tenere unitariamente conto di tutti gli elementi caratterizzanti i marchi che si contrappongono, avuto riguardo all’impressione d’insieme suscitata nel consumatore medio. Cio’, tuttavia, non impedisce, quale mezzo al fine di quel giudizio, l’esame delle singole componenti strutturali dell’uno e dell’altro segno distintivo, ove risultino rilevanti per affermare od escludere la confondibilita’, in quanto svolgano in concreto un ruolo determinante nell’orientare la scelta del consumatore, investendo parti ed elementi che richiamino la sua attenzione ed abbiano percio’ funzione individualizzante (v. Cass. 691/1983).

Nell’ambito di questa valutazione, che richiede necessariamente un’indagine non astratta, ma correlata in concreto alla maggiore o minore possibilita’ di discriminazione del prodotto da parte della clientela, la Corte di merito ha ritenuto che la riproduzione dell’elemento grafico del marchio (OMISSIS), costituito da una doppia losanga, non fosse sufficiente a fare ritenere esistente un effettivo rischio di associazione idoneo a ingenerare una significativa e rilevante confusione presso i consumatori. Infatti, ad avviso della Corte, quell’elemento grafico era solo uno tra i vari elementi costitutivi del segno della convenuta (OMISSIS), che si caratterizzava anche (e non solo) per la ripetizione in serie del fregio in tutta la superficie del prodotto, nell’ambito di una fantasia grafica complessa chiaramente distinguibile dal marchio (OMISSIS), avuto riguardo all’impressione globale suscitata nel consumatore. E’ un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimita’ per le ragioni esposte con riguardo al primo motivo.

4. – Nel terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione del principio di diritto secondo cui, in presenza di un marchio forte, come quello (OMISSIS), anche consistenti variazioni nel segno avversario sono irrilevanti ai fini del giudizio sulla confondibilita’, in presenza della riproduzione del nucleo ideologico essenziale dello stesso.

4.1. – Il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello, nel valutare come forte il marchio (OMISSIS), si e’ mostrata consapevole del principio secondo cui la tutela del marchio forte, se frutto di fantasia e cioe’ privo di aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti (come spesso accade per i segni geometrici), si caratterizza per una maggiore incisivita’ rispetto alla tutela del marchio debole, poiche’ rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identita’ sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudine individualizzante (v., tra le tante, Cass. 1906/2010). Tuttavia, la medesima Corte – con un apprezzamento di fatto, anche in tal caso, incensurabile in sede di legittimita’ – ha escluso, in concreto, l’esistenza nel marchio (OMISSIS) del nucleo ideologico del marchio (OMISSIS), in ragione del fatto di essere rappresentato da una fantasia grafica originale per il complesso articolarsi dei differenti elementi geometrici, idonea ad escludere la confondibilita’ agli occhi del consumatore medio.

5. – Il quarto e quinto motivo lamentano vizi di omessa o insufficiente motivazione in ordine alle azioni di contraffazione e concorrenza sleale.

5.1. – Entrambi sono inammissibili, mancando i necessari momenti di sintesi adeguati alla tipologia dei vizi denunciati ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

6. – In conclusione, il ricorso e’ rigettato.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 8200,00, di cui euro 8000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

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