Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 22 luglio 2014, n. 16658
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19116/2013 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 24/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, notificato a (OMISSIS), il quale non ha svolto attivita’ difensiva.
Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha precisato che l’ascolto del minore costituisce un adempimento necessario nelle procedure relative al suo affidamento nel primo grado di giudizio (Cass. n. 5847/2013), come si desume anche dall’articolo 336 bis c.c., comma 1, che prevede che il minore debba essere ascoltato “dal presidente del tribunale o dal giudice delegato” (coerentemente con la Legge n. 219 del 2012, articolo 2, comma 1, lettera i). Nella specie, la ricorrente ha riferito che il minore e’ stato ascoltato direttamente dal giudice nel primo grado di giudizio e tale circostanza risulta anche dalla sentenza del Tribunale per i minorenni di Genova. La circostanza che in grado di appello il minore sia stato ascoltato solo dal consulente tecnico d’ufficio non determina alcuna violazione di tipo processuale. Ne’ sussiste la lamentata violazione dei diritti di difesa, avendo la stessa ricorrente ammesso di avere potuto visionare la video registrazione dell’ascolto del minore tramite il proprio consulente di parte.
Con il secondo e terzo motivo e’ criticata, per vizio di motivazione e violazione di legge, la decisione di collocare il figlio (OMISSIS) prevalentemente presso il padre, imputandosi alla corte del merito di non avere tenuto conto della situazione psicologica del minore e della sua volonta’ di non essere allontanato da (OMISSIS), luogo in cui viveva con la madre; nonche’ di non avere effettuato una valutazione approfondita della personalita’ del padre e di avere acriticamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
Si deve premettere che l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Questa Corte, a sezioni unite (sent. n. 8053/2014), ha interpretato il testo della predetta disposizione (applicabile ratione temporis nella fattispecie) nel senso che il ricorrente per cassazione, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. E’ quindi denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Nella specie, il profilo del secondo motivo deducente vizio di motivazione e’ inammissibile, perche’ non prospetta un’ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” nel senso fatto proprio dalle Sezioni Unite, ma si limita, in sostanza, a ipotizzare insufficienze motivazionali, non censurabili in sede di legittimita’, a proposito della valutazione, che e’ riservata ai giudice del merito, circa il miglior collocamento del figlio presso l’uno o l’altro genitore.
Le censure di violazione di legge prospettate in entrambi i suddetti motivi, con i medesimi argomenti, sono infondate.
E’ opportuno premettere che la valutazione del giudice sulle modalita’ dell’affidamento puo’ non coincidere con le opinioni manifestate dal minore, ma il giudice ha “un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento del minore” (Cass. n. 7773/2012) e cio’ e’ una diretta conseguenza dell’imprescindibilita’ dell’ascolto del medesimo.
Nella specie, la corte del merito non ha disatteso ne’ trascurato la volonta’ del minore, ma ha solo interpretato le sue dichiarazioni rese in sede di audizione. Infatti, come risulta dalla sentenza del tribunale, egli manifesto’ solo una normale preoccupazione ma non avversione verso l’ipotizzato trasferimento da (OMISSIS) (e’ significativa la risposta data alla domanda sulla collocazione da lui preferita: “dove andro’ sara’ la decisione giusta e saro’ felice”); il ragazzo e’ descritto come dotato di “buone risorse cognitive… e buone competenze sul piano relazionale e sociale”, anche se bisognoso di supporto psicologico essendo provato dalla prolungata conflittualita’ tra i genitori; e’ stato evidenziato il “legame intenso e significativo ad entrambi i genitori”.
Inoltre, il tribunale, la cui valutazione e’ stata condivisa dalla corte di appello, ha ritenuto “non pertinenti le osservazioni critiche della difesa materna circa il fatto che il c.t.u. avrebbe proposto una sperimentazione, proponendo una sorta di terapia d’urto per verificare la maggiore adeguatezza del padre quale collocatario di (OMISSIS)”. La ricorrente ripropone in questa sede un’analoga censura, la quale sollecita una revisione del giudizio di merito che e’ inammissibile in questa sede, perche’ riservato ai giudici del merito i quali, con motivazione adeguata, hanno ritenuto che la collocazione presso il padre fosse preferibile in quanto piu’ adeguata ai suoi bisogni di adolescente.
Il quarto motivo, per violazione degli articoli 116 e 196 c.p.c., contiene una critica della consulenza tecnica d’ufficio (con riguardo alla metodologia seguita dal consulente, alla modalita’ di ascolto del minore e all’accertamento della capacita’ genitoriale delle parti) che maschera una istanza di revisione del giudizio di merito che e’ inammissibile in questa sede.
Il ricorso e’ quindi rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.
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