cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 24 luglio 2014, n. 16836

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4105/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 651/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 25/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2014 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Roma aveva accertato una plusvalenza di 120.000,00 euro a fini Irpef e relative addizionali, connessa alla cessione nell’anno 2002 di una licenza di taxi del Comune di (OMISSIS).
Contestava inoltre la tassabilita’ del corrispettivo percepito per la cessione, non essendo riconducibile ad alcuna delle categorie di reddito previste dalla legge e non potendo in particolare equipararsi la cessione della licenza ad una cessione di azienda commerciale suscettibile di generare plusvalenza imponibile: l’attivita’ non era invero qualificabile come esercizio d’impresa ma come lavoro dipendente, atteso che la licenza, seppure di sua proprieta’ era gestita dalla cooperativa, che raccoglieva gli incassi e provvedeva alla loro distribuzione tra i soci.
La CTP di Roma respingeva il ricorso, riconoscendo la tassabilita’ della plusvalenza realizzata con la vendita del taxi e la conseguente imponibilita’ del prezzo percepito per l’avviamento.
La CTR del Lazio, in accoglimento del gravame, annullava l’atto impugnato rilevando, in via preliminare, che l’avviso di accertamento era privo di qualsiasi riferimento normativo posto dall’Ufficio a fondamento del provvedimento.
Riteneva inoltre la carenza del presupposto impositivo, costituito dall’esercizio dell’attivita’ d’impresa, posto che il contribuente risultava aver unicamente conseguito redditi da lavoro dipendente e rilevava l’assenza di qualsiasi elemento che consentisse di ritenere la congruita’ del corrispettivo di 120.000,00 euro accertato dall’Ufficio.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, censurando la statuizione della CTR del Lazio che ha affermato la nullita’ dell’accertamento in quanto privo dell’indicazione delle norme applicate dall’Ufficio.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 2967 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della CTR del Lazio che, ravvisando un ulteriore profilo di illegittimita’
dell’accertamento, ha fatto discendere l’illegittimita’ del provvedimento impugnato dall’inidoneita’ degli elementi utilizzati dall’Ufficio per determinare il valore della plusvalenza.
Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta l’insufficiente ed illogica motivazione su un fatto controverso ex articolo 360 c.p.c., n. 5), in relazione al fatto che la CTR ha escluso che l’attivita’ di tassista svolta dal contribuente fosse riconducibile all’esercizio di attivita’ commerciale ed ha pertanto affermato che la cessione della licenza non puo’ configurarsi come cessione di azienda.
Il primo motivo e’ destituito di fondamento.
E’ invero giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui l’avviso di accertamento deve contenere, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 42, comma 2, l’indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituendone imprescindibile requisito di legittimita’.
Tali elementi devono sussistere al fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in modo tale da consentirgli sia di valutare l’opportunita’ di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'”an” e il “quantum” debeatur; essi, inoltre, devono essere forniti non solo tempestivamente (e dunque contenuti ab origine nel provvedimento) ma anche con quel grado di determinatezza ed intellegibilita’ che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cass. 23009/2009 e Cass. 15842/2006).
Orbene se e’ vero che l’errata indicazione nell’atto impositivo della norma tributaria violata, non e’, di per se’, causa di nullita’ dell’atto per inosservanza dell’obbligo di motivazione, nel caso di specie, si rileva non soltanto la mancata indicazione della norma violata ma anche la carenza nell’atto di accertamento di qualsiasi criterio normativo idoneo a giustificare il provvedimento.
Esso risulta dunque privo delle ragioni giuridiche che, come gia’ evidenziato, costituiscono requisito imprescindibile della motivazione (Cass. n. 28968/08 e Cass. 3257 del 2002).
Nel caso di specie l’Ufficio si e’ limitato ad affermare l’omessa indicazione di una plusvalenza derivante dalla cessione della licenza di taxi, senza peraltro precisare a quale delle ipotesi di “redditi diversi” specificamente determinate dall’articolo 81 (ora articolo 67) TUIR fosse riconducibile la cessione della licenza di taxi, omettendo di qualificare l’oggetto di tale negozio, ed in particolare di indicare se detta cessione configurasse, o dovesse ritenersi equiparabile, alla cessione di azienda, e di effettuare alcun accertamento sulla natura dell’attivita’ – imprenditoriale, autonoma o subordinata – svolta dal contribuente.
Del pari generici risultano i criteri utilizzati dall’Ufficio per la determinazione presuntiva della plusvalenza, risultando unicamente indicata una comunicazione del Direttore Regionale del Lazio, senza l’allegazione di alcun concreto elemento riferito alla specifica situazione del contribuente in forza del quale poter desumere la congruita’ di detta determinazione.
Non risulta dunque che siano stati forniti al contribuente i necessari elementi conoscitivi in ordine all'”an” ed al “quantum” della pretesa impositiva con quel grado di determinatezza ed intellegibilita’ necessari a consentirgli il consapevole esercizio del diritto di difesa (Cass. 23009/09).
Da cio’ la nullita’ dell’atto per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42.
La reiezione di tale motivo assorbe e rende superfluo l’esame degli altri motivi.
Il ricorso va dunque respinto e l’Agenzia delle Entrate va condannata alla refusione delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione al contribuente delle scese del grado, che liquida in 4.100,00 euro oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

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