Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 18 settembre 2013, n. 21334
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elett.te dom.to presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 708/2008 depositata il 29 aprile 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2013 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS);
udito per il controricorrente l’avv. (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dalla sig.ra (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia con cui, pronunciata su domanda del marito dell’appellante sig. (OMISSIS) la separazione dei coniugi, era stata respinta la domanda riconvenzionale di addebito della separazione a lui ed era stato posto a carico del medesimo un assegno mensile di euro 5.000,00 per il mantenimento della moglie, della quale erano state altresi’ respinte le richieste di assegno per il mantenimento dei figli conviventi, di contributo per le spese straordinarie e di assegnazione della casa coniugale.
La Corte ha escluso l’addebito della separazione al marito in quanto, benche’ il (OMISSIS) avesse lasciato il domicilio coniugale e intrattenesse una relazione extraconiugale, il suo trasferimento era avvenuto per accudire la figlia (OMISSIS), che stava completando gli studi, e la relazione extraconiugale era iniziata quando il rapporto matrimoniale si era gia’ deteriorato. Quanto alle restanti pretese dell’appellante, ha osservato che il reddito mensile del (OMISSIS) ammontava a 10.000,00 Euro; che il figlio (OMISSIS), trentacinquenne, lavorava nell’azienda del padre, le figlie (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano propri nuclei familiari, con figli, e gestivano una loro attivita’ da cui ricavavano reddito; che la figlia (OMISSIS), quasi trentenne, aveva lasciato gli studi da circa dodici anni, ma, avendo svolto pratica professionale presso uno studio commerciale, aveva sicure potenzialita’ reddituali; che conseguentemente non vi era spazio per il riconoscimento di assegno per il mantenimento dei figli, a titolo ordinario o straordinario, ne’ per l’assegnazione della casa coniugale alla madre.
La sig.ra (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Il sig. (OMISSIS) si e’ difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo, il secondo, il quinto e il settimo motivo di ricorso, con i quali si denunciano vizi di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono inammissibili mancando del momento di sintesi contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., comma 2, (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 20603/2007), norma nella specie applicabile ratione temporis risalendo il deposito della sentenza impugnata a data anteriore a quella dell’entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che l’ha abrogata (articoli 47 e 58 Legge cit.).
2. – Il terzo e il quarto motivo sono connessi e vanno pertanto esaminati congiuntamente. Denunciando rispettivamente violazione dell’articolo 156 c.c. e vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nel rigettare la richiesta di determinazione dell’assegno di separazione in euro 7.500,00 mensili, abbia preso in considerazione il solo reddito del marito e abbia trascurato, invece, non solo i proventi di una vantaggiosa operazione commerciale – la c.d. operazione (OMISSIS) – ma anche altri elementi di giudizio quali “il tenore di vita, il patrimonio, le entrate correnti, le disponibilita’ di quote societarie, le proprieta’ mobiliari e immobiliari” dell’obbligato.
2.1. – La complessiva censura e’ inammissibile. La Corte d’appello ha chiarito che la c.d. operazione (OMISSIS) non riguardava il (OMISSIS), bensi’ suo fratello, e la ricorrensi limita a contestare tale circostanza, piuttosto che articolare in proposito una vera e propria censura di vizio di motivazione; quanto, poi, agli ulteriori elementi che sarebbero stati ignorati dai giudici di secondo grado, le indicazioni della ricorrente sono assolutamente generiche, riducendosi a null’altro che le parole sopra testualmente riportate.
3. – Con il sesto motivo di ricorso si censura, denunciando violazione dell’articolo 155 quater c.c., il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare. Premesso che le figlie (OMISSIS) e (OMISSIS), per quanto giudicate economicamente autosufficienti, convivevano con la madre, si sostiene che l’interesse dei figli giustifica l’assegnazione della casa familiare anche allorche’ si tratti di figli economicamente autosufficienti.
3.1. – Il motivo e’ infondato.
Come il previgente articolo 155 c.c., comma 4, cosi’ anche l’attuale articolo 155 quater (introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54), nella parte in cui prevede che “il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti (Cass. 6979/2007, 16398/2007). Tale ratio protettiva e’ evidentemente configurabile solo con riguardo ai figli minorenni o non economicamente autosufficienti, non ponendosi altrimenti alcuna esigenza di speciale protezione.
4. – Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 8.500,00, di cui euro 8.300,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
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