Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 14 gennaio 2015, n. 485
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2785-2007 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso c.f. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. incorporante (OMISSIS) S.P.A. e (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) (STUDIO LEGALE (OMISSIS) EREDE (OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di MILANO – Rep. n. (OMISSIS) del 4.11.2005;
– controricorrente –
contro
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2058/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per la resistente LEGA, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2785-2007 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso c.f. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. incorporante (OMISSIS) S.P.A. e (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) (STUDIO LEGALE (OMISSIS) EREDE (OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di MILANO – Rep. n. (OMISSIS) del 4.11.2005;
– controricorrente –
contro
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2058/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per la resistente LEGA, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1999 la (OMISSIS) s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la Lega Nazionale professionisti e la (OMISSIS) S.p.A.- pu’ tardi (OMISSIS) s.p.a. – esponendo – che con contratto stipulato il (OMISSIS) aveva ricevuto dalla Lega Nazionale Professionisti (associazione affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio) un mandato per l’assistenza nelle trattative e nella formazione di un contratto di sponsorizzazione, previo reperimento di un’azienda di prestigio, il cui marchio sarebbe stato associato a tutti i campionati e attivita’ gestiti direttamente dalla Lega, verso un compenso commisurato al 10% del valore del contratto;
– che la societa’ attrice aveva dato subito corso ad un’intensa attivita’, avviando contatti con la (OMISSIS) e poi con la (OMISSIS) s.p.a, e predisposto progetti e bozze di accordo;
– che agli inizi della stagione calcistica 1998-1999 aveva peraltro appreso che il contratto era stato concluso direttamente tra la Lega Nazionale Professionisti e la (OMISSIS) s.p.a., con assunzione da parte di quest’ultima della qualita’ di sponsor ufficiale, verso un compenso triennale complessivo di lire 54 miliardi, ed utilizzazione di messaggi ispirati palesemente a quelli da essa stessa ideati ed allegati ai progetti.
Tutto cio’ premesso, chiedeva la condanna della Lega al risarcimento dei danni per violazione del mandato e illecito extra contrattuale, pretesi nella somma di lire 5.400.000.000, pari al 10% del compenso; oltre all’inibizione dell’uso del materiale pubblicitario e alla condanna generica al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio.
Resistevano alla domanda le convenute.
La Lega giustificava la revoca tacita del mandato, adducendo la prolungata inerzia dimostrata dalla mandataria.
La (OMISSIS) negava l’imitazione dell’altrui materiale pubblicitario, che comunque difettava di creativita’ originale e non godeva quindi di alcuna tutela.
Dopo l’assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Milano, con sentenza 7 ottobre 2003, rigettava le domande, motivando che il mandato era revocabile, anche tacitamente, in assenza di prova di alcuna prestazione da parte della (OMISSIS) s.r.l.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 24 agosto 2006.
La corte territoriale motivava:
– che il contratto doveva intendersi a tempo indeterminato, dal momento che la sua durata era collegata per relationem al futuro contratto di sponsorizzazione, per il quale non era previsto alcun termine;
– che era nuova, e quindi inammissibile, l’allegazione della natura onerosa del mandato conferito per un determinato affare ai fini dell’applicazione dell’articolo 1725 c.c., comma 1;
– che sussisteva, nella specie, una giusta causa di revoca, con esclusione di alcun risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 1724 c.c., dal momento che il mandato, stipulato in data (OMISSIS), non era ancora stato eseguito alla fine 1998 con il reperimento dello sponsor;
– che non era imputabile alla (OMISSIS) alcuna utilizzazione illecita di materiale pubblicitario predisposto dalla (OMISSIS), in carenza di prova della creazione di bozzetti e grafici frutto di imitazione, e comunque in difetto del presupposto della creativita’ delle opere.
Avverso la sentenza, notificata il 16 novembre 2006 la (OMISSIS) s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e notificato il 17 gennaio 2007.
Deduceva:
1) la violazione dell’articolo 1725 cod. civ. nella ritenuta revocabilita’ senza giusta causa del mandato, sull’erroneo presupposto che esso fosse a tempo indeterminato;
2) la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., nonche’ la carenza di motivazione, perche’ la corte aveva considerato nuova, e come tale inammissibile, l’allegazione che il mandato fosse stato conferito per un determinato affare;
3) la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e dell’articolo 1725 cod. civ. ed il vizio di motivazione nel considerare giusta causa di revoca la presunta inerzia della mandataria nel tempo trascorso dal conferimento dell’incarico;
4) la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione nella dichiarata inesistenza della prova documentale dell’attivila svolta, consistente in progetti e bozze di accordi, per contro regolarmente depositati agli atti;
5) la violazione di legge e la contraddittoriee’ della motivazione nella ritenuta insussistenza del presupposto della creativie’ dell’idea pubblicitaria.
Resistevano con distinti controricorsi la (OMISSIS) S.p.A. e, dopo l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la Lega Nazionale Professionisti.
All’udienza del 9 Ottobre 2014 il Procuratore generale e i difensori delle parti resistenti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
– che la societa’ attrice aveva dato subito corso ad un’intensa attivita’, avviando contatti con la (OMISSIS) e poi con la (OMISSIS) s.p.a, e predisposto progetti e bozze di accordo;
– che agli inizi della stagione calcistica 1998-1999 aveva peraltro appreso che il contratto era stato concluso direttamente tra la Lega Nazionale Professionisti e la (OMISSIS) s.p.a., con assunzione da parte di quest’ultima della qualita’ di sponsor ufficiale, verso un compenso triennale complessivo di lire 54 miliardi, ed utilizzazione di messaggi ispirati palesemente a quelli da essa stessa ideati ed allegati ai progetti.
Tutto cio’ premesso, chiedeva la condanna della Lega al risarcimento dei danni per violazione del mandato e illecito extra contrattuale, pretesi nella somma di lire 5.400.000.000, pari al 10% del compenso; oltre all’inibizione dell’uso del materiale pubblicitario e alla condanna generica al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio.
Resistevano alla domanda le convenute.
La Lega giustificava la revoca tacita del mandato, adducendo la prolungata inerzia dimostrata dalla mandataria.
La (OMISSIS) negava l’imitazione dell’altrui materiale pubblicitario, che comunque difettava di creativita’ originale e non godeva quindi di alcuna tutela.
Dopo l’assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Milano, con sentenza 7 ottobre 2003, rigettava le domande, motivando che il mandato era revocabile, anche tacitamente, in assenza di prova di alcuna prestazione da parte della (OMISSIS) s.r.l.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 24 agosto 2006.
La corte territoriale motivava:
– che il contratto doveva intendersi a tempo indeterminato, dal momento che la sua durata era collegata per relationem al futuro contratto di sponsorizzazione, per il quale non era previsto alcun termine;
– che era nuova, e quindi inammissibile, l’allegazione della natura onerosa del mandato conferito per un determinato affare ai fini dell’applicazione dell’articolo 1725 c.c., comma 1;
– che sussisteva, nella specie, una giusta causa di revoca, con esclusione di alcun risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 1724 c.c., dal momento che il mandato, stipulato in data (OMISSIS), non era ancora stato eseguito alla fine 1998 con il reperimento dello sponsor;
– che non era imputabile alla (OMISSIS) alcuna utilizzazione illecita di materiale pubblicitario predisposto dalla (OMISSIS), in carenza di prova della creazione di bozzetti e grafici frutto di imitazione, e comunque in difetto del presupposto della creativita’ delle opere.
Avverso la sentenza, notificata il 16 novembre 2006 la (OMISSIS) s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e notificato il 17 gennaio 2007.
Deduceva:
1) la violazione dell’articolo 1725 cod. civ. nella ritenuta revocabilita’ senza giusta causa del mandato, sull’erroneo presupposto che esso fosse a tempo indeterminato;
2) la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., nonche’ la carenza di motivazione, perche’ la corte aveva considerato nuova, e come tale inammissibile, l’allegazione che il mandato fosse stato conferito per un determinato affare;
3) la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e dell’articolo 1725 cod. civ. ed il vizio di motivazione nel considerare giusta causa di revoca la presunta inerzia della mandataria nel tempo trascorso dal conferimento dell’incarico;
4) la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione nella dichiarata inesistenza della prova documentale dell’attivila svolta, consistente in progetti e bozze di accordi, per contro regolarmente depositati agli atti;
5) la violazione di legge e la contraddittoriee’ della motivazione nella ritenuta insussistenza del presupposto della creativie’ dell’idea pubblicitaria.
Resistevano con distinti controricorsi la (OMISSIS) S.p.A. e, dopo l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la Lega Nazionale Professionisti.
All’udienza del 9 Ottobre 2014 il Procuratore generale e i difensori delle parti resistenti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 1725 cod. civ..
Il motivo e’ infondato.
A prescindere dal rilievo che viene prospettato come errore di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) quello che sarebbe invece un vizio di motivazione nell’interpretazione del contratto, la parte si duole che la corte territoriale, come gia’ il tribunale, abbia erroneamente qualificato a tempo indeterminato un mandato che consisterebbe invece in un incarico a tempo determinato e per un determinato affare. Ma la qualificazione giuridica del contratto e’ stata operata dalla corte territoriale in base all’accertamento del contenuto del contratto, avente natura di merito e condotto secondo criteri ermeneutici legali (articolo 1362 c.c. e segg.) di cui non e’ stata qui censurata la falsa applicazione.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., nonche’ la carenza di motivazione nella ritenuta inammissibilita’, per novita’, dell’allegazione che il mandato fosse stato conferito per un determinato affare.
Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, limitandosi a riportare una frase incompleta dell’atto di citazione, meramente riproduttiva, in parte qua, dell’articolo 1725 cod. civ. L’ulteriore argomentazione volta a valorizzare, ai fini dell’ammissibilita’, l’effettivo contraddittorio realizzatosi su tale allegazione ha natura meramente assertiva, priva come di riferimenti concreti a singoli atti processuali.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e dell’articolo 1725 cod. civ. ed il vizio di motivazione nel considerare giusta causa di revoca la presunta inerzia della mandataria.
Il motivo e’ inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione dei fatti di causa apprezzati dalla corte d’appello di Milano, introduttiva di un riesame nel merito che non puo’ trovare ingresso in questa sede. La corte territoriale ha infatti accertato la giusta causa della revoca tacita del mandato, ai sensi dell’articolo 1725 c.c., comma 2, nel lungo tempo trascorso (dal settembre 1994 a tutto il 1998) senza il reperimento dello sponsor richiesto: e quindi, senza alcun risultato utile per la mandante Lega dei Professionisti.
Si tratta di un accertamento, sorretto da idonea motivazione, immune da vizi logici, che non puo’essere oggetto di sindacato nella presente fase di legittimita’.
Con il quarto motivo si censura la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione nella dichiarata inesistenza della prova documentale dell’attivita’ svolta.
Il motivo e’ inammissibile, per carenza del requisito dell’autosufficienza, mancando della descrizione analitica dei documenti che si assume ignorati dalla corte territoriale, neppure specificamente indicati (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
Non e’ in alcun modo possibile desumere, infatti, dalla scarna esposizione del motivo, in cosa consistessero gli elaborati grafici, i bozzetti, ed eventualmente gli ulteriori documenti che si danno per prodotti a riprova della prestazione oggetto del mandato.
Con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della ritenuta insussistenza del presupposto della creativita’ dell’idea pubblicitaria da essa elaborata.
Il motivo e’ infondato.
L’argomentazione della mancanza di originalita’ creativa, nel corpo della motivazione, si riferisce alla domanda svolta nei confronti della (OMISSIS), gia’ rigettata per l’assorbente ragione del difetto di prova che il materiale utilizzato da quest’ultima nella campagna promozionale fosse stato elaborato proprio dall’ (OMISSIS) s.r.l. Il concorrente riferimento anche al carente presupposto di creativita’ delle opere riveste quindi mero valore aggiuntivo, mirando ad escludere, con una seconda ratio decidendi non essenziale, la tutela del diritto di autore in una prospettata ipotesi di imitazione delle caratteristiche esteriori di un’idea pubblicitaria dotata di efficacia individualizzante: negata, per contro, dalla corte territoriale, con una valutazione di merito comunque non soggetta a riesame.
Il ricorso e’ dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessita’ delle questioni svolte.
Il motivo e’ infondato.
A prescindere dal rilievo che viene prospettato come errore di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) quello che sarebbe invece un vizio di motivazione nell’interpretazione del contratto, la parte si duole che la corte territoriale, come gia’ il tribunale, abbia erroneamente qualificato a tempo indeterminato un mandato che consisterebbe invece in un incarico a tempo determinato e per un determinato affare. Ma la qualificazione giuridica del contratto e’ stata operata dalla corte territoriale in base all’accertamento del contenuto del contratto, avente natura di merito e condotto secondo criteri ermeneutici legali (articolo 1362 c.c. e segg.) di cui non e’ stata qui censurata la falsa applicazione.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., nonche’ la carenza di motivazione nella ritenuta inammissibilita’, per novita’, dell’allegazione che il mandato fosse stato conferito per un determinato affare.
Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, limitandosi a riportare una frase incompleta dell’atto di citazione, meramente riproduttiva, in parte qua, dell’articolo 1725 cod. civ. L’ulteriore argomentazione volta a valorizzare, ai fini dell’ammissibilita’, l’effettivo contraddittorio realizzatosi su tale allegazione ha natura meramente assertiva, priva come di riferimenti concreti a singoli atti processuali.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e dell’articolo 1725 cod. civ. ed il vizio di motivazione nel considerare giusta causa di revoca la presunta inerzia della mandataria.
Il motivo e’ inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione dei fatti di causa apprezzati dalla corte d’appello di Milano, introduttiva di un riesame nel merito che non puo’ trovare ingresso in questa sede. La corte territoriale ha infatti accertato la giusta causa della revoca tacita del mandato, ai sensi dell’articolo 1725 c.c., comma 2, nel lungo tempo trascorso (dal settembre 1994 a tutto il 1998) senza il reperimento dello sponsor richiesto: e quindi, senza alcun risultato utile per la mandante Lega dei Professionisti.
Si tratta di un accertamento, sorretto da idonea motivazione, immune da vizi logici, che non puo’essere oggetto di sindacato nella presente fase di legittimita’.
Con il quarto motivo si censura la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione nella dichiarata inesistenza della prova documentale dell’attivita’ svolta.
Il motivo e’ inammissibile, per carenza del requisito dell’autosufficienza, mancando della descrizione analitica dei documenti che si assume ignorati dalla corte territoriale, neppure specificamente indicati (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
Non e’ in alcun modo possibile desumere, infatti, dalla scarna esposizione del motivo, in cosa consistessero gli elaborati grafici, i bozzetti, ed eventualmente gli ulteriori documenti che si danno per prodotti a riprova della prestazione oggetto del mandato.
Con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della ritenuta insussistenza del presupposto della creativita’ dell’idea pubblicitaria da essa elaborata.
Il motivo e’ infondato.
L’argomentazione della mancanza di originalita’ creativa, nel corpo della motivazione, si riferisce alla domanda svolta nei confronti della (OMISSIS), gia’ rigettata per l’assorbente ragione del difetto di prova che il materiale utilizzato da quest’ultima nella campagna promozionale fosse stato elaborato proprio dall’ (OMISSIS) s.r.l. Il concorrente riferimento anche al carente presupposto di creativita’ delle opere riveste quindi mero valore aggiuntivo, mirando ad escludere, con una seconda ratio decidendi non essenziale, la tutela del diritto di autore in una prospettata ipotesi di imitazione delle caratteristiche esteriori di un’idea pubblicitaria dotata di efficacia individualizzante: negata, per contro, dalla corte territoriale, con una valutazione di merito comunque non soggetta a riesame.
Il ricorso e’ dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessita’ delle questioni svolte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate, per ciascuna delle due parti contro ricorrenti, in complessivi euro 18.200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre le spese forfettarie del 10% e gli accessori di legge
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