Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 12 settembre 2014, n. 37573
Rilevato in fatto
Con sentenza in data 7.11.2012 la Corte di assise d’appello di Milano confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Milano in data 31.3.2011 nei confronti di C.M. con la quale il predetto, a seguito di rito abbreviato, era stato condannato, con le attenuanti generiche sub valenti rispetto alle aggravanti contestate, alla pena dell’ergastolo per il delitto continuato comprendente l’omicidio aggravato di S.G. , la distruzione e soppressione del cadavere del predetto, l’appropriazione indebita di opere d’arte di proprietà di S.G. , titolare di una galleria d’arte in (…), e la ricettazione di un timbro a umido riproducente la dichiarazione di autenticità di opere dell’artista Pietro Manzoni. Dai capi di imputazione per i quali il C. è stato condannato e dalla sentenza della Corte di assise d’appello si rileva che il predetto si era impossessato di opere d’arte dello S. (nato il (omissis) ) vendendole, senza consegnare il ricavato allo S. ; questi, una volta scoperto il fatto, durante un incontro di chiarimento avvenuto il (…) nel box della sua abitazione che fungeva anche da magazzino di quadri, aveva preteso dall’imputato la somma di centomila Euro, che C. aveva ritenuto spropositata; Il gallerista aveva minacciato di riferire tutto ai familiari del C. , il quale nel corso della discussione l’aveva aggredito: dopo avergli fatto sbattere il capo contro lo spigolo di un mobile, aveva infierito su di lui colpendolo in testa con dei bastoni; poi, usando coltelli da cucina, ne aveva sezionato il corpo e si era sbarazzato dei pezzi, ripulendo il luogo dove era avvenuto il fatto e facendo sparire le tracce del delitto. Il genero dello S. , che era a conoscenza dell’incontro che lo stesso doveva avere quella sera con l’imputato, si era insospettito non trovando il suocero in casa e ne aveva denunciato la scomparsa in Questura. L’imputato, immediatamente raggiunto, aveva confessato il delitto ed aveva anche collaborato facendo ritrovare i resti del cadavere. La sentenza di secondo grado ha respinto il motivo d’appello volto a far riconoscere all’imputato quanto meno la parziale incapacità d’intendere e di volere al momento del fatto. Per quanto rileva nel presente giudizio, i giudici di merito hanno prima esposto le ragioni per le quali hanno ritenuto di non dover disporre una perizia psichiatrica sull’imputato, come richiesta dalla difesa al fine di superare il contrasto tra le conclusione del consulente del Pubblico Ministero (dr M. ) ed il consulente della difesa (dr F. ).
Hanno poi descritto l’indagine, definita assai approfondita, svolta dal dr. M. , che aveva concluso per la presenza di un disturbo della personalità di tipo narcisistico e borderline. Hanno confutato le tesi della difesa, ritenendo che l’imputato avesse tenuto una condotta delinquenziale logica e consequenziale e che il movente dell’omicidio fosse principalmente quello economico.
Secondo la Corte di assise d’appello, la situazione di ansia e di stress vissuta dal C. nel periodo precedente all’omicidio, per la quale stava prendendo un blando ansiolitico che non gli era stato neppure prescritto da un medico, trovava una giustificazione nel fatto che l’imputato era consapevole di dover, prima o poi, rendere conto al gallerista per il quale lavorava dei quadri da lui venduti senza farglielo sapere.
I giudici di merito hanno preso in esame anche la consulenza del dr F. , disattendendone la tesi secondo la quale nell’imputato vi sarebbe stata una regressione psicotica dovuta alla situazione di stress la quale, in una personalità fragile come quella del C. , avrebbe inciso sulla sua capacità d’intendere e di volere, così che lo stesso non avrebbe compreso l’illiceità del fatto dinanzi alla necessità di difendere la madre a cui lo S. aveva minacciato di rivolgersi.
La Corte territoriale ha infine ritenuto che dagli atti non fosse emerso alcun collegamento tra il disturbo da cui entrambi i consulenti avevano ritenuto affetto l’imputato e l’omicidio commesso.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di riapertura dell’istruttoria dibattimentale, al fine di disporre una perizia per accertare la capacità d’intendere e di volere dell’imputato. Ha altresì denunciato l’errata applicazione dell’art. 85 c.p. e la mancanza di motivazione in ordine alla gravità dei disturbi della personalità dell’imputato.
Il ricorrente ha premesso che al centro della valutazione la Corte di secondo grado avrebbe dovuto porre la questione se il disturbo della personalità del C. , riscontrato da tutte le consulenze, avesse natura tale da escludere, o scemare grandemente, al momento del fatto la capacità d’intendere o di volere dell’imputato.
Il consulente della difesa aveva dimostrato che l’imputato era affetto da un disturbo a tratti borderline, a tratti narcisistico e a tratti paranoide e che al momento del fatto lo stesso aveva avuto una regressione psicotica, dettata dalla particolare situazione stressogena, la quale aveva agito su una personalità fragile, debole, regressiva per sua struttura.
In conseguenza l’imputato non era stato in grado di valutare l’illiceità dell’atto, preso com’era a difendere l’immagine di sé che S. aveva tentato di annientare minacciandolo di rivolgersi a sua madre. Anche la capacità di volere non vi era più, essendo l’imputato tutto preso dal bisogno di difendersi da chi lo voleva distruggere.
Doveva essere considerata significativa, in proposito, la confusione sia del suo agire sia dei suoi ricordi del fatto.
La richiesta di perizia psichiatrica rivolta al giudice dell’appello era stata accompagnata da un parere della dr.ssa P. , la quale aveva configurato come grave il disturbo della personalità dell’imputato, al pari di un disturbo psicotico.
Ulteriori elementi che sostenevano la richiesta e la tesi della difesa si dovevano evincere dal diario clinico della Casa circondariale di S. Vittore e dai test psicodiagnostici a cui era stato sottoposto l’imputato.
La Corte territoriale aveva respinto la richiesta di perizia, limitandosi a riportare il testo della consulenza disposta dal Pubblico Ministero, senza considerare le suddette emergenze.
Secondo il ricorrente, anche i disturbi della personalità possono essere causa idonea ad escludere la capacità d’intendere o di volere, se per la loro gravità sono in grado di determinare il comportamento dell’imputato.
Nella sentenza impugnata si era esclusa la natura psicotica della pregressa sintomatologia del C. , ma non erano stati presi in considerazione gli effetti dei disturbi della personalità sul comportamento del predetto.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata l’erronea applicazione dell’art.69 c.p. in relazione alla sub valenza delle attenuanti generiche.
La Corte di assise d’appello aveva confermato il giudizio del primo giudice, considerando la gravità e la ferocia della condotta, nonché il contesto di accadimento dei fatti.
Ma la gravità e la ferocia, secondo il ricorrente, altro non erano che le aggravanti contestate, mentre la motivazione avrebbe dovuto riguardare i criteri con i quali si era proceduto al bilanciamento delle circostanze.
In alternativa all’annullamento, il ricorrente ha chiesto a questa Corte di riconoscere la non imputabilità o la diminuita capacità d’intendere e di volere dell’imputato, o infine di riconoscere la prevalenza, o quanto meno l’equivalenza, delle circostanze attenuanti generiche con le circostanze aggravanti ritenute sussistenti.
Considerato in diritto
I motivi di ricorso sono infondati.
Nel ricorso presentato dalla difesa non si contesta né lo svolgimento dei fatti, come ricostruito dai giudici di merito, né la qualificazione giuridica degli stessi.
Pertanto, si deve ritenere accertato che C.M. si era indebitamente impossessato di opere d’arte di proprietà di S.G. , vendendole senza consegnare al predetto il ricavato della vendita; che lo S. , venuto a conoscenza del fatto, aveva fissato un incontro con il C. nel box della sua abitazione, che fungeva anche da magazzino di quadri, e che nel corso di questo incontro vi era stata un’accesa discussione tra i due, perché lo S. aveva preteso come risarcimento la somma di centomila Euro ed aveva anche minacciato il C. di informare del di lui comportamento i familiari; che il C. aveva aggredito lo S. colpendolo ripetutamente con brutale violenza e, dopo averlo ucciso, ne aveva fatto a pezzi il cadavere ed aveva cancellato accuratamente le tracce del misfatto, disperdendo in diversi luoghi i resti della vittima.
La difesa dell’imputato, con il primo motivo di ricorso, ha criticato la motivazione della sentenza della Corte di assise d’appello con la quale era stata respinta la richiesta di disporre perizia, al fine di accertare, in presenza delle tesi contrastanti tra i consulenti delle parti, se l’imputato fosse capace d’intendere e di volere al momento del fatto; ha inoltre criticato la motivazione della sentenza con la quale, pur in presenza di un grave disturbo della personalità dell’imputato, accertato da entrambi i consulenti, non si fosse riconosciuto, quantomeno, il vizio parziale di mente.
La Corte di merito ha, con motivazione adeguata, respinto la richiesta di disporre perizia psichiatrica, prendendo in considerazione anche il “parere tecnico” della dr.ssa P. (psicoterapeuta e criminologa) prodotto a sostegno della suddetta richiesta, ritenendo che detto parere non avesse portato alcun elemento nuovo o diverso rispetto a quelli già in possesso della Corte (la consulenza disposta dal Pubblico Ministero e quella redatta dal consulente nominato dalla difesa).
La Corte, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, ha considerato anche i risultati dell’osservazione dell’imputato in ambito carcerario, dando atto delle risultanze del diario clinico di San Vittore, come rilevate dal consulente del P.M., e di quanto riferito allo stesso consulente dallo psichiatra che nel suddetto ambito aveva seguito l’imputato. Dai suddetti elementi era risultata confermata la presenza di segni psichici riferibili ad un disturbo della personalità, ma esclusa una qualsivoglia patologia psicotica, di tal che non era stata adottata neppure in ambito carcerario alcuna terapia dipendente da stati di natura psicotica. Il Giudice di secondo grado ha escluso che la capacità d’intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto fosse anche soltanto grandemente scemata, con una motivazione che non presenta alcuna pecca, sotto il profilo logico giuridico, poiché ha preso in considerazione tutte le emergenze processuali sul punto, e in particolare le osservazioni dei consulenti delle parti, ritenendo con motivazione adeguata e perfettamente in linea con i principi nella materia de qua elaborati dalla giurisprudenza che il disturbo della personalità, di tipo narcisistico e bordeline, di cui entrambi i consulenti avevano ritenuto affetto il C. , non avesse alcun collegamento con la commissione dell’omicidio.
In particolare, la Corte territoriale ha messo in evidenza che, prima dell’omicidio, non era stato registrato alcun episodio che potesse far sorgere dubbi sulla capacità d’intendere e di volere dell’imputato. Anche il comportamento dell’imputato durante la commissione dell’omicidio, e soprattutto dopo la perpetrazione del delitto, dimostravano che non vi era stata alcuna perdita di coscienza e che l’imputato aveva agito mantenendo una piena lucidità. Si era scientificamente disfatto non soltanto di tutto ciò che poteva ricondurlo al delitto, compreso il cellulare della vittima, ma aveva anche disperso in luoghi diversi e difficilmente rintracciabili pezzi del cadavere della vittima.
Secondo la Corte di merito, la freddezza e la lucidità dell’imputato discendevano anche dalla causale del delitto e dalla condotta precedentemente tenuta, e il movente dell’omicidio non poteva identificarsi – come aveva sostenuto la difesa – nell’intenzione manifestata dallo S. di informare dell’accaduto la madre dell’imputato, emergendo invece dalle testimonianze in atti che il movente era senza alcun dubbio di natura economica. L’imputato, nei giorni precedenti era in stato d’ansia poiché sapeva che prima o poi avrebbe dovuto rendere conto al gallerista dei quadri da lui venduti in autonomia.
Veniva attentamente presa in esame, ma disattesa, la tesi sostenuta dal consulente della difesa, secondo il quale la situazione di stress avrebbe provocato una regressione psicotica che avrebbe inciso sulla capacità di intendere e di volere, cosicché l’imputato, dinanzi alla necessità di difendere la madre, non avrebbe compreso l’illiceità del fatto e avrebbe agito sotto l’effetto dell’esplosione di una patologia temporanea e parzialmente invalidante.
La motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo logico, non merita le censure mossele dal ricorrente.
Il controllo di legittimità da parte di questa Corte non avviene verificando se quanto affermato dal giudice di merito corrisponde al contenuto degli atti, la cui conoscenza è di regola preclusa in questa sede, ma accertando se la motivazione del provvedimento impugnato risponde ai canoni fondamentali della logica; il che avviene se nel discorso non si rilevano contraddizioni e se lo stesso si sviluppa attraverso passaggi consequenziali, compatibili con il senso comune e nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il vizio logico deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e non dal confronto valutativo con i dati processuali, che sono esaminati ed interpretati esclusivamente nel giudizio di merito.
La modifica dell’art. 606 lett. e del codice di rito introdotta dalla legge 46/2006 (secondo la quale il vizio di motivazione può risultare anche da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame) non ha mutato la natura del giudizio di legittimità, dovendosi intendere l’estensione del controllo da parte di questa Corte riferita esclusivamente al travisamento della prova, che si verifica nel caso in cui uno specifico dato decisivo risultante dalla mera lettura di un atto (e non dalla sua interpretazione) sia stato erroneamente percepito dal giudice di merito. Peraltro, per far risultare il travisamento della prova, l’atto che la contiene deve essere allegato nella sua interezza o indicato in modo specifico nei motivi di gravame.
Questa Corte non può diversamente interpretare i dati processuali e non può neppure prendere in considerazione la diversa lettura, rispetto a quella data dal giudice di merito, delle risultanze processuali proposta dalla parte ricorrente, se questa non indica vizi di diritto o di natura logica nella motivazione della sentenza.
La Corte di assise d’appello ha preso in considerazione tutte le doglianze contenute nell’atto di impugnazione e, dopo aver esaminato le diverse tesi dei consulenti, ha esposto – con attenta e approfondita motivazione – le ragioni per le quali ha ritenuto pienamente condivisibile la tesi sostenuta dal consulente del P.M., già accolta dal giudice di primo grado. Anche sotto il profilo giuridico non sono ravvisabili vizi nella suddetta motivazione della sentenza impugnata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadragli nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità” (V. Sez. U. sentenza n.9163 del 25.1.2005, Rv.230313).
La Corte di merito, infatti, non ha escluso che il disturbo della personalità possa rientrare nel concetto di infermità, ma ha escluso, con motivazione adeguata, che il disturbo di cui è risultato affetto l’imputato abbia inciso concretamente sulla sua capacità d’intendere e di volere e che l’omicidio sia causalmente ricollegabile al predetto disturbo mentale. Anche il motivo con il quale è stata criticata la motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto le riconosciute attenuanti generiche sub valenti rispetto alle aggravanti, è infondato. Il giudizio di comparazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, si deve basare sui criteri di cui all’art.133 c.p., ed è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (V. Sez. 3 sentenza n.26908 del 22.4.2004, Rv.229298; Sez. U. sentenza n.10713 del 25.2.2010, Rv.245931).
La Corte di assise d’appello, dopo aver indicato le ragioni (non contestate nel ricorso) per le quali dovevano essere ritenute sussistenti le aggravanti di cui all’art. 61 nn. 2, 4 e 5 c.p., ha ritenuto che dette aggravanti dovessero prevalere sulle riconosciute attenuanti generiche, tenuto conto della gravità del danno, delle modalità dell’azione, dei rapporti dell’imputato con la vittima, della condotta successiva al reato (accuse alla vittima, assenza di vero pentimento), elementi tutti ricavati dall’art. 133 c.p., che non possono essere diversamente apprezzati nel giudizio di legittimità.
In questo giudizio neppure può essere presa in considerazione la richiesta rivolta a questa Corte di riconoscere, in alternativa all’annullamento, la non imputabilità o la diminuita capacità d’intendere e di volere dell’imputato, ovvero l’equivalenza delle attenuanti generiche con le suddette aggravanti, poiché trattasi di giudizi di merito non di competenza della Corte di cassazione.
Pertanto i motivi di ricorso devono essere rigettati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a rimborsare le spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a rimborsare alle parti civili costituite D.L. , S.C. e S.E. le spese sostenute in questo grado di giudizio che liquida in complessive Euro 3.806,00, come da nota difensiva.
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