Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 10 marzo 2015, n. 10074

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto – Presidente

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere

Dott. TARDIO Angela – rel. Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 4883/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA del 15/11/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;

lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsi la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 novembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Roma, provvedendo sulla domanda proposta, ai sensi dell’articolo 146 c.p., da (OMISSIS) -nei cui confronti, in stato di gravidanza, l’esecuzione della pena era stata provvisoriamente sospesa con provvedimento del 16 luglio 2013-, ha disposto la sospensione della pena fino al 31 ottobre 2014 nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi dell’articolo 146 c.p. e articolo 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen., con l’imposizione di una serie di prescrizioni specificate nella stessa ordinanza.

Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che:

– l’istante aveva prodotto il certificato di nascita della figlia, avvenuta il (OMISSIS), per cui ricorreva la fattispecie di cui all’articolo 146 c.p., comma 1, n. 2, per il rinvio obbligatorio della pena;

– tuttavia, era necessario tener conto dell’elevata pericolosita’ e del rischio di recidiva della stessa, che, mentre era in stato di gravidanza e in regime di sospensione provvisoria della pena, era stata di nuovo denunciata per furto aggravato e rapina aggravata il (OMISSIS);

– tale condotta era sintomatica di devianza “saldamente strutturata quale stile di vita e professionale nel delinquere”;

– il regime della sospensione della pena nelle forme della detenzione domiciliare appariva adeguato -sottoponendo l’istante a controlli e limitazioni – alla tutela della collettivita’ e a fini preventivi e, allo stesso tempo, consentiva alla stessa di assicurare, in confacenti spazi di liberta’ e di movimento, le dovute cure e assistenza all’infante;

– le considerazioni attinenti all’antisocialita’ della istante inducevano a fissare al 31 ottobre 2014 la data di scadenza del disposto differimento in detenzione domiciliare, conseguendo al compimento di un anno di eta’ da parte della figlia il superamento del presupposto vincolante.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia avv. (OMISSIS), l’interessata (OMISSIS), che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo sono denunciate inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 146 c.p..

Secondo la ricorrente, la ragione posta a fondamento della disposta sospensione della pena nella forma della detenzione domiciliare contrasta con il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, essendosi dato rilievo a una nota informativa e valutate negativamente due denunce riferite al solo reato di furto aggravato, senza considerarsi che i procedimenti penali relativi potrebbero non proseguire o essere archiviati per inconsistenza degli elementi probatori raccolti.

La sospensione della pena cosi’ come disposta e’, inoltre, illogica, non attuandosi alcuna sospensione come richiesta e prevista dal codice in modo obbligatorio, mentre l’opzione interpretativa seguita dal Tribunale e’ del tutto arbitraria e priva di fondamento logico-giuridico in difetto di prova di elevata pericolosita’ e rischio di recidiva.

2.2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione di legge per mancante o apparente motivazione, in relazione all’articolo 111 Cost., comma 6 e articolo 125 c.p.p..

Secondo la ricorrente, il Tribunale e’ incorso nel denunciato vizio per avere fatto semplice riferimento alla nota informativa, che ha ritenuto come elemento unico di decisione, omettendo ogni approfondimento circa la meritevolezza della richiesta.

3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto della istanza per l’adeguata motivazione della ritenuta insussistenza dei presupposti del differimento della esecuzione della pena e della concessione alla condannata del beneficio della detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, infondato o inammissibile nelle proposte doglianze e deduzioni, deve essere rigettato.

2. Il Tribunale di sorveglianza con l’ordinanza impugnata, sia pure con l’adozione della impropria formula della “sospensione dell’esecuzione della pena indicata in epigrafe sino al 31 ottobre 2014 nelle forme della detenzione domiciliare”, ha sostanzialmente disposto il rigetto della istanza di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena, ai sensi dell’articolo 146 c.p., comma 1, n. 2 e concesso alla condannata il beneficio della detenzione domiciliare, ai sensi dell’articolo 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen., alla cui stregua “quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, puo’ disporre l’applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che puo’ essere prorogato”.

Il Tribunale, come emerge dal contenuto dell’ordinanza, ha fondato il suo convincimento su una valutazione prognostica che, in base ai dati acquisiti, tratti dalla nota del 5 ottobre 2013 del Commissariato Spinaceto sul conto della ricorrente, che, in stato di differimento provvisorio della esecuzione della pena, concessole il 16 luglio 2013 per il suo stato di gravidanza, era stata denunciata il 20 agosto e il 18 settembre 2013 in relazione ai delitti di furto e rapina aggravati, prima di dare alla luce una bambina il (OMISSIS), non consentiva di ritenere il differimento della esecuzione della pena come richiesto idoneo all’adeguata tutela della collettivita’ e alla prevenzione del pericolo di recidiva, cui, invece, poteva far fronte il beneficio della detenzione domiciliare.

Nel suo percorso argomentativo il Tribunale, che ha proceduto dalla valutazione preliminare della certa ricorrenza della fattispecie del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti di “madre di infante di eta’ inferiore ad anni uno”, ha ritenuto di valorizzare come espressiva di “devianza non scalfita” e “saldamente strutturata quale stile di vita e professionalita’ nel delinquere”, la condotta illecita tenuta dalla ricorrente mentre, in avanzato stato di gravidanza, beneficiava, in regime di differimento della esecuzione della pena, di liberta’ di movimento, e ha rimarcato che il pericolo concreto di recidivanza, tratto dalla detta condotta, imponeva, per ragioni di sicurezza e di prevenzione, il piu’ contenitivo regime applicabile, per dette ragioni, “quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena”.

3. Tali valutazioni ragionevolmente espresse dal Tribunale, coerenti con i parametri di riferimento delineati dalla giurisprudenza di questa Corte in correlazione -in assenza dell’indicazione di un parametro legislativo al quale riferirsi- con “qualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari (eta’, condizioni di salute, esistenza o non di garanzie di affidabilita’, pericolosita’ sociale, compatibilita’ degli interventi terapeutici con il regime carcerario e cosi’ via) o sul piano della gravita e durata della pena da scontare” (tra le altre, Sez. 1 , n. 656 del 28/01/2000, dep. 06/03/2000, Ranieri, Rv. 215494), adeguatamente giustificate sulla base dei dati fattuali acquisiti in ordine alla pericolosita’ della condannata, e del tutto ragionevoli nella rilevata possibilita’ per la stessa di assicurare, in stato detentivo domiciliare, le cure dovute alla neonata, resistono alle censure svolte dalla ricorrente.

Tali censure, che sono infondate nella contestazione della fondatezza del giudizio di pericolosita’, che vorrebbero ancorato a una non richiesta definitivita’ dell’accertamento dei fatti su cui lo stesso e’ fondato o all’apprezzamento di circostanze specifiche a fondamento della esclusione della esistenza della buona condotta, rilevante, invece, ai fini nel giudizio di riabilitazione penale, sono inammissibili laddove, nell’opposto generico ridimensionamento delle emergenze della nota informativa e nelle intervenute denunce per fatti di reato in essa questa sede.

4. Al rigetto de ricorso segue, ai sensi dell’articolo 66 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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