Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 10 gennaio 2014, n. 359
Svolgimento del processo
1 – Con sentenza depositata in data 2 agosto 2006 il Tribunale di Roma condannava il Sig. A.R. al pagamento in favore di V.V.L. della somma di Euro 700,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (6 dicembre 2002), a titolo di contributo per il mantenimento di A.A. , figlio naturale di entrambi, nato il (omissis) .
1.1 – Avverso tale decisione, fondata su una valutazione comparata dei redditi e delle consistenze patrimoniali dei genitori, il Sig. A.R. proponeva appello, deducendo l’erronea determinazione, per eccesso, del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figlio, con violazione del principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c..
1.2 – La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che la somma determinata in prime cure sostanzialmente rispecchiava le rispettive potenzialità economiche dei genitori, in quanto, a fronte della preminente posizione della madre, titolare di un cospicuo e redditizio patrimonio immobiliare, doveva altresì tenersi conto dell’attività di antiquario svolta, in forma societaria, dal padre, le cui dichiarazioni fiscali non venivano considerate corrispondenti alla realtà, tenuto anche conto della consistenza del compendio immobiliare.
Considerato il tenore medio alto delle condizioni di vita mantenute dalla coppia durata la convivenza, valutate le maggiori esigenze del figlio, ormai ventenne e studente universitario, la corte territoriale, pur riconoscendo la preponderanza delle condizioni economiche della madre, riteneva congrua la somma determinata dal tribunale con riferimento al contributo paterno (Euro 700,00 in relazione a un’esigenza complessiva di Euro 1.700), anche perché comprensiva della partecipazione alle spese straordinarie.
1.3 – Per la cassazione di tale decisione l’A. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui la V. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
2. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., nonché insufficiente o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360, primo comma, n. e n. 5 c.p.c, per aver la Corte territoriale fatto riferimento alla “buona posizione economica” dell’A. , senza indicare le risultanze probatorie relativa alla consistenza patrimoniale dello stesso e senza considerare l’entità minima delle quote di partecipazione sociale dell’A. , per poi esprimere un giudizio di congruità del contributo posto a suo carico nonostante la preponderante situazione economica della V. e la conseguita autosufficienza del figlio.
Vengono formulati i seguenti quesiti di diritto:
1) Dica la Suprema Corte se le circostanze:
– quote di partecipazione del sig. A. pari allo 0,20 % nella società Galleria dei Cosmati S.r.l.;
– proprietà del sig. A. di appartamento in (OMISSIS) in comproprietà al 50%, e ricevuto per successione ereditaria, gravato da ipoteca giudiziale a favore di Banca di Roma e di Credito Emiliano, e un rustico, costituito da struttura a gabbia in cemento, sito in XXXXXXX;
– quote di partecipazione della sig.ra V. pari al 15 % nella società Galleria dei Cosmati S.r.l.;
– proprietà della sig.ra V. di patrimonio immobiliare in Italia (da uno solo dei suoi immobili in Roma percepisce un canone di locazione pari a Euro 7.500 mensili), negli USA (Texas), oltre a ingenti renditi da investimenti vari.
Integrino validamente e legittimamente, in relazione alla misura dell’assegno di mantenimento posto a carico del sig. A. , il principio di proporzionalità enunciato nell’art. 155 c.c..
2) Dica la Suprema Corte se al fine di realizzare il principio di proporzionalità, ritenuta la necessità di corresponsione di un assegno periodico, la relativa quantificazione vada effettuata tenendo anche conto delle “attuali esigenze del figlio” (quindi della sua intervenuta autosufficienza economica) e delle “risorse economiche di entrambi i genitori, e se, ove le informazioni economiche offerte dai genitori non apparissero sufficientemente documentate, debba essere disposto accertamento della Polizia tributaria”.
2.1 – Il motivo è inammissibile. Prescindendo dal rilievo che le censure sopra indicate, per come formulate, tendono inequivocabilmente ad ottenere una diversa e più favorevole valutazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali già considerate dal giudice del merito, va rilevato che la confusa prospettazione, nell’ambito dello stesso motivo, di questioni relative a violazione di legge e vizi motivazionali, trattate indistintamente, si riflette nella stessa indicazione dei quesiti sopra trascritti.
Deve invero rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese di marzo dell’anno 2008, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2.2.2006 n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis nel codice di procedura civile. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c. 1, nn. 1 – 2 – 3 – 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.
Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c. 1, n. 5 c.p.c., l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Cass., n.16002/2007; Cass., n.8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
Questa Corte ha altresì affermato che la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da ciò consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati, ma anche che non è consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione (Cass., 29 febbraio 2008, n. 5471).
Più recentemente si è ribadito che è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei numeri 3) e 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. (Cass., 20 maggio 2013, n. 12248).
2.2 – Il motivo in esame non è conforme a tali disposizioni, in quanto – a prescindere dalla deduzione, nell’ambito di un unico motivo, in violazione al principio di chiarezza dettato dal richiamato art. 366 bis c.p.c. (cfr. Cass., 29 ottobre 2010, n. 22205), di violazione di legge e di carenze motivazionali, nei suddetti quesiti non è possibile distinguere (prospettandosi indistintamente una diversa valutazione delle risultanze probatorie da sussumersi nella previsione di cui all’art. 155 c.c.) gli aspetti riferiti alla violazione di legge ovvero ai vizi motivazionali, richiamandosi per altro, nel secondo di essi, circostanze di fatto (autosufficienza del figlio) difformi da quelle emergenti dalla decisione impugnata.
3 – Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell’art. 155 quinquies c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, si sostiene che la corte territoriale avrebbe omesso di specificare le ragioni in base alle quali avrebbe derogato al principio fissato da detta norma, laddove prevede la corresponsione in via diretta al figlio maggiorenne della somma stabilita a titolo di contributo per il suo mantenimento.
Il motivo è corredato da due quesiti di diritto, correttamente formulati soltanto in relazione alla denunciata violazione dell’art. 155 quinquies c.c., ragion per cui non può tenersi conto di vizi della motivazione, per altro non adeguatamente individuati neppure nell’esposizione della censura. I quesiti sono così precisati:
1) Dica la Suprema Corte se la decisione impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dell’art. 155 quinquies c.c. in relazione al fatto della sopravvenuta maggiore età del figlio Alexander nel corso del giudizio di primo grado.
2) Dica la Suprema Corte se in relazione al contenuto dell’art. 155 quinquies c.c. il diritto al mantenimento di un figlio naturale maggiorenne, evidentemente fuori da un giudizio di separazione o di divorzio, possa essere azionato dal genitore e se, nel caso di riconoscimento di un assegno periodico, questo debba essere versato direttamente all’avente diritto.
3.1 – La doglianza è infondata, ragion per cui ai quesiti, complessivamente considerati (in quanto il primo, singolarmente preso, si risolve in un mero interpello) deve rispondersi negativamente.
Vale bene premettere che il riferimento del ricorrente all’estraneità del presente procedimento alla materia della separazione e del divorzio non è conferente, non dubitandosi che la disciplina in questione, come del resto espressamente previsto dalla l. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2, si applica anche “ai figli di genitori non coniugati”.
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, la giurisprudenza di legittimità era costante nel ritenere che il coniuge, il quale provvedesse direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio convivente divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente, fosse legittimato iure proprio a pretendere l’assegno di mantenimento (oltre che il rimborso di quanto sostenuto) dall’altro coniuge (ex multis: Cass. Civ., Sez. I, 27 maggio 2005, n. 11320; Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2004, n. 11863; Cass. Civ., sez. I, 13 febbraio 2003, n. 2147). Tale “legittimazione”, definita “concorrente” rispetto a quella del figlio maggiorenne, restava subordinata alla mancata iniziativa giudiziaria di quest’ultimo (Cass. Civ., Sez. I, 24.12.2006, n. 4188; Cass. Civ., Sez. I, 16.7.1998, n. 6950; Cass. Civ., Sez. I, 10849/1996; Cass. Civ., Sez. I, 12.3.1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. I, 7.11.1981, n. 5874) e si fondava sulla circostanza che in ragione della convivenza uno dei genitori sopporta delle spese che gravano ex art. 148 c.c. su entrambi (Cass. Civ., Sez. I, 21.6.2002, n. 9067; Cass. Civ., Sez. I, 16.2.2001, n. 2289; Cass. Civ., Sez. I, 16.6.2000, n. 8235; Cass. Civ., Sez. I, 5.12.1996, n. 10849; Cass. Civ., Sez. I, 29.4.1994, n. 3049). Su tale consolidato quadro giurisprudenziale è intervenuta la nuova formulazione dell’art. 155 quinquies, I comma, c.c.. Tale disposizione normativa, inserita nel contesto dedicato allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, espressamente prevede che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.
Con riferimento al “versamento diretto” a figlio maggiorenne non autosufficiente convivente con uno dei genitori sono state prospettate diverse soluzioni interpretative.
Secondo una prima tesi sarebbe stato sancito il diritto esclusivo (con evidenti riflessi in tema di legittimazione attiva) alla percezione dell’assegno da parte del figlio maggiorenne non autosufficiente. Secondo un altro indirizzo interpretativo la norma citata attribuirebbe il diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento, quale regola generale, al figlio maggiorenne, e solo in ipotesi residuali, da verificare caso per caso, un diritto iure proprio al genitore convivente. Secondo una ulteriore tesi, poi, l’art. 155 quinquies, primo comma, seconda parte, c.c. si sarebbe limitato a dettare, in seno ai giudizi di separazione e divorzio, delle mere norme regolanti il momento attuati-vo dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, prevedendo il versamento nelle mani direttamente del figlio maggiorenne, ovvero del genitore convivente laddove ravvisato opportuno dal giudice.
Non è chi non veda come, in base a quest’ultimo indirizzo interpretativo, che appare maggiormente condivisibile, siano fatti salvi i previgenti principi operanti nei giudizi di separazione personale e di divorzio (applicabili, anche nell’ambito dell’ormai superata distinzione fra figli legittimi e naturali, anche nell’ipotesi di genitori non coniugati) e attinenti al potere (inteso quale diritto-dovere) del giudice del relativo provvedimento di determinare, nella ricorrenza dei presupposti, il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, salvo poi stabilire, “valutate le circostanze”, cioè a dire tenuto conto delle esigenze e delle richieste specifiche, le modalità del relativo versamento. Di certo, la modulazione delle modalità di attuazione del versamento del contributo deve tendere, da un lato, ad assicurare l’autonomia del figlio maggiorenne nella selezione e nella cura dei propri interessi (purché meritevoli di tutela: un assegno versato direttamente a un figlio in preda al demone del gioco o tossicodipendente sarebbe contrario, sia pure in una visione in un certo senso paternalistica, allo spirito della norma); dall’altro, a non comprimere l’interesse del genitore convivente ad ottenere l’anticipazione di quelle spese, che per forza di cose gravano su di lui, in virtù di un munus specifico (Cass. 8 settembre 1998, n. 8868, Giur. it., 1999, 916), ma che, tuttavia, costituiscono l’adempimento di un obbligo solidale facente capo, ai sensi degli inalterati artt. 147 e 148 e. e, ad entrambi i genitori. Si è al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più, specificamente restano identiche le modalità di adempimento dell’obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest’ultimo di ricevere dall’altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell’interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull’altro, ma anche e soprattutto nel munus a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio (Cass., 19 gennaio 2007, n. 1146).
Deve pertanto ritenersi – esclusa ogni efficacia abrogante alla facoltà sancita dall’art. 155 quinquies c.c. rispetto alle norme che disciplinano i doveri verso i figli, ancorché maggiorenni – che il fondamento giuridico del diritto del coniuge alla percezione dell’assegno di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne e convivente, nulla essendosi modificato rispetto al munus ad esso spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio (v. anche Cass. Civ., Sez. I, 3.4.2002, n. 4765 e Cass. Civ., Sez. I, 8.9.1998, n. 8868), munus che affonda le radici nelle (immutate) disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 c.c., sussista anche dopo l’introduzione della norma contenuta nell’art. 155 quinquies c.c..
È stato adeguatamente sottolineato come la soluzione in esame venga suggerita anche dalla lettura dell’art. 148, comma secondo, c.c., laddove si prevede che il presidente del tribunale, in caso di inadempimento di uno dei due coniugi, possa disporre che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata all’altro coniuge o a chi sopporta direttamente le spese di mantenimento della prole. Non minor rilievo assume la collocazione sistematica della norma in questione in un contesto normalmente riservato ai coniugi quali parti essenziali del procedimento (vedi Corte Costituzionale, 14 luglio 1986, n. 185).
Deve pertanto ritenersi che, non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorché maggiorenni, la legittimazione del coniuge convivente (definita normalmente “concorrente”, ma anche, da qualche autore, “straordinaria”) ad agire iure proprio nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, prò quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento, sussista tuttora (Cass., 24 febbraio 2006, n. 4188). Il giudice, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà quindi (sussistendone i presupposti) riconoscere in ogni caso il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un “versamento” (termine di per sé maggiormente aderente alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del diritto) nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all’uno ed in parte all’altro. Assume, quindi, rilievo giuridico l’inerzia del figlio maggiorenne alla percezione dell’assegno di mantenimento, essendo comunque salva la possibilità per lo stesso di iniziare un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente (Cass., Sez. I, 24.12.2006, n. 4188; Cass., Sez. I, 16.7.1998, n. 6950; Cass., Sez. I, 10849/1996; Cass. Civ., Sez. I, 12.3.1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. I, 7.11.1981, n. 5874), nonché salvo il diritto del figlio stesso di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione e all’attribuzione dell’assegno (Cass., 19 marzo 2012, n. 4296).
4 – Il terzo motivo, con il quale, deducendo “omesso esame di fatti controversi decisivi per il giudizio”, il ricorrente si duole della insufficienza della motivazione circa la propria posizione economica, della contraddittorietà della comparazione dei redditi dei genitori, nonché dell’omesso esame della questione inerente alla dedotta attività lavorativa del figlio è inammissibile, a causa della totale assenza di quel “momento di sintesi”, omologo del quesito di diritto, da formularsi nei termini sopra illustrati, previsto dalla disposizione contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., nell’interpretazione datane da questa Corte.
5 – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dell’A. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
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