In caso di edifici in rovina il giudice non può ritenere provata l’omissione dei lavori da parte del privato solo sulla base del mancato rilascio del certificato di eliminato pericolo da parte del professionista abilitato
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 5 ottobre 2016, n. 41932
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente
Dott. MAZZEI Antonella – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 31/2013 TRIBUNALE di VICENZA, del 2 febbraio 2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12 luglio 2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI GIURO GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LOY Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, per quanto in questa sede di interesse, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole in ordine alla fattispecie di cui all’articolo 677 c.p., commi 1 e 3, perche’ in qualita’ di proprietario di un edificio che minacciava rovina con conseguente pericolo per le persone transitanti nella adiacente via (OMISSIS), ometteva di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo; in (OMISSIS) e pertanto lo ha condannato alla pena di Euro 500,00 di ammenda.
1.1 Il suddetto Giudice ha considerato comprovata la responsabilita’ dell’imputato sulla base: a) delle dichiarazioni del teste (OMISSIS) della Polizia Municipale di (OMISSIS), che riferiva dell’ordinanza emessa in data 7.12.11 nei confronti del (OMISSIS) per la messa in sicurezza dell’edificio, con termine di 15 giorni per la presentazione della progettazione e termine successivo di 15 giorni per detta messa in sicurezza, nonche’ del successivo sopralluogo in data (OMISSIS) e della constatazione in quell’occasione del mancato compimento di opere per la rimozione della situazione di pericolo, nonostante la precaria stabilita’ del tetto; b) della documentazione prodotta dal P.m., costituita dall’ordinanza e dai rilievi fotografici compiuti nel sopralluogo in ultimo citato, documentanti lo stato di fatiscenza dell’immobile e la precarieta’ del tetto; c) della testimonianza del tecnico che riceveva l’incarico a (OMISSIS) dall’imputato di redigere una perizia statica per i lavori da effettuarsi sulle porzioni di edificio crollate con pericolo di crolli ulteriori; d) della testimonianza del tecnico comunale Villanova; e) della comunicazione di fine lavori relativa all’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza, previamente concordati ed approvati dal Comune. Rileva, invero, detto Giudice che l’obbligo di rimuovere il pericolo per l’incolumita’ pubblica delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione, che, se adottato, ha esclusivo valore ricognitivo della gia’ verificatasi inosservanza.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il (OMISSIS), deducendo violazione degli articoli 42 e 43 c.p. in relazione all’articolo 677 c.p. e comunque vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in ordine alla configurazione del reato ascritto.
La difesa indica una serie di emergenze processuali, non richiamate dalla sentenza, in base alle quali doveva ritenersi quantomeno incerta la prova sull’elemento soggettivo, quali: – il documento in data (OMISSIS) a firma del tecnico comunale, acquisito al fascicolo dibattimentale, in cui si comunicava alla Polizia locale e alla Procura che i ritardi nell’effettuazione dei lavori all’edificio del (OMISSIS) erano stati determinati dalla necessita’ di individuare una soluzione tecnico-strutturale compatibile col vincolo architettonico, concordata con l’Ufficio Tecnico Comunale; – la testimonianza del tecnico comunale, che confermava il vincolo architettonico sull’immobile e quindi la possibilita’ di effettuare solo interventi di restauro e risanamento conservativo e che riferiva di un incarico dato dal (OMISSIS) prima di marzo ad altro tecnico, che aveva presentato una perizia statica ritenuta non soddisfacente dal Comune; la testimonianza del secondo tecnico incaricato dal (OMISSIS) in relazione al vincolo e alle complicazioni determinate dallo stesso nella pratica col Comune. Ricavando da cio’ la difesa che, essendo il ritardo nell’effettuazione dei lavori dipeso unicamente dai problemi legati al vincolo architettonico gravante sull’immobile, nessun rimprovero puo’ essere mosso al (OMISSIS), subito attivatosi nel cercare di risolvere il problema e al quale quindi non puo’ essere ascritta alcuna negligenza. Il Giudice a quo, secondo la difesa, nel ritenerne la responsabilita’ trascurava gli elementi in ultimo evidenziati a discolpa del (OMISSIS), dando vita ad una sorta di responsabilita’ oggettiva collegando la commissione del reato al mero mancato espletamento dei lavori, con violazione delle norme sopra citate e motivazione illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze dibattimentali.
Il difensore, insiste, pertanto per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
Invero, il (OMISSIS) risulta essere stato condannato sulla base di un’ordinanza sindacale del 7 dicembre 2011, con cui gli si intimava, quale proprietario dell’immobile sito in via (OMISSIS), di effettuare la messa in sicurezza dell’edificio a causa di crolli verificatisi all’interno pochi giorni prima (entro trenta giorni, di cui quindici per la presentazione della progettazione tecnica al Comune e quindici per la messa in sicurezza successiva), e della constatazione alla data del (OMISSIS) da parte di un operatore di polizia giudiziaria dell’omesso adempimento.
La stessa sentenza da’, inoltre, conferma – all’inizio di pag. 4 – di quanto dedotto dalla difesa circa la necessita’, per la sussistenza sull’immobile di un vincolo architettonico, che i lavori di messa in sicurezza fossero previamente concordati ed approvati dal Comune, tanto da potere essere ultimati solo dopo mesi, nell'(OMISSIS).
E lo stesso giudice di prima cura assolve il (OMISSIS) dalla fattispecie di cui all’articolo 650 c.p., riferita all’omessa transennatura della via su cui insisteva il fabbricato pericolante (che – contestata separatamente andava, invece, ricompresa nella fattispecie ex articolo 677 c.p. di cui al capo 1, trattandosi comunque di opere finalizzate a rimuovere le condizioni di pericolo), per l’impossibilita’ di transennare e quindi per l’inesigibilita’ della prestazione in assenza dell’autorizzazione da parte dell’ente gestore della strada provinciale tempestivamente compulsato.
Dall’istruttoria dibattimentale risultano emerse una serie di circostanze non valutate dal Giudice a quo, come evidenziate dalla difesa nel ricorso.
Invero, nel documento del (OMISSIS) a firma del Geom. (OMISSIS), responsabile del settore edilizia, urbanistica e pubblica sicurezza presso il Comune di (OMISSIS), acquisito al fascicolo dibattimentale all’udienza del 22.12.14, si comunicava che i ritardi nell’esecuzione dell’ordinanza del 7 dicembre 2011 erano dovuti alla necessita’ di individuare una soluzione tecnico-strutturale che fosse compatibile con il vincolo architettonico gravante nel fabbricato, soluzione che e’ stata concordata con l’Ufficio Tecnico Comunale. Il suddetto geometra nella deposizione all’udienza del 22.12.14 riferiva che il (OMISSIS) prima di dare l’incarico nel (OMISSIS) all’Ing. (OMISSIS), aveva incaricato altro ingegnere ( (OMISSIS)) che aveva presentato una prima perizia statica, ritenuta non soddisfacente dal Comune, e che pertanto era stato sostituito con il (OMISSIS), col quale il Comune trovo’ un’intesa. Anche quest’ultimo, durante la sua testimonianza, confermava che l’immobile era vincolato dal piano regolatore comunale e che detto vincolo aveva creato complicazioni, tanto che la perizia statica dell’Ing. (OMISSIS) fu rifiutata e la prima perizia dello stesso Ing. (OMISSIS) fu oggetto di rivalutazione da parte del Comune.
Elementi tutti dai quali sembrerebbe emergere una immediata attivazione del (OMISSIS) per cercare di mettere in sicurezza il fabbricato di sua proprieta’. E che risultano evincibili dagli atti dell’istruttoria dibattimentale, specificamente indicati dalla difesa e riscontrati da questa Corte, che il Tribunale di Vicenza non riporta e su cui conseguentemente non si pronuncia, anche solo per confutarli.
Elementi, che, invece, potrebbero rilevare ai fini della ricostruzione dell’elemento soggettivo della fattispecie di cui all’articolo 677 c.p., cosi’ come individuato dalla giurisprudenza di questa Corte.
Secondo cui in tema di omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, e’ sufficiente, per andare esenti da responsabilita’, intervenire sugli effetti anziche’ sulla causa della rovina, prevenendo la specifica situazione di pericolo indicata dalla norma incriminatrice con opere provvisorie ed urgenti oppure interdicendo, ove cio’ sia possibile, l’accesso o il transito nelle zone pericolanti (Sez. 1, n. 25221 del 17 febbraio 2012 – dep. 26 giugno 2012, Troise e altro, Rv. 253097: nella specie, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata l’omissione dei lavori in base al solo dato meramente formale del mancato rilascio del certificato di eliminato pericolo da parte di professionista abilitato).
E secondo cui, ai fini della configurabilita’ dell’elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, previsto dall’articolo 677 c.p., e’ necessaria una volonta’ cosciente e libera, cui e’ condizionata l’imputabilita’ anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell’articolo 42 c.p. e che e’ esclusa dalla oggettiva impossibilita’ di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa (Sez. 1, n. 34096 del 14 aprile 2015 – dep. 4 agosto 2015, Varco e altri, Rv. 264694).
Tanto detto, e’ evidente il travisamento delle risultanze probatorie per omissione, che impone l’annullamento della sentenza impugnata per vizio di motivazione.
La novella dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce cosi’ un nuovo vizio definibile come travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessita’ che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisivita’ nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 19848 del 24 maggio 2006 – dep. 9 giugno 2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162).
Segue il rinvio allo stesso Tribunale di Vicenza perche’ proceda a nuovo giudizio, da effettuarsi alla luce dei principi sopra indicati, in diversa composizione, in conformita’ al disposto di cui all’articolo 34 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza.
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