Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 27 febbraio 2017, n. 9660

L’applicazione del 41-bis non può essere utilizzata, senza i necessari approfondimenti valutativi, come giustificazione per affermare che il condannato non può usufruire a priori dei permessi premio

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 27 febbraio 2017, n. 9660

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi F. – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 4521/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 06/10/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Dott.ssa Di Nardo Marilia, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2015, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) – detenuto estradato dalla Spagna, in espiazione della pena dell’ergastolo e sottoposto al regime di cui all’articolo 41-bis ord. pen. – avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara il 24 luglio 2015, recante la declaratoria di inammissibilita’ di una istanza tendente ad ottenere un permesso premio.

In particolare, il Tribunale esprimeva piena condivisione del provvedimento reclamato. Valutando preliminarmente l’eccezione difensiva inerente alla presunta violazione dell’articolo 720 c.p.p., comma 4, per mancato rispetto delle condizioni poste dalla Corte Nazionale di Madrid con la concessione dell’estradizione del 4 maggio 1998, ricordava che detta Corte aveva rigettato analoga opposizione richiamando la generica garanzia, prestata dall’Italia, in base alla quale il (OMISSIS) avrebbe goduto in Italia dello stesso trattamento a cui e’ sottoposto qualsiasi altro reo e che, nel caso di irrogazione della pena dell’ergastolo, si sarebbe tenuto conto della sua evoluzione penitenziaria in vista di una possibile scarcerazione anticipata. Con riguardo al merito, il Tribunale di sorveglianza, dopo aver ricordato che la concessione di permesso premio riveste carattere ampiamente discrezionale, esponeva, per giustificare il rigetto del beneficio, gli elementi salienti della posizione in esame, evidenziando il corposo curriculum criminale e, quindi, la pericolosita’ sociale del detenuto; affermava che la sua sottoposizione al regime di cui all’articolo 41-bis ord. pen., tuttora operativa, attestava l’attualita’ e la persistenza dei suoi collegamenti con la criminalita’ organizzata, spiegando che i permessi premiali avrebbero costituito un veicolo privilegiato di quei contatti con l’esterno che l’applicazione del regime differenziato, di cui alla citata norma, tende a prevenire; osservava che la concessione dei benefici penitenziari e’ preclusa, nei casi di espiazione di pena per reati previsti dall’articolo 4-bis, comma 1, ord. pen., in assenza di collaborazione con la giustizia.

3. L’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), in difesa del (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera b), e deducendo violazioni: dell’articolo 30-ter ord. pen., sui permessi premio; dell’articolo 10 Cost., comma 1, sull’obbligo per l’ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; dell’articolo 7 CEDU, con riferimento all’articolo 1 c.p. e articolo 27 Cost., in considerazione della natura del permesso premio come strumento fondamentale ai fini del reinserimento sociale del condannato. Il ricorso denuncia, inoltre, manifesta illogicita’ della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata e’ viziata per un primo profilo, in relazione alla eccezione difensiva di violazione dell’articolo 720 c.p.p., comma 4.

1.1. Con nota del 14 marzo 2006, destinata alla valutazione della Corte Nazionale di Madrid in relazione della richiesta di estradizione del (OMISSIS), il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana, oltre ad assicurare che “le condanne alla pena dell’ergastolo sono eseguite in Italia nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dall’ordinamento italiano”, spiego’ che detta pena non implica che coloro i quali sono ad essa condannati debbano “comunque restate detenuti in carcere indefettibilmente per tutta la vita”; diede conto delle condizioni per la concessione dei permessi di necessita’ e degli istituti premiali; preciso’, con specifico riguardo ai permessi premio, che dette persone possono fruirne quando abbiano scontato almeno dieci anni di pena. Sulla base della generica garanzia contenuta nella citata, la Corte Nazionale di Madrid concesse l’estradizione del (OMISSIS).

1.2. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l’eccezione formulata dalla difesa, secondo la quale il Magistrato di sorveglianza aveva violato l’articolo 720 c.p.p., comma 4, ha fatto riferimento al richiamo, contenuto nel provvedimento di estradizione della Corte Nazionale di Madrid, alla garanzia generica di cui alla cennata nota ministeriale, ma non ha affrontato il tema posto dalla necessita’ di verificare la portata che poteva assumere l’omissione, in quest’ultima, di riferimenti a c.d. ergastolo ostativo. Poiche’ l’impegno assunto dallo Stato italiano va interpretato secondo il canone della buona fede, che ispira l’interpretazione di qualsiasi testo destinato a valere nei rapporti tra soggetti diversi, una disamina completa dell’atto, da parte del giudice del merito, avrebbe dovuto implicare: a) la valutazione della possibilita’ che, in mancanza di riferimenti nella nota, la concessione dell’estradizione fosse avvenuta, da parte dello Stato estero, facendo affidamento sulla inesistenza, nell’ordinamento italiano, di regimi limitativi, come e’ quello previsto dall’articolo 4-bis ord. pen.; b) la valutazione della possibilita’ che la correlazione fra la concessione dell’estradizione e la predetta garanzia precludesse l’applicabilita’, ne caso in esame, della norma restrittiva.

1.3. In mancanza delle necessarie disamine, il provvedimento impugnato e’ affetto da carenza di motivazione sul punto.

2. L’ordinanza impugnata e’ viziata per un altro profilo, in riferimento alla rilevanza attribuita alla sottoposizione del detenuto al regime di cui all’articolo 41-bis ord. pen..

2.1. Il Tribunale di sorveglianza ha negato la concessione del permesso premio affermando che l’esistenza di attuali e persistenti collegamenti del (OMISSIS) con la criminalita’ organizzata e’ attestata dalla operativita’, nei confronti del detenuto, del regime di cui all’articolo 41-bis ord. pen..

2.2. La motivazione dell’ordinanza sul punto e’ carente, perche’ la sussistenza di collegamenti con la criminalita’ organizzata costituisce uno dei presupposti per la sottoposizione del detenuto al regime di cui all’articolo 41-bis ord. pen., ma l’avvenuta applicazione di tale norma nei confronti di un detenuto non puo’ essere utilizzata, senza i necessari approfondimenti valutativi, per affermare sic et simpliciter che egli non possa fruire dei permessi premio.

3. L’ordinanza impugnata e’ viziata per un terzo profilo, in relazione alla affermazione di assenza di collaborazione con la giustizia.

3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha negato la concessione del permesso premio affermando che per gli autori dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, comma 1, ord. pen., come nel caso in esame, essa e’ preclusa in assenza di detta collaborazione.

3.2. La motivazione dell’ordinanza sul punto e’ carente, perche’ non ha considerato se la pena per i reati ostativi, ai sensi della norma indicata, sia stata espiata.

4. Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino che provvedera’ a nuovo esame senza incorrere nei vizi riscontrati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino

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