Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 15 febbraio 2017, n. 7344

Il permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, legge 26 luglio 1975, n. 354, si fonda su tre requisiti essenziali: il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione di esso con la vita familiare. L’accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto stesso ad incidere nella vicenda umana del detenuto. Si tratta, dunque, di un istituto che risulta anche strettamente connesso all’umanizzazione del trattamento d’esecuzione in funzione dell’attuazione di quanto disposto dall’art. 27 comma 3 Cost..

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 15 febbraio 2017, n. 7344

Ritenuto in fatto e in diritto

1. Con ordinanza in data 16 aprile 2015, depositata il 21 aprile 2015, il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva il reclamo del B.S.C. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza e gli concedeva un permesso di tre ore, con scorta, per recarsi a rendere visita alla madre. La donna era stata colpita da infarto e sottoposta a intervento, condizione clinica che integrava il grave e importante evento familiare che avrebbe consentito la fruizione dell’indicato permesso.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Sassari e lamenta l’erronea applicazione dell’art. 30 L. 26 luglio 1975, n.354. La fase acuta al momento della richiesta era stata superata dall’intervento di angioplastica. La condizione clinica non integrava, dunque, quella situazione di pericolo o di emergenza familiare. Si trattava di uno stato di salute che non configurava una condizione eccezionale, né di particolare gravità. La situazione di cardiopatia era da ritenere risolta.
3. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto modo di osservare che il permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, legge 26 luglio 1975, n. 354, si fonda su tre requisiti essenziali: il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione di esso con la vita familiare. L’accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto stesso ad incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, sentenza n. 46035 del 21/10/2014 Cc. (dep. 06/11/2014), P.M. in proc. Di Costanzo, Rv. 261274). Si tratta, dunque, di un istituto che risulta anche strettamente connesso all’umanizzazione del trattamento d’esecuzione in funzione dell’attuazione di quanto disposto dall’art. 27 comma 3 Cost..
Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato risulta corretta. I presupposti applicativi dell’istituto ricorrevano tutti al momento della richiesta del detenuto, e risultano correttamente valutati dal giudice a quo. L’infarto e il conseguente trattamento sono condizioni cliniche che rientrano nella categoria di “evento grave”, in funzione della concessione del permesso indicato e risultano in stretto collegamento con la vita familiare e con la vicenda umana del detenuto. Per altro verso, i rischi evidenziati in ricorso e legati al profilo di pericolosità rimettono questioni di merito, comunque considerate, e rispetto alle quali sono state, d’altro canto, dettate specifiche prescrizioni, inerenti la durata del permesso e l’accompagnamento con scorta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

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