Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 febbraio 2017, n. 8949 

L’offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, accompagnata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990, ma, eventualmente, il reato di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti, ex art. 414 cod. pen. Tale conclusione, peraltro, si fonda sul presupposto che l’istigazione alla coltivazione di piante da cui sono derivabili stupefacenti “solo indirettamente ed eventualmente conduce al consumo di sostanze droganti”

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 23 febbraio 2017, n. 8949 

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa in data 14 gennaio 2016, il Tribunale di Messina, pronunciando in sede di riesame, ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di M.V.L.C. , indagato per il reato di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990, avverso il decreto di sequestro probatorio del Pubblico ministero presso il Tribunale di Messina avente ad oggetto numerose confezioni e scatole di semi di marijuana, uno spinello in parte utilizzato, una confezione di lecca-lecca con estratto di canapa ed opuscoli sulle modalità di coltivazione della marijuana.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto configurabile il reato di istigazione, proselitismo ed induzione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che all’interno dell’esercizio nel quale è stato effettuato il sequestro erano posti in vendita, oltre ai semi di canapa ed agli opuscoli per la coltivazione, anche strumenti utili al confezionamento ed al consumo di droga come pipe, bong, narghilè, centinaia di cartine e filtri, attrezzi di triturazione e bilancini di precisione pur non sottoposti a sequestro.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l’avvocato Giuseppe Ragazzo, quale difensore di fiducia del M. unitamente al medesimo M. , articolando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 354, 355 e 125, comma 3, cod. proc. pen., e 82 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato in contestazione.
Si deduce che l’ordinanza impugnata è priva di valida motivazione, in quanto: a) gli oggetti sequestrati sono stati acquistati dalla ditta “SkunKatania” con regolare fattura; b) presso l’esercizio commerciale in cui è avvenuto il sequestro sono venduti anche semi di altre piante; c) le istruzioni per la coltivazione concernono queste altre piante; d) lo spinello sequestrato non può ritenersi sicuramente confezionato con sostanza stupefacente; e) la vendita dei semi e dei kit di coltivazione è effettuata solo per fini collezionistici. Manca, quindi, qualunque pubblica induzione all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Il ricorso è incentrato sulla configurabilità della fattispecie di reato di istigazione, proselitismo ed induzione all’uso di sostanze stupefacenti di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990.
2.1. Secondo l’insegnamento delle sezioni unite, l’offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, accompagnata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990, ma, eventualmente, il reato di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti, ex art. 414 cod. pen. (così Sez. U, n. 47604 del 18/10/2012, Bargelli, Rv. 253550). Tale conclusione, peraltro, si fonda sul presupposto che l’istigazione alla coltivazione di piante da cui sono derivabili stupefacenti “solo indirettamente ed eventualmente conduce al consumo di sostanze droganti” (così specificamente, § 8 della motivazione).
Di conseguenza, deve ritenersi impregiudicata la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990, quando le modalità della condotta siano funzionali ad indurre “pubblicamente” non solo alla coltivazione delle piante da cui ricavare lo stupefacente, ma anche all’utilizzo dei prodotti ad efficacia drogante da queste ottenibili.
Inoltre, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, è necessario verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto (così Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657, nonché, tra le tante, di recente, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007).
2.2. Nella vicenda in esame, il Tribunale ha evidenziato che il sequestro probatorio è stato eseguito in un esercizio commerciale, e che in quest’ultimo, oltre a centinaia di semi di marijuana e a diversi opuscoli contenenti indicazioni sulla coltivazione degli stessi, sono stati rinvenuti numerosi strumenti utili per il consumo ed il confezionamento dello stupefacente come pipe, bong, narghilè, centinaia di cartine e filtri, attrezzi di triturazione e bilancini di precisione, nonché ancora una sigaretta di produzione artigianale nel posacenere del negozio.
Le prospettazioni della difesa relative alla riferibilità delle istruzioni per la coltivazione a piante diverse da quelle produttive di sostanza drogante, ed alla destinazione a fini meramente collezionistici dei semi in vendita, invece, si presentano, almeno allo stato, come mere asserzioni. La censura concernente il mancato accertamento della “natura” della sigaretta parzialmente consumata ed in sequestro, poi, non è decisiva: il confezionamento artigianale dell’oggetto da fumo può essere non irragionevolmente considerato come fatto dotato di efficacia “induttiva” e “dimostrativa” indipendentemente dalle sostanze utilizzate. Le deduzioni in ordine all’acquisto dei semi mediante regolare fattura ed alla disponibilità nel negozio anche di semi di piante diverse da quelle produttive di stupefacenti sono prive di rilevanza ai fini della configurabilità della fattispecie ipotizzata.
2.3. Risulta, quindi, corretta, almeno nei limiti del presente giudizio, la contestazione della fattispecie di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990; legittimo, di conseguenza, deve ritenersi essere il vincolo probatorio sui beni individuati dalla polizia giudiziaria.
3. All’infondatezza delle censure proposte, segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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