È esclusa la possibilità per il Tribunale di sindacare sulla convenienza economica della proposta, in assenza di un concordato con i creditori divisi in classi. L’intervento del Tribunale, basato sul confronto tra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile con le alternative praticabili, è subordinato alla presenza di alcuni presupposti, tra i quali c’è il concordato con i creditori suddivisi in classi

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 14 settembre 2016, n. 18089

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26293/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L (OMISSIS), IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
CONCORDATO PREVENTIVO DELLA (OMISSIS) S.R.L (OMISSIS), IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del commissario giudiziale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) AR.L., IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore;
FALLIMENTO (OMISSIS) AR.L., IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore.
– intimati –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il giorno 20 settembre 2013, nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 50626/2013 e 50627/2013.
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Antonio Didone;
udito l’avv. Francesca Rinaldi per la ricorrente e l’avv. (OMISSIS) per il concordato preventivo della (OMISSIS) s.r.l1. e l’avv. (OMISSIS) per la (OMISSIS) s.r.l.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con decreto del l marzo 2013, respinte le opposizione avanzate dai creditori (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) ar.l. e (OMISSIS)ar.l., omologo’ la proposta di concordato preventivo presentata dalla (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione.
Proposti separati reclami da (OMISSIS) s.p.a., nonche’ da (OMISSIS)ar.l. e (OMISSIS)ar.l., la Corte d’appello, riuniti i giudizi, li rigetto’ entrambi con decreto del 20 settembre 2013.
Ritenne la corte che la cessione del ramo d’azienda disposta dalla (OMISSIS) s.p.a. (poi divenuta (OMISSIS) s.p.a.) in favore della (OMISSIS) s.r.l., societa’ priva di adeguati requisiti patrimoniali, non costituisse atto di frode ai creditori, considerato che i creditori della cedente avevano comunque mantenuto, ai sensi dell’articolo 2560 c.c., comma 1, le proprie ragioni nei suoi confronti; restava poi escluso il denunciato abuso dello strumento concordatario, non essendo emersi nel corso del procedimento atti depauperativi del patrimonio del debitore.
Soggiunse la Corte d’appello che doveva ritenersi sottratto al tribunale, in sede di omologa, il sindacato sulla convenienza sulla proposta, pure in presenza di opposizioni, non essendo stata prevista la suddivisione in classi dei creditori; mentre difettava la legittimazione della (OMISSIS) s.p.a. a fare valere le ragioni di altri creditori, come pure la prova di ulteriori crediti vantati dalla prima nei confronti della proponente.
Il giudice del gravame, infine, escluse che i creditori avessero ricevuto una carente informazione sulla fattibilita’ del concordato, per l’omessa considerazione dei crediti vantati dai fornitori delle societa’ consortili di cui la proponente era socia.
Avverso il detto decreto della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, la (OMISSIS) s.p.a., cui ha resistito con controricorso il commissario giudiziale della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione e la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., articolo 173 e dell’articolo 1175 c.c., per avere ritenuto la corte sufficiente, per escludere una frode ai creditori, l’indicazione nella proposta di concordato dell’intervenuta cessione del ramo d’azienda, senza i ulteriori necessari chiarimenti sulle sue modalita’.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo omesso il giudice di merito di esaminare taluni fatti decisivi al fine di valutare la condotta fraudolenta della societa’ in concordato.
Con il terzo motivo si duole della violazione dell’articolo 1175 c.c., in relazione alla L. Fall., articolo 160, in quanto la corte d’appello non ha valutato se il concordato sia stato strumentalizzato per finalita’ diverse da quelle previste dalla legge, configurandosi quindi un uso abusivo dell’istituto.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo omesso il giudice di merito di esaminare taluni fatti decisivi, al fine di valutare l’abuso dello strumento concordatario posto in essere dalla proponente.
Con il quinto motivo eccepisce la violazione della L. Fall., articolo 180, comma 4, nel testo vigente prima della novella introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ritenendo erroneamente il giudice del reclamo che la valutazione della convenienza del concordato fosse consentita al tribunale solo in caso di previsione di una pluralita’ di classi di creditori.
Con il sesto motivo assume la violazione della L. Fall., articoli 176 e 177, in quanto la corte d’appello ha errato nel giudicare essa ricorrente non legittimata a fare valere le ragioni di altri creditori (le societa’ consortili (OMISSIS) e (OMISSIS)), nonche’ indimostrato il maggior credito vantato dalla medesima.
Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere omesso il giudice di merito di esaminare taluni fatti decisivi al fine di valutare la legittimazione di essa ricorrente a fare valere le ragioni delle societa’ consortili e l’entita’ dell’ulteriore credito effettivamente vantato nei confronti della societa’ in concordato.
Con l’ottavo motivo censura la violazione della L. Fall., articolo 184, dell’articolo 1292 c.c. e della L. n. 109 del 1994, articolo 13, comma 2, per avere la corte escluso qualsivoglia carenza nelle informazioni fornite ai creditori sulla fattibilita’ della proposta concordataria, assumendo che dei crediti vantati dai fornitori nei confronti delle societa’ consortili (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui la (OMISSIS) s.r.l. era socia, quest’ultima non poteva rispondere in via solidale.
2. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.
Secondo l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuita’, gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneita’ a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purche’ siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarieta’ della condotta, di cui, invece, non e’ necessaria la dolosa preordinazione. (Cass. 29 luglio 2014, n. 17191).
Nella vicenda all’esame, invece, non solo risulta pacificamente che nella sua proposta di concordato, la (OMISSIS) s.r.l. indico’ espressamente di essere stata cessionaria del ramo d’azienda “costruzioni” da parte della cedente (OMISSIS) s.p.a., informazione di certo idonea a consentire di trarre le necessarie valutazioni al commissario liquidatore e al ceto creditorio, ma come osservato dalla corte d’appello, con motivazione non censurata dalla ricorrente, trovando applicazione nella vicenda l’articolo 2560 c.c., comma 1, va comunque escluso che attraverso la detta cessione i creditori della cedente abbiano subito qualsivoglia pregiudizio patrimoniale, restando ferme le ragioni di credito nei confronti della predetta, salvo una sua espressa liberazione.
3. – Il terzo e il quarto motivo, strettamente connessi e dunque meritevoli di esame congiunto, sono infondati.
Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L. Fall., articolo 161, comma 6, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, e’ inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealta’ processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalita’ eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (Cass. s.u. 15 maggio 2015, n. 9935).
Orbene, come rilevato dal giudice di merito, nulla in atti induce a ritenere che il concordato della (OMISSIS) s.r.l. sia stato proposto per finalita’ diverse da quelle proprie della regolazione dello stato di crisi o di insolvenza della proponente, dovendosi ribadire che la circostanza che il patrimonio immobiliare della cessionaria del ramo d’azienda sia rimasto in capo alla medesima, costituisce elemento di per se’ neutro, inidoneo ad assumere valenza anche solo indiziaria di un abuso del concordato, considerato che, come ricordato sopra, l’odierna ricorrente come tutti i creditori originari della (OMISSIS) s.p.a. hanno mantenuto le ragioni di credito nei confronti di quest’ultima.
4. – Il quinto motivo e’ infondato.
Com’e’ noto, il sindacato del tribunale sulla convenienza della proposta, da valutare nel confronto tra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile con le “alternative concretamente praticabili”, nelle varie formulazioni della L. Fall., articolo 180, che si sono succedute ad opera, prima del Decreto Legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 2005, poi del Decreto Legislativo n. 169 del 2007 e, infine, del Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, richiede presupposti individuati, in un primo tempo, nel dissenso di una o piu’ classi di creditori indipendentemente dalla presentazione di opposizioni (L. Fall., articolo 180, comma 5, come novellato dal Decreto Legge n. 35 del 2005), successivamente nell’opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente (L. Fall., articolo 180, comma 4, come novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) e, infine, nella opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, ovvero, nel caso di concordato senza classi, di creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (articolo 180, comma 4, con rinnovellato dal Decreto Legge n. 83 del 2012). Correlativamente e’ stato modificato l’oggetto della valutazione di convenienza riferita nella prima formulazione ai crediti degli appartenenti alle classi dissenzienti e riferita, invece, nella seconda e terza formulazione, al credito vantato dagli opponenti (si veda Cass. 4 luglio 2014, n. 15345).
Nel caso di specie, pertanto, essendo applicabile ratione temporis la formulazione della L. Fall., articolo 180, comma 4, come dettata dal ricordato Decreto Legislativo n. 169 del 2007, l’estensione del sindacato sulla convenienza, nel senso sopra precisato, richiedeva la coesistenza dei plurimi presupposti dell’opposizione di un creditore – effettivamente presente – ma anche di un ceto creditorio suddiviso in classi e del dissenso di una o piu’ classi, invece sicuramente mancanti; dunque va decisamente escluso che il ricorrente potesse sollecitare in sede di opposizione all’omologa del concordato il sindacato del tribunale sulla convenienza della proposta, in difetto di un concordato con creditori suddivisi in classi.
5. – Il sesto e il settimo motivo, intimamente connessi e dunque bisognosi di trattazione unitaria, sono parimenti infondati.
E invero, la ricorrente, anzitutto, neppure ha inteso allegare che il conteggio dei maggiori crediti vantati dalla medesima nonche’ dalle societa’ consortili escluse dal voto in sede di adunanza dei creditori, avrebbe influito sul quorum necessario per l’approvazione della proposta di concordato, rendendo cosi’ inammissibili i motivi per difetto di interesse.
Va soggiunto che correttamente la corte d’appello, richiamando il dato letterale della L. Fall., articolo 176, comma 2 – a tenore del quale “i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze” -, ha negato la legittimazione all’opposizione da parte della (OMISSIS) s.p.a..
Del resto, per un verso, deve negarsi che, in difetto di una espressa previsione legislativa (articolo 81 c.p.c.), un diverso soggetto possa sostituirsi all’avente diritto per fare valere le sue ragioni in giudizio e, per altro verso, va ribadito che il potere del creditore opponente di contestare in sede di omologa i crediti gia’ ammessi al voto, ai fini del computo delle maggioranze dei creditori, non si puo’ spingere fino a sollecitare l’inclusione di crediti altrui neppure presi in considerazione nella proposta.
Va escluso, infine, il denunciato omesso esame di un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, avendo invece la corte d’appello, sia pure succintamente, dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare il giudizio del tribunale in ordine all’insussistenza, ai soli fini della necessaria delibazione sommaria sull’ammissione al voto, del maggior credito vantato dalla (OMISSIS) s.p.a..
6. – L’ottavo motivo e’ inammissibile per difetto di interesse.
Invero, l’istante denuncia qui una violazione della L. Fall., articolo 184, sugli effetti dell’omologa del concordato, dell’articolo 1292 c.c., sulla solidarieta’ passiva nelle obbligazioni, e della L. n. 109 del 1994, articolo 13, comma 2, sulla responsabilita’ solidale delle societa’ consorziate per i debiti contratti dalla consortile nei confronti dei fornitori.
Ma a prescindere dalla sicura considerazione che il secco richiamo nella motivazione della corte d’appello alla L. Fall., articolo 184, appare effettivamente privo di alcuna pertinenza, limitandosi siffatta norma a chiarire che gli effetti esdebitatori del concordato sono opponibili esclusivamente ai creditori anteriori al concordato, il vero e’ che in seno al reclamo l’odierna ricorrente ha lamentato che i creditori non avrebbero ricevuto nel corso del procedimento una corretta rappresentazione della complessiva esposizione debitoria della societa’ proponente – rilevante ai fini della fattibilita’ economica della proposta – e siffatta censura, pure a fronte dell’inadeguata risposta della corte d’appello, non risulta riproposta nel ricorso per cassazione, avendo l’istante inteso sottoporre al vaglio di legittimita’ soltanto l’error iuris in cui e’ effettivamente incorso il giudice di merito.
7. – Le spese seguono la soccombenza. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno in Euro 7.200,00, oltre accessori.

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