Il delitto di ricettazione (articolo 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non puo’ configurarsi un rapporto di specialita’, e che non risulta dal sistema una diversa volonta’ espressa o implicita del legislatore. Non puo’ trovare applicazione, infatti, la disciplina del reato complesso di cui all’articolo 84 cod. pen., in quanto le condotte previste dagli articoli 648 e 474 cod. pen. non hanno elementi in comune: invero la disposizione di cui all’articolo 474 cod. pen. non contempla affatto i momenti dell’acquisto, della ricezione o dell’occultamento di cose mobili provenienti da delitto o della intromissione per farle acquistare, ricevere o occultare, che rappresentano invece le condotte attraverso le quali si realizza il delitto di ricettazione, con la cui disciplina, pertanto, non puo’ porsi in rapporto di specialita’.
Sentenza 2 marzo 2018, n. 9480
Data udienza 28 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente
Dott. IMPERIALI Lucian – rel. Consigliere
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere
Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1072/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 05/04/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 5/4/2016, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 24/10/2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato (OMISSIS) per il delitto di cui all’articolo 474 c.p., comma 1 perche’ estinto per prescrizione e, confermando il giudizio di penale responsabilita’ espresso nei confronti del predetto in relazione al delitto di cui all’articolo 648 cod. pen., riduceva la pena allo stesso inflitta a giorni 27 di reclusione ed Euro 133 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS), per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione per in ordine al riconoscimento dell’ipotesi di cui all’articolo 648 cod. pen. in quanto la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente argomentato ne’ in ordine al dedotto assorbimento del predetto reato in quello di cui all’articolo 474 cod. pen., limitandosi ad affermare doversi ritenere ormai superata l’interpretazione proposta dalla difesa, ne’ in ordine all’invocata concessione delle circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4.
3. Sotto il primo profilo, il ricorso e’ inammissibile in quanto aspecifico, oltre che manifestamente infondato. La Corte di appello si e’ infatti conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimita’ (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) secondo cui il delitto di ricettazione (articolo 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non puo’ configurarsi un rapporto di specialita’, e che non risulta dal sistema una diversa volonta’ espressa o implicita del legislatore. Non puo’ trovare applicazione, infatti, la disciplina del reato complesso di cui all’articolo 84 cod. pen., in quanto le condotte previste dagli articoli 648 e 474 cod. pen. non hanno elementi in comune: invero la disposizione di cui all’articolo 474 cod. pen. non contempla affatto i momenti dell’acquisto, della ricezione o dell’occultamento di cose mobili provenienti da delitto o della intromissione per farle acquistare, ricevere o occultare, che rappresentano invece le condotte attraverso le quali si realizza il delitto di ricettazione, con la cui disciplina, pertanto, non puo’ porsi in rapporto di specialita’. (Sez. 2, n. 3154 del 10/07/1996, Rv. 205594).
Anche la contestazione in ordine all’asserita mancanza di motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine alla all’invocata concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 e’ manifestamente infondata, atteso che la Corte territoriale, nell’argomentare in ordine alla congruita’ della pena inflitta in primo grado – fatta salva la necessita’ di detrarre la frazione indicata per il diritto prescritto – ha implicitamente argomentato in ordine all’insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, atteso anche che il numero e la natura dei capi contraffatti gia’ sono stati valutati ai fini del riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’articolo 648 c.p., comma 2.
4. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, per il disposto dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
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