Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 marzo 2018, n. 2031. L’informativa antimafia costituisce una tipica misura di carattere preventivo

L’informativa antimafia costituisce una tipica misura di carattere preventivo, affidata alla responsabilità del Prefetto, che per sua natura prescinde dall’accertamento in sede penale, di uno o più reati connessi alle attività di tipo mafioso. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante con il primo motivo, il provvedimento non deve necessariamente fondarsi su un accertamento penale — e tantomeno definitivo — ma ben può essere sorretto da fattori sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo di un tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata.
Pertanto, secondo l’ormai consolidato criterio del “più probabile che non”, cioè da una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso, si deve rilevare che la documentazione posta a base dell’interdittiva non risulta affatto fondata su meri sospetti o pregiudizi. Nel caso in esame, emergono infatti una molteplicità di circostanze ed elementi della cui veridicità non vi è motivo di dubitare, che confermano una indubbia vicinanza del titolare reale della società a esponenti della criminalità organizzata coinvolti nelle tipiche attività criminali ‘ndranghetiste.
Gli elementi posti a base dell’informativa antimafia possono essere anche non penalmente rilevanti, possono non esser stati oggetto di procedimenti o di processi penali e possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.

Sentenza 30 marzo 2018, n. 2031
Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8254 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Do. Co., An. Di Li., con domicilio eletto presso lo studio Sa. Mu. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen. le Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
Comune di -OMISSIS-non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO:SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Vibo Valentia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati An. Di Li. e l’Avvocato dello Stato Ma. An. Sc.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame la società appellante chiede:
— la riforma della sentenza con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento dell’informativa antimafia del 9 dicembre 2009 e del conseguente provvedimento del Comune di -OMISSIS-con cui è stata disposta la risoluzione del contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani;
— il risarcimento rispettivamente: del danno economico per la perdita dell’appalto; del danno morale ed all’immagine, del danno esistenziale; e del danni emergente per le spese sostenute.
L’appello è affidato a due motivi di gravame relativi rispettivamente:
1.) alla violazione dell’articolo 10, comma 7 lett c) del d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252 in relazione agli articoli 3,27 e 41 della Costituzione:
2.) all’eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione.
L’Avvocatura dello Stato, formalmente costituita in giudizio per il Ministero dell’Interno, ha eccepito che l’appello di controparte:
— sarebbe stato erroneamente notificato presso l’Avvocatura dello Stato del distretto di Catanzaro;
— sarebbe comunque tardivo in quanto, non avendo il difensore del ricorrente eletto domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale adito (art. 25 c.p.a.), la sentenza impugnata – il gravame sarebbe stato notificato il 19.9.2012 presso la segreteria del TAR, con atto consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica il 21.11.2012.
Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della decisione.
Con memoria per la discussione l’appellante ha ulteriormente specificato e sottolineato le proprie argomentazioni, concludendo per il rigetto del gravame.
DIRITTO
1.§. Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità dell’appello in relazione alla manifesta infondatezza del gravame.
2.§. Per esigenze di economia le due rubriche di gravame, che attengono ad un profilo di censura sostanzialmente unico, possono essere esaminate congiuntamente.
2.§.1. Con il primo motivo si lamenta l’illegittimità dell’interdittiva antimafia, che sarebbe fondata su semplici supposizioni che prescinderebbero da un oggettiva individuazione di un coerente quadro indiziario (Cons. Stato, Sezione III n. 2678/2012). Mancherebbero nel caso idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente rivelatori, di concrete connessioni e/o collegamenti con le associazioni mafiose.
Sarebbero state violate le regole tese ad imporre ai prefetti l’ossequio ai criteri di logicità e di congruità della valutazione ed il rispetto della necessità di assicurare il delicato equilibrio tra gli opposti interessi che fanno capo, da un lato, alla presunzione di non colpevolezza di cui all’articolo 27 della Cost. e, dall’altra, la libertà di impresa garantita dall’art. 41. In particolare, il paragrafo 9 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/LEG./240.517.8 del 18 dicembre 1998, avrebbe precisato che i Prefetti avrebbero dovuto prestare particolare attenzione alle risultanze degli accertamenti svolti, dai quali ricavare fattori di pericolo fondati su esigenze oggettive. Nel caso in esame, l’informativa sarebbe invece sfornita del necessario supporto motivazionale e la sentenza sarebbe illegittimamente limitata ad un’acritica conferma della succitata motivazione.
2.§.2. La sentenza del Tar Calabria risulterebbe illogicamente avrebbe ritenuto legittima l’informativa adottata in carenza di uno specifico quadro indiziario. La Prefettura di Vibo Valentia si sarebbe limitata, in modo assolutamente generico, ad affermare:
— che l’Amministratore Unico -OMISSIS–OMISSIS-della società ricorrente sarebbe gravato da “numerosi pregiudizi”, senza alcuna specifica del loro numero e dell’esatta natura;
— che il predetto soggetto sarebbe stato controllato in passato con soggetti pregiudicati, senza che fosse specificato: il contesto, i soggetti, il tipo di controllo, le circostanze ed il periodo in cui sarebbero stati effettuati tali fantomatici controlli, i relativi precedenti penali, le indicazioni sulla loro pericolosità e sulla loro concreta capacità di condizionare l’attività dell’impresa;
–che il padre dello stesso sarebbe stato un pluripregiudicato già sorvegliato speciale di P.S.: l’indicazione della sua convivenza con il padre pluripregiudicato sarebbe stata erronea in quanto all’epoca l’interessato sarebbe stato residente in un’altra frazione. Inoltre il padre non avrebbe posseduto alcuna quota della società ricorrente e comunque non avrebbe mai interferito nella relativa gestione.
Al contrario una più adeguata istruttoria avrebbe consentito di accertare che il predetto amministratore sarebbe stato privo di precedenti penali, non avrebbe alcun precedente di polizia; non sarebbe mai stato sospettato di avere contatti con la criminalità organizzata; non sarebbe mai stato segnalato alle autorità competenti per l’applicazione di misure di prevenzione e mai avrebbe frequentato malavitosi. Non vi sarebbe alcuna prova della costanza e dell’attualità dell’affermazione della Prefettura per cui egli si assocerebbe con persone pregiudicate e socialmente pericolose.
Il sig. -OMISSIS-sarebbe invece stato destinatario solo di un provvedimento di avviso orale nel 1995 quando il predetto aveva diciott’anni, alla cui scadenza del triennio non era seguita alcuna misura di prevenzione. Di qui la grave carenza di motivazione dell’informativa prefettizia relativamente al profilo dell’amministratore della società ed alla dimostrazione della possibilità che egli potesse favorire l’infiltrazione dei predetti gruppi criminali.
Del resto il procedimento penale per concorso in tentata estorsione, danneggiamento, minacce e lesioni personali si sarebbe concluso con la richiesta del PM della Procura della Repubblica di Vibo Valentia di archiviazione per intervenuta prescrizione dei reati.
Erroneamente la sentenza farebbe poi riferimento al trasferimento fittizio dell’intestazione della società in capo alla sig. -OMISSIS-, dato all’epoca dei fatti, l’amministratore unico della -OMISSIS-sarebbe stata proprio la predetta signora, a carico della quale non sarebbe risultata alcuna misura di prevenzione né tantomeno pregiudizi di polizia.
Se l’interessato fosse stato soggetto potenzialmente contiguo ad un’organizzazione criminale, non avrebbe certo preso la decisione di riassumere la carica di amministratore unico dell’-OMISSIS-s.r.l., essendogli, al 21 giugno 2009, già nota la pendenza del procedimento volto alla stipula del contratto con il Comune di -OMISSIS-.
2.§.3. L’assunto va complessivamente respinto.
In linea generale si ricorda che il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” è diretto a prevenire, o comunque impedire, i rapporti contrattuali di società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente collegate, comunque infiltrate dalla criminalità organizzata, con la P.A. (Consiglio di Stato sez. III 9 maggio 2016 n. 1846).
L’introduzione di misure di prevenzione, come quella qui in esame, è stata la risposta cardine dell’Ordinamento per attuare un serio contrasto al progressivo inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese appartenenti, strumentalizzate o comunque condizionate dalla criminalità organizzata.
Come la giurisprudenza della Sezione ha costantemente ripetuto l’informativa antimafia costituisce una tipica misura di carattere preventivo, affidata alla responsabilità del Prefetto, che per sua natura prescinde dall’accertamento in sede penale, di uno o più reati connessi alle attività di tipo mafioso. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante con il primo motivo, il provvedimento non deve necessariamente fondarsi su un accertamento penale — e tantomeno definitivo — ma ben può essere sorretto da fattori sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo di un tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata (cfr. infra multis Consiglio di Stato sez. III 23 febbraio 2015 n. 898).
Pertanto, secondo l’ormai consolidato criterio del “più probabile che non”, cioè da una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso (così a partire da: Consiglio di Stato, Sez. III 9 maggio 2016, n. 1743; Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2016, n. 3505; id., 29 settembre 2016, n. 4030), si deve rilevare che la documentazione posta a base dell’interdittiva non risulta affatto fondata su meri sospetti o pregiudizi. Nel caso in esame, emergono infatti una molteplicità di circostanze ed elementi della cui veridicità non vi è motivo di dubitare, che confermano una indubbia vicinanza del titolare reale della società a esponenti della criminalità organizzata coinvolti nelle tipiche attività criminali ‘ndranghetiste.
Per questo esattamente il TAR ha dunque ritenuto che complessivamente gli elementi sintomatici evidenziati dal provvedimento fossero oggettivamente idonei a supportare sul piano logico e fattuale l’informativa impugnata.
In tale senso gli strali dell’appellante di cui al secondo motivo non riescono realmente a demolire il quadro complessivo.
Al riguardo si deve annotare, in primo luogo, che il sig. -OMISSIS–OMISSIS-, fin dalla giovane età era stato destinatario di una nutrita ed ininterrotta serie ammonizioni e denunce per i delitti di rissa, lesioni, ripetute violazione delle norme sulle armi in concorso con altri; evasione dagli arresti domiciliari, tentato furto in concorso, minacce aggravate e lesioni personali, concorso in tentata estorsione, danneggiamento, minacce e lesioni personali, omicidio colposo stradale e ricettazione.
Al momento di emanazione dell’informativa prefettizia risultava ancora indagato nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-per associazione per delinquere, usura, ricettazione, detenzione di arnesi da scasso.
Al riguardo, ai sensi degli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è peraltro irrilevante l’archiviazione per prescrizione delle numerose e gravi imputazioni a carico del -OMISSIS-e l’assenza di condanne penali. Gli elementi posti a base dell’informativa antimafia possono essere anche non penalmente rilevanti, possono non esser stati oggetto di procedimenti o di processi penali e possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III 14 febbraio 2017 n. 669; Consiglio di Stato sez. III 23 febbraio 2015 n. 898).
L’impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude affatto, all’Autorità preposta all’ordine pubblico, la valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione e della difesa sociale.
Alla luce del quadro complessivo appaiono dunque molto plausibili le frequentazioni, riferite dal provvedimento, con soggetti pregiudicati nominativamente individuati in un rapporto classificato “riservato”, ma del quale non si ritiene comunque necessaria l’acquisizione.
Infine, sempre sul piano indiziario, sembra anche un elemento rivelatore della reale natura della società il fatto che “presso l’indirizzo della sede legale della ricorrente società…non è stata notata la presenza di alcun immobile e/o insediamento industriale” e che “da accertamenti esperiti presso l’Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, non risulta(va) registrato alcun contratto di locazione tra la -OMISSIS-(conduttore) e -OMISSIS-…. locatore” (nota Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia del 14.8.2008).
In secondo luogo, il subentro, in data 27.6.2006, quale amministratore unico della ditta “-OMISSIS-srl”, della sig.ra -OMISSIS-al sig. -OMISSIS–OMISSIS-, appare un fatto puramente formale e non in grado di far ritenere il quadro societario e gestionale assolutamente mutato in relazione:
— allo stabile relazione (ampiamente documentata sotto il profilo sentimentale dal dettagliato Rapporto del Reparto Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valenzia del 11.7.2009) che la stessa intrattiene da sette anni con il -OMISSIS-: tale circostanza, nel contesto culturale e sociale della regione, non garantisce affatto un’adeguata indipendenza della predetta amministratrice unica;
— al fatto che lo stesso sig. -OMISSIS— ancorché non fosse più amministratore unico – risultava aver continuato a presenziare all’interno del cantiere della Società per espletare movimenti di terra, misurazioni planimetriche e lavori (come accertato, oltre che dal ricordato e rapporto dei Carabinieri di Vibo Valentia, anche dalla nota dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Vibo Valentia in data 18.9.2009);
— al successivo nuovo scambio di ruoli del 21 giugno 2009, delle cui reali ragioni nulla dice la Difesa dell’appellante società, ma che appare certamente alquanto singolare e comunque, in relazione alle osservazioni di cui sopra, meramente formale.
In terzo luogo, considerando i particolari rapporti parentali che, in talune aree strutturano tipicamente le relazioni sociali e criminali, costituisce un ulteriore indizio di un quadro complessivamente significativo che il padre -OMISSIS–OMISSIS-, fosse stato anch’egli destinatario di misura di prevenzione e pluripregiudicato (come da nota del 28.8.2008 della Guardia di Finanza di Lamezia Terme). Proprio in relazione alla struttura familistica delle ‘ndrine è al riguardo poi irrilevante che egli non convivesse con il genitore o che il padre non interferisse nell’attività aziendale, in quanto il -OMISSIS-apparteneva comunque alla famiglia.
Il tentativo della difesa della società appellante di sminuire il ruolo del reale titolare della -OMISSIS-si scontra perciò con la complessiva realtà fattuale emersa nel caso in esame.
Nel caso in esame il provvedimento del Prefetto non è né immotivato, né è illogico e neppure è fondato su insinuazioni, elementi inconsistenti o mere supposizioni.
I singoli elementi, valutati unitariamente nel loro complessivo valore oggettivo, storico, sociologico e sintomatico — sono stati legittimamente giudicati dal TAR rivelatori di un rischio concreto di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata, per cui esattamente la sentenza ha dunque concluso che, nella specie, non si potevano affatto escludere i pericoli di infiltrazione mafiosa per la contiguità del titolare ad ambienti della criminalità organizzata.
Entrambi i motivi sono dunque infondati.
3.§. In conclusione, il ricorso deve essere respinto per infondatezza.
L’infondatezza del ricorso comporta la conseguente infondatezza della connessa domanda di risarcimento dei danni.
Le spese secondo le regole generali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
1. Respinge l’appello, come in epigrafe proposto.
2. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che vengono complessivamente liquidate in Euro 2500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere

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