Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 20 marzo 2018, n. 6963. L’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28, comma 5, l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti

L’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28, comma 5, l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA 20 marzo 2018, n.6963

Pres. Di Palma – est. Acierno
Motivi della decisione

3. Il ricorrente, prima di illustrare i due motivi di ricorso ha precisato nei termini che seguono la questione da risolvere:

il diritto ai legami familiari è stato considerato ed apprezzato dal legislatore limitatamente all’origine ed all’identità dei genitori biologici o anche con riferimento alla relazione con le sorelle o fratelli biologici, alla stregua dell’interpretazione sistematica delle norme sovranazionali e nazionali, confortata dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale nonché di legittimità e merito?

4. Le censure formulate sono le seguenti:

4.1 nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 ottobre 1989, resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991, laddove si impone il rispetto dei diritti del minore ivi compresi quelli volti a preservare la sua identità, il suo nome e le sue relazioni familiari. Per l’adottato l’identità consiste proprio nel ricercare le proprie origini, le proprie radici e conoscere le informazioni relative alla famiglia biologica. Viene altresì dedotta la violazione dell’art. 30 della Convenzione dell’Aja 29 maggio 1993, resa esecutiva con la L. n. 476 del 1998 e l’errata interpretazione dei commi 4 e 5 dell’art. 28 della L. n. 184 del 1983 ritenendo che si possano comprendere nei legami familiari anche i fratelli. Infine, in relazione al diritto alla riservatezza delle sorelle, il ricorrente rileva che il diritto azionato è di natura esclusiva ed attuale, essendo riconosciuto da norme costituzionali e convenzionali. Il pregiudizio dovuto all’ascolto od interpello delle sorelle è invece soltanto ipotetico.

La riservatezza peraltro può essere tutelata mediante adeguata istruttoria tendente ad accertare quale potrebbe essere la reazione delle sorelle alla predetta richiesta.

4.2. Nel secondo motivo si sviluppa quest’ultimo profilo anche ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Il ricorrente sottolinea come una fase istruttoria riservata preserverebbe i diritti concorrenti delle sorelle.

5. In ordine alla preliminare richiesta del Procuratore generale di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, sul rilievo dell’omessa notifica del ricorso al pubblico ministero e del suo mancato intervento nel giudizio d’appello, il Collegio ritiene di poter disattendere tale istanza.

L’esame testuale dell’art. 28 consente di escludere l’obbligatorietà della partecipazione del pubblico ministero ai procedimenti che hanno ad oggetto le informazioni relative all’identità dei genitori biologici dell’adottato, maggiore di età.

Secondo il paradigma normativo, superato il venticinquesimo anno di età, all’adottato è consentito l’accesso ‘alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici’.

In questa ipotesi, coincidente dal punto di vista anagrafico con il caso di specie, il legislatore, coerentemente con lo statuto costituzionale del diritto all’identità personale, ha ritenuto in via generale, la prevalenza del diritto a conoscere le proprie origini rispetto a quello potenzialmente contrapposto dei genitori biologici. Prima del raggiungimento dell’età di 25 anni l’accesso è, invece, consentito solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico fisica dell’adottato. In questa peculiare ipotesi, il Tribunale per i minorenni accerta che l’accesso alle notizie non comporti grave turbamento all’equilibrio psico fisico del richiedente.

Il procedimento non richiede l’instaurazione del contraddittorio in quanto, come già rilevato, il diritto a conoscere le proprie origini, nella ipotesi sopra esaminata, può essere limitato od impedito soltanto dall’accertamento di un pregiudizio per la sfera psico fisica del richiedente, reputato così grave da far recedere il diritto alla conoscenza delle proprie origini. La valutazione del tribunale per i minorenni non ha ad oggetto la comparazione od il bilanciamento con i diritti della persona eventualmente confliggenti dei destinatari delle istanze conoscitive dell’adottato, ma rimane ancorata alla sfera personale del richiedente, alla costruzione della sua identità, all’esame dell’incidenza della conoscenza delle proprie origini sullo sviluppo equilibrato della sua personalità, avendo ritenuto il legislatore con valutazione, svolta in via generale ed ex ante, che la giovane età del richiedente, ancorché maggiorenne, imponga particolari cautele.

Anche in questo procedimento, tuttavia, può escludersi l’intervento necessario del pubblico ministero, trattandosi dell’esercizio di un diritto che può soltanto essere temporalmente differito ma non compresso od escluso, avendo natura potestativa dopo il compimento dei 25 anni (S.U. n. 1946 del 2017).

Può, pertanto, ritenersi che soltanto nell’ipotesi disciplinata all’art. 28, c.4 si possa porre in concreto la questione della necessità dell’intervento del pubblico ministero. La norma contiene un’esplicita deroga al principio generale, stabilito nei commi precedenti, del divieto di fornire informazioni, sui genitori biologici del minore adottato, ai genitori adottivi. Solo per gravi e comprovate ragioni, legate a problemi sanitari, il Tribunale per i minorenni può accogliere tale richiesta, previa ‘adeguata preparazione ed assistenza del minore’. Le informazioni in questione possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e dell’urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

Nei commi successivi, relativi al diritto di conoscere le proprie origini dell’adottato maggiore di età, il procedimento si caratterizza per la mancanza di contraddittorio, svolgendosi nei confronti di una sola parte, e per la conseguente assenza di un interesse di natura pubblicistica comparabile con quello relativo ai soggetti minori di età, il quale, invece, richiede in via generale il controllo e, quando previsto dalla legge, l’iniziativa dell’ufficio del pubblico ministero.

5. Si ritiene opportuno rilevare, a fini di completezza, che la mancata notifica del ricorso per cassazione al Pubblico Ministero, anche nei procedimenti nei quali sia previsto il suo intervento ma non il potere di promuovere l’accertamento giudiziale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non determina l’inammissibilità del ricorso stesso tutte le volte che le sue funzioni s’identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice ‘ad quem’ e siano assicurate dalla partecipazione di quest’ultimo al successivo grado di giudizio (S.U. 3556 del 2017).

I precedenti richiamati nella requisitoria del P.G. riguardano azioni di stato nelle quali il pubblico ministero, non solo deve intervenire ex art. 70 cod.proc.civ. ma ha anche il potere di promuovere l’azione.

6. In conclusione deve escludersi l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Pubblico Ministero e per il difetto di partecipazione dello stesso al procedimento di merito.

7. Prima di affrontare la questione sottoposta al vaglio del Collegio deve rilevarsi, sempre in via preliminare, l’ammissibilità del ricorso. La domanda rivolta al Tribunale ha ad oggetto il riconoscimento di diritti fondamentali ed inviolabili della persona. Ne consegue che il contenuto del provvedimento non può che avere natura decisoria, essendo rivolto all’accertamento dell’esistenza e dell’estensione della tutela di tali diritti. Infine la decisione ha anche il carattere della definitività, ancorché nei limiti dei provvedimenti assunti rebus sic stantibus non essendo il provvedimento in oggetto qualificabile come provvisorio od interinale.

8. Il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un’espressione essenziale del diritto all’identità personale. Lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore.

8.1 Quest’ultimo aspetto, più complesso, può richiedere la conoscenza e l’accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima. La funzione di primaria importanza che riveste il riconoscimento giuridico dell’identità personale e la consapevolezza della pluralità di elementi anche dialettici di cui si compone, quali il diritto a conoscere la verità sulla propria storia personale e quello a conservare la costruzione preesistente dell’identità propria e dei terzi eventualmente coinvolti, ha formato oggetto dell’attenzione e dell’incisivo intervento delle Corti supreme nazionali e sovranazionali.

L’impegno sul riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini è stato stimolato, in tempi molto recenti, proprio dalla necessità di trovare una composizione equilibrata tra diritti contrapposti, quello della persona che vuole completare la costruzione della propria identità attraverso la ricerca delle origini biologiche e quello della madre biologica che ha esercitato, al momento del parto, il diritto di non essere nominata e che può voler conservare questo segreto proprio al fine di non alterare l’identità anche relazionale costruita nel tempo.

9. Su questa dialettica ed al fine di temperare l’assolutezza del divieto di conoscere le proprie origini biologiche, contenuto nell’art. 28, c.7 della L. n.184 del 1983 rispetto alla madre che abbia dichiarato alla nascita di non essere nominata, è intervenuta la Corte Europea dei diritti umani con la sentenza del 25 settembre 2012 (ricorso n. 33783/09), Godelli contro Italia, affermando che è necessario stabilire un equilibrio ed una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e che l’esclusione di qualsiasi possibilità di conoscere le proprie origini, propria della legislazione italiana, a differenza di quella di altri paesi, costituisce una violazione dell’art. 8 Cedu. Con la norma contestata, lo Stato italiano ha oltrepassato il margine di discrezionalità compatibile con la tutela dei diritti della persona garantito dalla Convenzione.

10. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, condividendo la valutazione della Corte Europea dei diritti umani in ordine all’ingiustificata assolutezza del divieto di conoscere le proprie origini ha ritenuto che l’art. 28, c.7, L. n. 184 del 1983 contrasti con gli artt. 2 e 3 Cost., ed ha indicato, con una sentenza additiva di principio (così qualificata da S.U. n. 1946 del 2017), il modello procedimentale da introdurre per rendere effettivo il bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive, almeno potenzialmente confliggenti rappresentate dal diritto all’anonimato della madre biologica e dal diritto a conoscere le proprie origini biologiche del figlio. All’illegittimità dell’assolutezza del divieto, derivante dal complesso normativo costituito dall’art. 28 della L. n. 184 del 1983 e dall’art. 30 del d.p.r. n. 396 del 2000, non è conseguita la configurabilità del diritto a conoscere le proprie origini come diritto potestativo ma è stato ritenuto necessario l’interpello della madre biologica al fine di verificarne il consenso all’eventuale revoca della scelta dell’anonimato fatta al momento della nascita. Il diritto di quest’ultima a conservare l’identità costruita anche mediante il segreto sull’abbandono del figlio al momento del parto è stato ritenuto rilevante nel bilanciamento d’interessi compiuto dalla Corte ma è stata eliminata l’intangibilità della scelta, sul rilievo dell’intrinseca mutabilità delle tappe dello sviluppo e consolidamento della personalità umana.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *