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4.5.2. La seconda delle suddette eccezioni e’ infondata, in quanto non pertinente rispetto al contenuto dell’impugnazione. L’Universita’ pose infatti alla Corte d’appello la seguente questione: una volta scelto di liquidare il danno permanente da incapacita’ di lavoro con la tecnica della capitalizzazione, dovra’ scegliersi un coefficiente di capitalizzazione (quale che ne sia la fonte) corrisponde all’eta’ della vittima al momento della nascita, oppure all’eta’ della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro-
Ed a tale quesito, per quanto detto, la corte d’appello non ha dato risposta corretta.
4.5.3. La terza delle suddette eccezioni e’ irrilevante, perche’ estranea al thema decidendum in discussione dinanzi a questa Corte.
Stabilire se i coefficienti di cui al Regio Decreto n. 1403 del 1922 siano o no utilizzabili per la stima del danno permanente e’ questione che dovra’ essere riesaminata dal giudice del rinvio, in conseguenza della necessita’ di liquidare ex novo il danno patrimoniale patito da (OMISSIS).
Sara’ tuttavia opportuno ricordare, a tal riguardo, che questa Corte ha gia’ stabilito il danno permanente da incapacita’ di guadagno non puo’ essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con Regio Decreto n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all’articolo 1223 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015).
4.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio su questo punto.
La Corte d’appello di Napoli, nel tornare ad esaminare la doglianza proposta dall’Universita’, applichera’ i seguenti principi di diritto:
(A) Il danno da perdita della capacita’ di lavoro deve essere liquidato:
(a’) sommando e rivalutando i redditi gia’ perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e il momento della liquidazione;
(a”) capitalizzando i redditi che la vittima perdera’ dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’eta’ della vittima al momento della liquidazione.
(B) Quando il danno da perdita della capacita’ di lavoro sia patito da persona che al momento del fatto non era in eta’ da lavoro, la liquidazione deve avvenire:
(b’) sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l’eta’ lavorativa, e quello della liquidazione;
(b”) capitalizzando i redditi futuri, che la vittima perdera’ dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’eta’ della vittima al momento della liquidazione;
(b”’) se la liquidazione dovesse avvenire prima del raggiungimento dell’eta’ lavorativa da parte della vittima, la capitalizzazione dovra’ avvenire o in base ad un coefficiente corrispondente all’eta’ della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro; oppure in base ad un coefficiente corrispondente all’eta’ della vittima al momento della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione.
5. Il terzo motivo del ricorso incidentale.
5.1. Col terzo motivo del proprio ricorso incidentale l’Universita’ lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Espone, al riguardo, come la Corte d’appello, accogliendo l’appello incidentale proposto dai danneggiati, abbia incrementato la liquidazione del danno patrimoniale patito dalla vittima primaria a dai suoi genitori, e consistente nelle spese mediche e di assistenza sostenute e da sostenere.
Tale danno, osserva la ricorrente, e’ stato liquidato assumendo in via equitativa che le suddette spese ascendessero ad Euro 600 annui, invece dei 300 Euro annui stimati dal Tribunale.
A tale stima oppone la ricorrente che sul punto la sentenza d’appello e’ “completamente sfornita di motivazione, non avendo la Corte territoriale operato il minimo riferimento alle condizioni materiali oggettive che giustificherebbero la necessita’ di una liquidazione maggiore”.
Sostiene che nulla, inoltre, giustificava la maggiore liquidazione compiuta dalla Corte d’appello, anche alla luce della considerazione che la vittima primaria avrebbe goduto della pensione di invalidita’ e dell’assistenza del Servizio Sanitario Nazionale.
5.2. Il motivo, nella parte in lamenta che la sentenza non avrebbe tenuto conto dell’ausilio che la vittima avrebbe ricevuto dagli enti previdenziali e dal Servizio Sanitario Nazionale, il motivo e’ inammissibile.
L’Universita’, infatti, in violazione dei precetti di cui all’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, non deduce dove e quando abbia mai dedotto che di tali emolumenti si tenesse conto nella stima del danno; ne’ donde risulti la prova della percezione di essi da parte del danneggiato; ne’ l’ammontare di essi.
Sicche’, a fronte dell’evidente esiguita’ dell’importo liquidato dalla Corte d’appello a titolo delle spese di assistenza, a fronte degli ingenti e notori costi che l’assistenza d’una persona totalmente invalida comporta, non e’ da escludere che la Corte d’appello abbia determinato le spese di assistenza in misura cosi’ modesta proprio perche’ ha tenuto conto dei benefici comunque derivanti dall’assistenza e dalla previdenza pubbliche.
5.3. Nella parte, invece, in cui il motivo in esame lamenta l’omesso esame del fatto decisivo, esso e’ manifestamente infondato, alla luce delle ampie considerazioni svolte a pagina 14, secondo capoverso, della sentenza impugnata.
6. Le spese.
6.1. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
6.2. Il rigetto del ricorso principale costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso principale;
(-) rigetta il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale;
(-) accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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