Corte di Cassazione – Sezione II – sentenza 8 settembre 2011, n. 33330. Integra il delitto di truffa il datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte
Le massime
Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, il datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva.
Il testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Sentenza 08 settembre 2011, n. 33330
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 29 giugno 2010, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari l’11 maggio 2005 alla pena di mesi sette di reclusione nei confronti di C.M., dichiarato colpevole del delitto di truffa aggravata, per essersi procurato un ingiusto profitto, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione del Gruppo pastori di Mandas soc. coop. a r.l., con artifici e raggiri consistiti nel presentare, tramite i modelli DM 10, all’I.N.P.S. la richiesta di conguaglio di Euro 6.940,02, a titolo di indennità di maternità relative al periodo dal maggio 2002 al dicembre 2002 somme non corrisposte alla lavoratrice dipendente O.M.P.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale. Ad avviso del ricorrente sarebbe errata la ricostruzione dei fatti che ha indotto i giudici di merito a ritenere sussistente il delitto di truffa piuttosto che quello previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37, che ipotizza una fattispecie di truffa previdenziale differente rispetto a quella contestata. Il C. si sarebbe limitato a sottoscrivere alcune dichiarazioni effettivamente non corrispondenti al vero, ma senza porre in essere quel quid pluris consistente in un artificio o raggiro necessario a configurare il delitto di truffa, non essendo sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una qualsiasi alterazione della realtà da parte dell’agente, essendo, invece, necessario un comportamento finalizzato ad ostacolare il controllo da parte dell’ente. Pertanto, l’imputato, secondo la tesi difensiva, doveva essere prosciolto in considerazione del fatto che l’importo mensile non corrisposto alla lavoratrice non supera la soglia di punibilità di Euro 5.000.
Motivi della decisione
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già più volte affermato il seguente principio:
“Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, il datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva” (Sez. 2, n. 11184 del 27/02/2007, Maravalle, Rv. 236131; Sez. 3, n. 12169 del 19/10/2000, Doti, Rv. 217657). Nel caso di specie, la falsa dichiarazione sulla corresponsione dell’indennità di maternità non era finalizzata all’omesso versamento degli importi dovuti per contributi e premi, bensì al conseguimento dell’ingiusto profitto rappresentato dalle somme indicate falsamente come corrisposte, di cui viene sollecitato il conguaglio.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
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