Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 3 giugno 2014, n. 22922

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. MARINI Luigi – Consigliere
Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 492/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 03/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gioacchino Izzo, annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1- Il Tribunale di Roma con ordinanza pronunciata in data 3.7.2013 ha rigettato la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS) – indagato per reati in materia tributaria – contro il decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, avente ad oggetto i saldi attivi eventualmente rinvenibili sui rapporti finanziari riferibili al (OMISSIS) fino a concorrenza dell’importo di euro 1.709.330,00. Il Tribunale del Riesame ha motivato il provvedimento richiamando la giurisprudenza che esclude il sequestro dei beni societari finalizzato alla confisca per equivalente qualora non risulti che la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.
2. Per l’annullamento dell’ordinanza, l’indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione denunziando con unico motivo l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’articolo 606, lettera b, in relazione agli articoli 240 e 322 ter c.p., nonche’ all’articolo 321 c.p.p., e Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143: il ricorrente si duole, in particolare, della ritenuta applicabilita’ del provvedimento ablativo al patrimonio della persona fisica anziche’ a quello dell’ente, osservando che secondo una recente giurisprudenza, prima di procedere al sequestro preventivo in pregiudizio del legale rappresentante della societa’ e’ necessario, vertendosi in materia di reati tributari, verificare l’impossibilita’ di procedere al sequestro direttamente sui beni dell’ente beneficiario del risparmio di spesa. Rileva che nel caso di specie un tale preventivo accertamento e’ stato del tutto omesso per cui l’originario decreto di sequestro deve ritenersi nullo. Segnala l’esistenza di contrasti giurisprudenziali e sottopone a critica il diverso orientamento seguito dal Tribunale del Riesame soffermandosi sulla natura giuridica (sanzione punitiva) della confisca per equivalente, del tutto diversa da quella di cui all’articolo 240 c.p.. Ha chiesto rimettersi la questione alle sezioni unite.
In data 13.3.2014 ha depositato motivi nuovi richiamando i principi affermati dalla pronuncia delle sezioni unite n. 10561/2014 nelle more intervenuta ed insistendo per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.Premesso che non e’ in discussione il fumus del reato di omesso versamento continuato di ritenute certificate (articolo 81 c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis), contestato al (OMISSIS) in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.c.a.r.l. il Collegio ritiene ormai di doversi discostare dalla giurisprudenza sinora prevalente secondo cui il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 19, comma 2, non puo’ essere disposto sui beni immobili appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della societa’, atteso che l’articolo 24 e ss., del citato Decreto Legislativo, non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione del provvedimento, con esclusione dell’ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25774 del 14/06/2012 Cc. dep. 04/07/2012 Rv. 253062; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 1256 del 19/09/2012 Cc. dep. 10/01/2013, non massimata).Il tema del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante e’ stato infatti affrontato dalle sezioni unite che, con la recente sentenza 30.1-5.3.2014 n. 10561 ha affermato i seguenti principi di diritto:
E’ consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilita’ di tale persona giuridica.
Non e’ consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio.
Non e’ consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato”.
La impossibilita’ del sequestro del profitto di reato puo’ essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato.
Il mutato panorama giurisprudenziale impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinche’ il giudice di merito – che ha fondato il proprio convincimento sulla giurisprudenza ormai superata – verifichi, sulla scorta dei predetti principi se sia reperibile presso la persona giuridica il profitto del reato.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

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