Le massime
1. Ricorre l’aggravante del fatto commesso in danno del coniuge (art. 577 c.p., comma 2), nel caso in cui la condotta omicidiaria sia commessa contro il coniuge non di nazionalità italiana, nella ipotesi in cui questi sia unito in matrimonio con l’imputato, anch’egli di nazionalità straniera, in forza di vincolo contratto all’estero e nel rispetto di discipline matrimoniali diverse da quelle italiane.
2. Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 577, comma 2, c.p. ha rilevanza ogni legame matrimoniale, ancorchè non concluso nel nostro Paese ma ratificato secondo legislazioni straniere.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
SENTENZA 20 settembre 2012, n.29709
RITENUTO IN FATTO
1. Il 23 agosto 2008, di primo mattino, i carabinieri di Luzzara intervenivano presso l’appartamento abitato da N.H. e dalla moglie A.N.L., ove rinvenivano la donna in un lago di sangue, all’evidenza colpita da più coltellate e già sottoposta alle prime cure del personale sanitario. La vittima cesserà di vivere di lì a poco a cagione della copiosa emorragia provocata dalle ferite provocate con un coltello in zone vitali come il polmone, lo stomaco ed il fegato.
N.H. nella immediatezza dei fatti confessava di aver avuto nel cuore della notte un acceso litigio con la moglie e di averla poi aggredita con un coltello. Le indagini esperite consentivano inoltre di inquadrare la vicenda nelle difficoltà del rapporto di coppia spesso sfociate in azioni violente e nella gelosia indotta nell’imputato dalla relazione intrecciata dalla vittima con un militare italiano.
L’imputato – infine- veniva sottoposto a perizia psichiatrica che ne accertava la scemata capacità di intendere e volere al momento del fatto per gravi disturbi della personalità.
1.1 Su tali premesse il GUP del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 25.3.2010, condannava l’imputato alla pena di anni quindici di reclusione, previo riconoscimento dell’equivalenza dell’aggravante contestata ai sensi dell’art. 577 c.p., comma 2 (omicidio del coniuge) con la riconosciuta seminfermità ex art. 89 c.p. e previa diminuzione per il rito.
1.2 La sentenza di prime cure trovava integrale conferma da parte della Corte di assise di appello di Bologna, che in tali sensi si pronunciava con sentenza del 26 gennaio 2011.
A sostegno della decisione il giudice di secondo grado, preso atto dei motivi di gravame dell’appellante, deduceva:
– la rilevanza, ai fini dell’aggravante contestata, del rapporto coniugale intervenuto all’estero tra le parti indipendentemente dal suo formale riconoscimento in Italia;
– la condivisione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente da parte del giudice di prime cure;
– la condivisione sia del bilanciamento di circostanze eseguito dal GUP, sia della dosimetria della pena inflitta.
2. Ricorre per Cassazione avverso la pronuncia d’appello l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell’art. 577 c.p.p., comma 2 sul rilievo che tra la vittima e l’imputato non ricorresse alcun rapporto di coniugio, ma semplice convivenza more uxorio giacchè tra i due era intervenuto un matrimonio all’estero non riconosciuto nel nostro Paese.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione lamenta la difesa istante difetto di motivazione in relazione all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, contraddittoriamente motivata, per un verso, con la intensità del dolo nonostante l’evidenza di un’azione omicidiaria sorretta da dolo d’impeto, per di più riferita a soggetto parzialmente incapace di intendere e volere, e, per altro verso, con la ferocia dell’azione omicidiaria, in realtà insussistente attese le modalità dell’azione.
Lamenta altresì il difensore la mancata considerazione degli elementi positivi per l’imputato acquisiti al processo, quali, l’incensuratezza, la pronta confessione, la immediata richiesta di aiuto medico, l’accertata condizione psichica.
2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione censura la difesa ricorrente la illogicità del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, sul rilievo che l’aggravante contestata è tra quelle di minor rilievo rispetto a quelle per le quali l’ordinamento prevede la possibilità del carcere a vita; che il vizio parziale di mente deve ritenersi come cagione principale della condotta delittuosa; che l’imputato si è immediatamente pentito della sua azione; che un diverso bilanciamento di circostanze avrebbe ricondotto a maggiore equità la pena inflitta.
2.4 Il difensore ha altresì depositato memoria difensiva ulteriormente illustrando il primo motivo di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Quanto al primo motivo di impugnazione, esso pone la questione di diritto circa la rilevanza, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 577 c.p., comma 2 del rapporto coniugale tra stranieri contratto all’estero e non riconosciuto formalmente in Italia.
Ad avviso del collegio nella specie ricorre l’aggravante del fatto commesso in danno del coniuge, giacchè l’ipotesi codicisticamente tipizzata non trae fondamento dal dato formale di un rapporto coniugale intervenuto nel rispetto della legge nazionale, bensì dalla considerazione che appare più grave e pertanto meritevole di un più severo trattamento penale l’azione in danno di persona unita all’agente da un complesso di doveri reciproci improntati a vincoli affettivi. Ne consegue che ogni legame matrimoniale, ancorchè non concluso nel nostro Paese ma ratificato secondo legislazioni straniere ha, nè può non averne, rilevanza penale ai fini della specifica disciplina in esame.
Diversamente opinando, a parte l’esasperazione di un dato formale incongruo rispetto alla ratio della norma, si porrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra azioni commesse in danno del coniuge italiano ed in danno di coniuge straniero là dove, ed è la maggioranza dei casi, il rapporto coniugale tra stranieri non abbia avuto un formale riconoscimento in Italia. Del pari non sarebbe mai applicabile la disciplina di rigore a coppie non italiane nelle ipotesi di azioni delittuose compiute in danno del coniuge straniero casualmente o per ragioni temporanee presente nel nostro Paese. Agli stessi criteri volti al rispetto delle ragioni sostanziali della disciplina si sono ispirate infatti pronunce in tema di aggravante di cui all’art. 577 c.p., n. 1 (aver commesso l’omicidio contro l’ascendente o il discendente) anche nel caso in cui mancava un formale riconoscimento dello stato di figlio naturale della vittima, ed addirittura nell’ipotesi in cui tale riconoscimento non era possibile a norma delle leggi civili essendo la stessa già figlia legittima di terzi. In detta ipotesi ha il supremo collegio affermato che l’accertamento che il giudice penale è chiamato a svolgere ha il limitato scopo di appurare l’esistenza di un dato meramente fattuale con effetti limitati al singolo processo penale (incidenter tantum), senza incidere sullo status delle persone e senza essere vincolato dai limiti posti dal codice civile circa l’ammissibilità dell’azione di riconoscimento di figlio naturale in contrasto con lo stato di figlio legittimo (art. 253 c.c.). (Cass., 5/03/2004, n. 15023). Del tutto opportunamente hanno poi i giudici di merito richiamato precedenti di questa Corte di legittimità in tema di reato di bigamia, al fine di evidenziare che a tali fini il matrimonio contratto all’estero ancorchè non trascritto nei registri italiani è stato ritenuto rilevante ai fini limitati, come nella fattispecie al nostro esame, del giudizio penale.
Decisivo appare infine il disposto dell’art. 17 preleggi, comma 1, e della L. n. 218 del 1995, art. 28 – norme queste le quali rinviano, per la validità del matrimonio, alla legge del luogo in cui esso è stato celebrato o alla legge nazionale dei coniugi al momento della celebrazione; partendo da tale richiamo normativo questa Corte (Sez. 6, 18/10/2000, n. 12545, Taurabi, rv. 218173) ha affermato che in tema di maltrattamenti in famiglia, il reato di cui all’art. 572 c.p. è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima in presenza di un rapporto di stabile convivenza, in quanto suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza.
In conclusione il primo motivo di impugnazione deve ritenersi infondato perchè ricorre l’aggravante di cui all’art. 577 c.p., comma 2, nella parte in cui stabilisce l’aumento di pena se il fatto preveduto dall’art. 575 c.p. è commesso contro il coniuge non di nazionalità italiana, nella ipotesi in cui questi sia unito in matrimonio con l’imputato, anch’egli di nazionalità straniera, in forza di vincolo contratto all’estero e nel rispetto di discipline matrimoniali diverse da quelle italiane.
1.2 Infondato è, altresì, il secondo motivo di impugnazione. E’ noto l’insegnamento di questo giudice di legittimità secondo cui, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti, tuttavia, la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Cass., Sez. 2, 22/02/2007, n. 8413; Cass., Sez. 2, 02/12/2008, n. 2769) giacchè il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (Cass., Sez. 2, 23/11/2005, n. 44322). Ciò premesso ed in applicazione degli esposti principi deve concludersi che, ai fini dell’applicabilità o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, assolve all’obbligo della motivazione della sentenza il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, ritenuti di particolare rilievo come elementi concreti della di lui personalità, non essendo affatto necessario che il giudice di merito compia una specifica disamina di tutti gli elementi che possono consigliare o meno una particolare mitezza nell’irrogazione della pena (Cass., Sez. 5, 06/09/2002, n.30284;
Cass., Sez. 2, 11/02/2010, n. 18158) ovvero, il che è lo stesso, la gravità della condotta giudicata.
Nel caso di specie la Corte ha illustrato le ragioni della doglianza e ad esse ha poi opposto la particolare ferocia dell’azione omicidiaria, desunta dal numero delle coltellate e dalle parti vitali attinte con tre di esse, evidenziando non solo la estrema gravità dei fatti, ma anche le odiose modalità della condotta giudicata.
Palese pertanto, in applicazione dei principi innanzi esposti, la manifesta infondatezza della censura in esame anche sotto il profilo del difetto di motivazione.
Nè vale opporre un contrario giudizio circa l’efferatezza della condotta, come pure si è impegnato a fare la difesa ricorrente, giacchè logica e motivata la deduzione censurata eppertanto improponibile l’impugnazione sul punto.
Anche in ordine alla richiamata intensità del dolo, che per il difensore mal si concilia con il certo dolo d’impeto che animò l’omicida, è appena il caso di osservare che vertesi, viceversa, in ipotesi di atteggiamenti psicologici nulla affatto inconciliabili.
1.3 Del tutto generico si appalesa, infine, la terza ragione dei doglianza, dappoichè, come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. Unite, 25/02/2010, n. 10713).
2. Alla stregua delle esposte ragioni il ricorso in esame deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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