La massima

Nell’interpretazione dei contratti, l’art. 1363 cod. civ. impone di procedere al coordinamento delle varie clausole e di interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall’intero negozio. E di più, considerato che il contratto è sintesi ed equilibrio di interessi contrapposti, nell’interpretare le clausole contrattuali, vanno individuati gli interessi contrapposti delle parti che quelle clausole compongono in unità, rapportandoli allo scopo pratico che il contratto intende realizzare.

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

SENTENZA 27 settembre 2012, n.16428

Ritenuto in fatto
G..C. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Grosseto il Consorzio Grossetano Artigiani Edili e premesso di aver stipulato con il Consorzio un contratto preliminare avente ad oggetto un’unità abitativa posta in un erigendo edificio nel Comune di Arcidosso, chiedeva che, accertato l’inadempimento del convenuto, lo stesso fosse condannato alla consegna del bene promesso in vendita ed a stipulare l’atto definitivo e in subordine che la proprietà del bene fosse trasferita ex art. 2932 cod. civ..
Si costituiva il convenuto deducendo che il contratto preliminare che aveva ad oggetto una cosa futura prevedeva deroghe per l’ultimazione dei lavori nell’ipotesi in cui si fossero verificati imprevisti, come, in effetti, è avvenuto.
Affermava, inoltre, che il C. era rimasto inadempiente alle obbligazioni assunte ed in particolare all’accollo del mutuo di lire 60.000.000.
Il Tribunale di Grosseto riteneva non giustificato il ritardo del venditore nell’ultimazione del bene, e condannavamo stesso Consorzio, a risarcire il C. per il danno che questi aveva subito per il ritardo nella consegna del bene promesso in vendita; riteneva che il contratto preliminare non prevedeva alcun obbligo di consegnare l’immobile entro un termine prefissato, pertanto, respingeva la domanda di condanna del convenuto alla consegna dell’appartamento; respingeva la richiesta di trasferimento ex art. 2932 cod.civ., in quanto il C. si era limitato ad offrire le prestazioni cui era tenuto.
Avverso questa sentenza proponeva appello il C. per diversi motivi.
Si costituiva il Consorzio eccependo preliminarmente l’inesistenza della notificazione dell’atto di appello perché avvenuta presso l’avv. Claudio Cardoso, mentre l’appellante era difeso dall’Avv. Mauro Cardoso, e nel merito deduceva che l’appartamento era stato offerto al C. nell’aprile del 1993 ma questi lo aveva rifiutato, e che l’offerta di adempimento non era completa e seria ai fini dell’applicazione dell’art. 2932 cod. civ..
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1783 del 2005, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, trasferiva al C. l’appartamento facente parte del fabbricato eretto dall’appellato Consorzio con la condizione che entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza il C. provvedesse al pagamento del prezzo stabilito. Secondo la Corte fiorentina, il Consorzio convenuto non aveva dimostrato gli imprevisti di carattere straordinario il verificarsi dei quali avrebbe dovuto evitare la responsabilità in capo al promittente venditore e che lo stesso Consorzio non aveva dimostrato di voler procedere alla stipula del definitivo offrendo al contempo una soluzione concreta per la questione dei danni.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Consorzio Grossetano Artigiani Edili soc. Cooperativa con ricorso affidato a tre motivi. C.G. ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale per un unico motivo.

Motivi della decisione

A. – Ricorso principale

1. – Con il primo motivo il Consorzio Grossetano denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 cpc, per omessa pronuncia sull’appello proposto dal Consorzio Grossetano Artigiani Edili per violazione dell’art. 112 cpc. relativamente alla condanna di CO.GR.A.E. al risarcimento del danno per ritardo nell’ultimazione dei lavori. Secondo il ricorrente, il sig. C. avrebbe promosso la presente causa civile al fine di ottenere l’adempimento della prestazione oggetto del contratto preliminare ma mai avrebbe avanzato domanda di risoluzione del contratto o di condanna del CO.GR.A.E. al risarcimento per ritardo nell’ultimazione dei lavori. Sennonché il Giudice di primo grado, nonostante avesse escluso che fosse ravvisabile un inadempimento da parte del CO.GR.A.E. nella consegna della costruzione e non avesse ritenuto sussistere alcuna esecuzione del contratto da parte di C. che potesse fondare legittimamente l’avanzata richiesta ex art. 2932 cc, ciononostante aveva condannato il CO.GR.A.E. al risarcimento del danno per colpevole ritardo nell’ultimazione dei lavori. E, la Corte fiorentina, dal canto suo, pur in presenza dell’appello incidentale sul punto non si sarebbe minimamente pronunciata in merito. D’altra parte, la Corte fiorentina avrebbe errato, secondo il ricorrente, nell’aver ritenuto che oggetto della clausola che imponeva l’ultimazione della costruzione degli appartamenti entro il mese di novembre 1991, non avesse ad oggetto esclusivamente la mera ultimazione dei lavori, ma anche il trasferimento della proprietà del bene promesso in vendita, ovverossia, l’obbligo di consegna dell’alloggio corredato dai relativi certificati di abitabilità. Epperò, il CO.GR.A.E avrebbe potuto essere responsabile per il ritardo dell’ultimazione dei lavori ma non anche o necessariamente inadempiente all’obbligo di consegnare il bene, considerato che non era stato stabilito un tempo di consegna. Per altro, i Giudici del merito avrebbero condannato l’attuale ricorrente per il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dell’obbligo di ultimare i lavori di costruzione senza che il C. avesse mai avanzato una domanda di risarcimento, per l’inadempimento di tale obbligo.

1.1. – Il motivo è infondato e non merita di essere accolto perché la sentenza impugnata non presenta i vizi denunciati considerato che – come lo stesso ricorrente afferma nell’esposizione del fatto – il C. , instaurando il presente giudizio, aveva chiesto, tra l’altro, la condanna del CO.GR.A.E al risarcimento dei danni per mancato godimento del bene; e la Corte fiorentina ha avuto modo: a) di esaminare l’appello incidentale che riportava una censura identica a quello, proposta con il motivo in esame e b) di chiarire che l’obbligo di ultimazione dei lavori non poteva essere considerato autonomamente, ma unitamente all’obbligo del trasferimento del bene oggetto del contratto preliminare e, dunque, all’obbligo di consegna dell’alloggio corredato dai relativi certificati di abitabilità.

1.1.a) – Va qui osservato che nell’interpretazione dei contratti, l’art. 1363 cod. civ. impone di procedere al coordinamento delle varie clausole e di interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall’intero negozio. E di più, considerato che il contratto è sintesi ed equilibrio di interessi contrapposti, nell’interpretare le clausole contrattuali, vanno individuati gli interessi contrapposti delle parti che quelle clausole compongono in unità, rapportandoli allo scopo pratico che il contratto intende realizzare.

1.1.b). – Ora nel caso in esame la clausola contenuta nel contratto preliminare di cui si dice, relativa al termine dell’ultimazione della costruzione non esprimerebbe un equilibrio contrattuale e sarebbe priva di una, sia pur minima, connessione con lo scopo pratico del contratto, se non fosse posta in correlazione con un interesse del promittente acquirente. Come correttamente ha evidenziato la Corte fiorentina, la previsione di un termine per l’ultimazione dei lavori sarebbe priva di interesse per il promittente acquirente se non correlata, secondo logica e buona fede, alla previsione di un trasferimento della proprietà dell’appartamento in un tempo ragionevole dalla fine dei lavori.

Pertanto, la richiesta di risarcimento danni avanzata dal C. per il mancato godimento dell’immobile ricomprendeva e/o era immediatamente ricollegabile al mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, nel senso più specifico che quel mancato rispetto aveva determinato e non poteva che determinare il conseguente danno per il mancato godimento dell’immobile, il che, è come dire, che la mancata realizzazione della costruzione nel termine stabilito aveva determinato un danno risarcibile, indicato come danno per mancata consegna.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 cpc, per vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 cpc in relazione al concesso ottenimento della sentenza ex art. 2932 cod. civ.; in ogni caso mancata motivazione sul punto (vizio ex art. 360 n. 5 cpc).

Secondo il ricorrente la Corte fiorentina ha concesso una sentenza ex art. 2932 cod. civ. nonostante parte appellante non ne avesse fatto esplicita richiesta né nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, né in sede di precisazione delle conclusioni, in palese violazione del principio parzialmente devolutivo in materia di impugnazione a mente del quale le domande e/o le eccezioni non riproposte in secondo grado si intendono rinunciate o abbandonate.

2.1.- Il motivo non ha ragion d’essere e non può essere accolto perché, come si legge nella sentenza impugnata a pag. 3′ con il secondo motivo si doleva (il riferimento è al C. ) per il mancato accoglimento della subordinata domanda di trasferimento del bene ex art. 2932 cod. civ. ed affermava che la dichiarazione di disponibilità di accollarsi il mutuo agevolato costituiva un’offerta della prestazione’.

2.1.a). – E di più, la stessa sentenza a pag. 2 nel riportare le conclusioni rassegnate dal C. espressamente afferma: ‘Voglia la Corte riformare l’impugnata sentenza in senso totalmente favorevole a parte appellante’. Ed è questa una formula che non consente di ritenere abbandonata o rinunziata la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita, oggetto della controversia, considerato che – come afferma dottrina e giurisprudenza – in sede di precisazione delle conclusioni, nel giudizio di appello, non è necessaria la pedissequa riproposizione delle domande ed istanze formulate con la proposizione del gravame, essendo, invece, sufficiente, per evitare che talune di esse si intendono rinunciate, ribadirle anche in forma sintetica e concisa.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3 cpc) in relazione agli artt. 1220 e 2932 cod. civ. Secondo il ricorrente.

Giudici di secondo grado non avrebbero interpretato correttamente la norma di cui all’art. 2932 cod. civ. la quale esige che la parte che propone una domanda di questo tipo debba fare l’offerta della propria prestazione nei modi di legge ovverosia nei modi di cui all’art. 1208 cod. civ. (offerta formale) o in quelli di cui all’art. 1220 cc. (c.d. offerta non formale). In entrambi i casi la disciplina richiede che l’offerta sia seria e soprattutto completa. Epperò, nel caso in esame nonostante dagli atti di causa fosse emerso che il C. non aveva realmente fatto offerta della prestazione prevista in contratto dichiarandosi tutt’al più disposto all’assunzione del mutuo agevolato, la Corte fiorentina avrebbe egualmente emesso sentenza ex art. 2932 cod., civ..

3.1. – Il motivo non è fondato e non può essere accolto non solo perché si risolve in una richiesta di una valutazione delle risultanze probatorie più rispondente alle aspettative del ricorrente, e, comunque, diversa da quella effettuata dalla Corte fiorentina, non proponibile al Giudice di legittimità, ma soprattutto, perché la dichiarazione del C. di assumersi il mutuo agevolato, in quanto corrispondente al saldo del corrispettivo dovuto, integrava gli elementi di una offerta seria e completa. Né era necessario per rendere seria e completa, l’offerta del C. , far riferimento ad una eventuale assunzione di un mutuo ordinario previsto dal contratto preliminare in via subordinata.

B. – Ricorso incidentale.

4. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale C.G. lamenta che il Giudice di secondo grado non abbia considerato che C. , dovendo beneficiare del risarcimento danni non era debitore di alcun importo verso il Consorzio Grossetano, essendo, addirittura, in credito per Euro 3.129,09 e che in ogni caso egli avesse diritto immediatamente all’esecuzione della sentenza.

4.1. – Il motivo è inammissibile perché non indica, né lascia intendere in quale violazione di legge o di principio di diritto sarebbe incorsa la pronuncia di merito, né indica l’omissione o contraddizione logica insita nella decisione impugnata.

In definitiva, va rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, ed il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza,va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi e oltre spese generali e accessori come per legge.

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