Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2400. L’esimente putativa del consenso

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2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), d) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione all’articolo 572 c.p., e correlato vizio di difetto ed illogicita’ della motivazione.
In sintesi, sostiene il ricorrente che l’accusa di aver maltrattato la ex moglie e due dei figli sarebbe priva di riscontri oggettivi e certi; non sarebbe emersa, quanto agli episodi di cui sarebbe vittima la ex moglie ed i due figli, quella molteplicita’ di comportamenti ed episodi vessatori caratterizzati da sistematica abitualita’ idonei ad indurre nella donna e nei figli quello stato di soggezione e timore, emergendo anzi dalle deposizioni dei richiamati testi a discarico una sostanziale “succubanza” dell’imputato rispetto alla moglie ed ai figli; sarebbero emersi, tutt’al piu’, episodi da stigmatizzare, peraltro dall’incerta dinamica e assai risalenti nel tempo, peraltro valorizzando le deposizioni rese da due sorelle della p.o. che avrebbero reso dichiarazioni non utilizzabili quali riscontri al narrato della ex moglie e dei due figli; sarebbe poi stata sostanzialmente pretermessa la deposizione di uno dei figli, (OMISSIS), che avrebbe reso dichiarazioni di segno opposto a quelle della madre e dei fratelli presunte vittime dei maltrattamenti, di cui vengono riportati alcuni stralci in ricorso; sarebbe in particolare emersa l’immagine di un padre impulsivo, ma animato da forte senso di responsabilita’, preoccupato di garantire ai figli l’educazione e la sana crescita; quanto ai figli, si ribadisce quanto gia’ esposto nel precedente motivo, evidenziando anzitutto l’esistenza di ragioni di contrasto con il figlio (OMISSIS), che era in ritardo ingiustificato negli studi e che per questo veniva ripreso dal padre, peraltro sottolineando come anche alcune circostanze (il riferimento e’ all’episodio in cui il padre avrebbe dato uno schiaffo alla sorella (OMISSIS)), sarebbero state smentite anche dal fratello (OMISSIS), a conferma di come la tesi dei presunti maltrattamenti sarebbe priva di riscontri, tutt’al piu’ potendo emergere solo episodi occasionali ma privi di quell’abitualita’ richiesta dalla disciplina in materia; sul punto, si ribadisce come censurabile sarebbe la motivazione laddove ritiene inaffidabili i testi a discarico, senza invece tener conto che dalle loro deposizioni sarebbe emerso l’astio da cui l’ex moglie ed i due figli erano animati, soprattutto da parte della ex moglie che nutriva rancore verso l’ex marito sospettato di aver intrecciato una relazione sentimentale con la sorella della p.o., (OMISSIS); a cio’ andrebbe aggiunto come circa i plurimi episodi di violenza di cui la madre sarebbe rimasta vittima, non solo i due figli avrebbero riferito essersi verificati in epoca remota e comunque asserendo di non avervi assistito, ma sarebbe altresi’ emerso dalle deposizioni dei testi a discarico (il riferimento e’ alle dichiarazioni del teste isp. (OMISSIS), nonche’ dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui viene sintetizzato il contenuto) che fosse proprio l’ex moglie avvezza a perdere la pazienza ed aggredire l’ex marito, lanciandogli contro numerosi oggetti; la giustificazione offerta sul punto dal tribunale secondo cui la p.c. approfittasse della presenza degli amici per imporre il proprio punto di vista, sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni del figlio (OMISSIS), che descriveva il padre come avvezzo, in quei contesti, ad allontanarsi da casa per evitare il peggio; non sarebbe, poi, quanto agli atteggiamenti assunti verso i figli, emersa la prova che il presunto rigore educativo del padre sia mai sfociato in comportamenti abitualmente vessatori e violenti, essendo anzi emerso il contrario, ossia che fossero i due figli a mal sopportare i metodi educativi del padre, che, tuttavia, pur rimanendo vittima di aggressioni fisiche e verbali dei figli non li avrebbe mai denunciati per tutelarli; viene, infine, richiamato l’episodio accaduto il (OMISSIS) nell’abitazione di una parente in fin di vita, alla presenza di un teste terzo quale l’infermiere intervenuto al capezzale della donna (tale (OMISSIS)) che avrebbe reso una versione dei fatti diametralmente opposta a quella dell’ex moglie e dei due figli, sostenendo la tesi difensiva secondo cui era da escludersi che il ricorrente li avesse aggrediti, tanto da presentarsi lui sanguinante e con gli occhiali rotti, segno che era stato lui ad essere aggredito e non gia’ la ex moglie o di due figli; censurabile sarebbe la affermazione contenuta nella sentenza impugnata che ha escluso rilevanza alle dichiarazioni dell’infermiere in considerazione del fatto che questi si sarebbe trovato in una stanza diversa da quella ove sarebbero avvenuti i fatti violenti, dovendosi invece ipotizzare che le cose fossero andate come sostenuto dall’imputato, ovvero che fosse stato lui la vittima e non l’aggressore, cio’ che avrebbe integrato un travisamento probatorio della sua deposizione.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), d) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione all’articolo 612 bis c.p., e correlato vizio di difetto ed illogicita’ della motivazione.
In sintesi, sostiene il ricorrente che anche con riferimento al reato di atti persecutori gli elementi acquisiti escluderebbero che la donna fosse stata perseguitata dall’ex marito con minacce telefoniche e continui appostamenti, vivendo in uno stato di disagio psichico e terrore, come dalla stessa affermato; fatta eccezione per una telefonata in cui l’uomo avrebbe preteso dalla moglie la restituzione di auto e bancomat, i successivi SMS inviati alla moglie conterrebbero solo qualche rimprovero ma non minacce, e, inoltre, alcuni testi a discarico avrebbero anche riferito che l’ex moglie, dopo i fatti, avrebbe frequentato i luoghi in cui si trovava l’ex marito, cosi’ sconfessando la tesi accusatoria; si censura poi l’aver i giudici di appello attribuito la valenza di riscontri al narrato della p.o. alle dichiarazioni della figlia, del genero e della teste (OMISSIS) (i quali avevano riferito dello stato di terrore in cui viveva la donna), senza tuttavia considerare che si sarebbe trattato di soggetti sprovvisti di qualsivoglia competenza professionale specifica per diagnosticare le condizioni psicologiche della stessa, dovendo ipotizzarsi solo che gli stessi si siano fidati di quanto loro riferito dalla p.o.; nessuna delle condizioni richiesta dall’articolo 612 bis c.p., in termini di evento di danno, si sarebbe mai verificata, anzi emergendo il contrario, ossia che fosse stata la stessa p.o. quasi provocatoriamente a frequentare i luoghi in cui si trovava il marito; analoga critica riguarda i presunti atti persecutori di cui sarebbero vittima i due figli, richiamando alcuni episodi in ricorso che dimostrerebbero il contrario, donde l’esistenza di plurimi, incerti e contraddittori elementi che non consentirebbero di pervenire a giudizio di condanna, non essendo integrato il delitto in esame.

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