Commette un reato l’amministratore della società che non risponde alle richieste dell’ispettorato anche se la richiesta non è rivolta a lui personalmente. È infatti sufficiente la notifica alla sede legale della ditta e non alla persona fisica.
Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1561
Data udienza 5 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/06/2016 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GAI Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA Gianluigi che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 giugno 2016, il Tribunale di Ravenna ha condannato (OMISSIS), alla pena di Euro 300,00 di ammenda, per il reato di cui alla L. n. 628 del 1961, articolo 4 comma 7, perche’, quale amministratore unico della (OMISSIS), invitato a fornire informazioni e documenti per gli accertamenti di competenza dell’Ispettorato del Lavoro di Ravenna, non esibiva entro il termine indicato quanto richiesto dalla Direzione territoriale del Lavoro di Ravenna. Fatto commesso in (OMISSIS) il data successiva al (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge penale per assenza dell’elemento soggettivo del reato.
Argomenta il ricorrente di non aver ricevuto la pec datata 10/12/2012 in quanto tale strumento di comunicazione non era nella sua disponibilita’, di non occuparsi delle questioni attinenti ai rapporti con la Direzione Territoriale del lavoro, che la raccomandata del Ministero del Lavoro datata 28 maggio 2013 era stata ricevuta dal ricorrente solo dopo la cessazione della carica. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.- Il ricorso e’ inammissibile per genericita’ del motivo a sostegno dell’impugnazione.
5.- Risulta, in punto di fatto, per come accertato dalla sentenza impugnata con giudizio insindacabile in questa sede e neppure contestato dal ricorrente, che in data 11 ottobre 2012 era stata effettuata una ispezione presso la cooperativa di produzione e lavoro, che l’ispettore aveva fatto richiesta di acquisizione di documentazione, inerente ad una segnalazione di un lavoratore che lamentava la mancata retribuzione e corresponsione degli assegni famigliari, al responsabile del personale che si era impegnato all’inoltro entro il termine del 22/10/2012. A seguito del mancato adempimento, l’ente inviava una prima lettera raccomandata che, tuttavia, veniva restituita al mittente seguita da una comunicazione all’indirizzo pec della societa’, estrapolato dalla visura camerale aggiornata in data 10/12/2012, comunicazione telematica andata “a buon fine” come da ricevuta di ricevimento alla data del 21/12/2012. Infine, l’accertamento della violazione con la prescrizione con cui era invitato ad eliminare irregolarita’, era stata notificata personalmente al ricorrente mediante raccomandata presso la sua residenza e ricevuta dal medesimo in data 7 giugno 2013.
6.- Sulla scorta di tali dati fattuali la sentenza impugnata ha fondato la responsabilita’ per la fattispecie contravvenzionale richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omessa risposta integra il reato in parola anche quando la richiesta di esibizioni, di fornire risposte non siano rivolte al datore di lavoro personalmente, in quanto e’ sufficiente che la richiesta venga notificata alla sede legale della ditta affinche’ possa dirsi e ritenersi conoscibile la richiesta medesima al legale rappresentante della stessa, non essendo richiesta anche la notifica alla persona fisica (Sez. 3, n. 12923 del 20/02/2008, Terranova, Rv. 239353; Sez. 3, n. 28701 del 25/05/2004, D’Ambra, Rv. 229432).
A tal proposito, ai sensi della L. 22 luglio 1961, n. 628, articolo 4, comma 7, la richiesta di fornire informazioni deve essere “legalmente” data e tale deve ritenersi quella inviata all’indirizzo pec della societa’, essendo un mezzo legale di comunicazione per le societa’ che offre garanzie di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante.
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