Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 gennaio 2018, n. 392. Se il giudice di merito ha liquidato il danno non patrimoniale da lesione della salute senza applicare i criteri c.d. “milanesi”, la ricorribilità per cassazione della sentenza d’appello è subordinata a due condizioni

Se il giudice di merito ha liquidato il danno non patrimoniale da lesione della salute senza applicare i criteri c.d. “milanesi”, la ricorribilità per cassazione della sentenza d’appello è subordinata a due condizioni: (a) che la parte interessata abbia espressamente invocato, almeno in grado di appello, ed anche solo in fase di precisazione delle conclusioni, l’applicazione delle cd. “Tabelle di Milano”; (b) che copia delle suddette tabelle sia stata depositata al più tardi in appello; nel caso, invece, di decisioni d’appello pronunciate dopo il 7.6.2011, è sufficiente che l’applicazione del criterio “milanese” sia stata invocata dalla parte interessata, ma non vi per essa alcun obbligo di deposito in giudizio di tali tabelle

Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 392
Data udienza 13 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26842-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2251/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
RILEVATO
che:
nel 2003 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Treviso, sezione di Conegliano Veneto, (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale;
con sentenza 22.7.2009 n. 219 il Tribunale accolse parzialmente la domanda, attribuendo all’attore un concorso di colpa del 20%, e condannando i convenuti al pagamento di Euro 471.849,61, oltre accessori;
la sentenza venne appellata da (OMISSIS) in via principale, e da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), congiuntamente, in via incidentale;
la Corte d’appello di Venezia, con sentenza 6.10.2014 n. 2251, rigetto’ l’appello incidentale, mentre accolse parzialmente quello principale, condannando (OMISSIS) e la (OMISSIS) al pagamento dell’ulteriore cifra di Euro 63.670,32;
per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:
(a) il “Tribunale avesse sottostimato il danno non patrimoniale, nelle sue componenti morale ed esistenziale”;
(b) il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale andasse quindi aumentato per tenere conto che la vittima, di 32 anni, aveva perso quasi completamente l’uso del braccio destro; aveva patito una convalescenza di 14 mesi, con necessita’ di vari interventi chirurgici, aveva dovuto mutare le abitudini di vita e le relazioni sociali; la Corte d’appello stimo’ che tali pregiudizi imponessero un incremento della liquidazione gia’ compiuta dal Tribunale di ulteriori 79.587,90 Euro, che decurtati della percentuale di colpa della vittima (20%), diedero il risultato sopra indicato di 63.670,32 Euro;
la sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi; hanno resistito con un controricorso unitario (OMISSIS) e la (OMISSIS), depositando altresi’ memoria.

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