Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3428. Il danno all’immagine, sebbene non in re ipsa, puo’ essere provato allegando fatti da cui potersi evincere, anche mediante presunzioni semplici, la sua concreta sussistenza e non futilita’.

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[…]

Nell’ultimo segmento del motivo la parte sovrappone inammissibilmente la deduzione di un vizio di motivazione, per un verso, tale in quanto non partitamente articolato; per altro verso, comunque estraneo al nuovo perimetro dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Nella fattispecie, infatti, si applica la riformulazione della norma da ultimo citata, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, sicche’ in cassazione e’ denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonche’ nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorieta’, al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940).
E’ evidente che, nel caso, la motivazione e’ stata articolata e non si allega un fatto decisivo di cui l’esame sarebbe stato omesso, invece che esperito con apprezzamento non condiviso.
3. Spese secondo soccombenza.
Non si dispone quanto necessario all’insorgenza dell’obbligo di versare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiche’ la previsione non puo’ trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, qual e’ l’Agenzia del Territorio, che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del resistente costituito liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre a Euro 200,000 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori legali.
Motivazione semplificata

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