Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 26 gennaio 2018, n. 3856. Nei casi di guida alcolica l’elemento psicologico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci a elevata componente alcolica

Nei casi di guida alcolica l’elemento psicologico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci a elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell’assunzione con la circolazione stradale.

Sentenza 26 gennaio 2018, n. 3856
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/09/2016 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENCI DANIELE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ROMANO GIULIO;
Il P.G. Dr. ROMANO Giulio conclude per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino il 29 settembre 2016 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Verbania il 9 ottobre 2015, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato (OMISSIS) per il reato di guida in stato di ebbrezza, nel massimo livello, con l’aggravante di avere provocato un incidente (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, lettera c, e comma 2-bis), fatto contestato come commesso il (OMISSIS).
2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza (OMISSIS), che si affida a due motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ritiene violata la legge penale sostanziale (Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2, lettera c), in quanto:
la Corte di appello avrebbe disatteso la tesi difensiva, “limitandosi a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado (…) senza compiutamente motivare sul punto” (p. 2 del ricorso);
avendo il ricorrente, spaventato in ragione dell’incidente, dimenticato di rappresentare immediatamente alla polizia giudiziaria che era in cura con medicinali, la Corte territoriale avrebbe rigettato l’appello soltanto per non essere l’imputato comparso in giudizio e per la – ritenuta – genericita’ ed inattendibilita’ della deposizione del teste a difesa Dr. (OMISSIS);
la Corte avrebbe trascurato la circostanza che l’imputato non presentava sintomi che facessero ritenere il previo abuso di alcool;
i Giudici di merito ben avrebbero potuto (a cio’ autorizzati dall’insegnamento delle Sezioni Unite penali nella sentenza n. 1299 del 1996) e – soprattutto dovuto, secondo il ricorrente, disattendere le risultanze della verifica operata tramite etilometro;
avendo il ricorrente fornito la prova dell’assunzione di farmaci, cio’ “avrebbe (…) potuto portare ad una riforma della sentenza impugnata” (p. 4 del ricorso), mentre ha emesso sentenza illogica e contraddittoria.
2.2. Mediante il secondo motivo si censura violazione degli articoli 62-bis e 133 cod. pen., per avere erroneamente ed illegittimamente la Corte di merito tenuto conto di un precedente analogo, senza valorizzare, invece, il leale comportamento sia processuale che post-processale dell’imputato ed errando ulteriormente nell’escludere elementi positivamente apprezzabili e nel ritenere inapplicabili le circostanze attenuanti generiche per il fatto che l’imputato sia rimasto contumace nel giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, in larga parte costruito in fatto, e’ aspecifico e si limita a reiterare, in forma contratta, le medesime doglianze gia’ svolte nell’appello (le pp. 2-4 del ricorso corrispondono, infatti, con lievi adattamenti grafici, alle pp. 36 dell’appello e le pp. 5-6 del ricorso corrispondono, in sostanza, alle pp. 9-10 dell’impugnazione di merito).
La Corte ha fornito gia’ ampia ed approfondita motivazione, per nulla ripetitiva di quella di primo grado, disattendendo le censure difensive, con motivazione congrua, logica ed immune da vizi censurabili in sede di legittimita’.
Tranciante, peraltro, sotto il profilo dell’an della responsabilita’, il principio, correttamente applicato dalla Corte di appello, secondo il quale, in ogni caso, anche a voler prestare fede alle versione difensiva, “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’elemento psicologico del reato non e’ escluso dall’assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilita’ dell’assunzione con la circolazione stradale” (ex plurimis, Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835), principio con il quale il ricorrente non tenta nemmeno il confronto.
Le attenuanti generiche sono state negate dai Giudici di merito in ragione della pericolosita’ della condotta (sorpasso oltre la striscia continua in prossimita’ di una curva, con causazione di un incidente) e della presenza di un precedente specifico in giudicato: si tratta, anche in questo caso, di una motivazione congrua, logica e legittima, a fronte della quale le difesa si limita a svolgere argomentazioni vaghe, ripetitive e del tutto aspecifiche.
2. Discende dalle considerazioni svolte la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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