Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 301. L’impugnazione del P.G. depositata nella segreteria del proprio ufficio e non nella cancelleria del giudice “a quo”

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4. Premesso che in tema di impugnazioni, allorche’ sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), la Corte di cassazione e’ giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, puo’ accedere all’esame diretto degli atti processuali (Cass. sez. 1, sent. n. 8521 del 09/01/2013 – dep. 21/02/2013 – Rv. 255304), dall’esame del fascicolo del giudizio di appello risulta che:
– la sentenza di primo grado, a seguito del deposito della motivazione, e’ stata comunicata alla Procura Generale di Trieste il 07.09.2013;
– la Procura Generale ha depositato l’appello avverso la sentenza di assoluzione presso la segreteria del proprio ufficio in data 29/10/2013;
– l’atto e’ pervenuto presso la cancelleria del giudice di primo grado (il Tribunale di Udine) il 06/11/2013 come risulta dal timbro apposto sulla nota di trasmissione dell’appello in originale con le relative copie.
5. Poiche’ il termine per proporre impugnazione e’, nel caso previsto dall’articolo 544 c.p.p., comma 3 (attesa la riserva del tribunale di depositare la motivazione entro novanta giorni), di quarantacinque giorni, detto termine, in considerazione della sospensione feriale dei termini processuali per la durata prevista dalla normativa all’epoca in vigore, scadeva il 30.10.2013.
Orbene, l’impugnazione del P.G. depositata nella segreteria del proprio ufficio e non nella cancelleria del giudice “a quo”, alla quale sia stata spedita, a termine spirato, a mezzo raccomandata e’ inammissibile (Cass. sez. 5 sent. n. 21942 del 06/05/2010 – dep. 08/06/2010 – Rv. 247411).
Il deposito presso la segreteria della pubblica accusa non puo’ infatti ritenersi idonee a far ritenere rispettati gli adempimenti previsti dall’articolo 582 c.p.p. trattandosi di modalita’ estranea al dettato normativo; l’appello, pervenuto il 6.11.2013 presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, deve considerarsi pertanto tardivo.
Non essendo la causa di inammissibilita’ soggetta a sanatoria, essa deve essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in Cassazione (cfr. sez. 2, Sentenza n. 40816 del 10/07/2014 – dep. 02/10/2014 – Rv. 260359).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente definitivita’ della pronuncia assolutoria di primo grado per tardiva proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara irrevocabile la sentenza di primo grado.

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