Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 4 gennaio 2018, n. 111. Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” a una associazione di tipo mafioso

Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” a una associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto.

Sentenza 4 gennaio 2018, n. 111
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente

Dott. DI TOMASSI M. – Consigliere

Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere

Dott. IZZO Fausto – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. ANDRONIO A. M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 01/04/2016 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Dott. Anna Petruzzellis;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALSAMO Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 28 gennaio 2015 il Tribunale di Reggio Calabria ha imposto nei confronti di (OMISSIS) la misura della sorveglianza speciale per un periodo di anni tre, con obbligo di residenza e del versamento di una cauzione; gli indicatori della pericolosita’, inquadrabili nella categoria soggettiva di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, articolo 4, comma 1, lettera a), sono stati desunti dalla presenza di due procedimenti penali a suo carico. Il primo, conclusosi con la condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, sospesa alle condizioni di legge, per il reato di cui al Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12-quinques, conv. dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, aggravato ai sensi del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, conv. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, la cui consumazione si colloca il 26 marzo 2010; il secondo, riguardante l’accusa di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, individuabile nella organizzazione territoriale locale di ‘ndrangheta la cui attivita’ si sviluppa nella zona calabrese di (OMISSIS), reato per il quale l’interessato era stato rinviato a giudizio nel corso del 2011, e dal quale e’ stato assolto in entrambi i gradi di merito, per non aver commesso il fatto. Tale decisione non e’ definitiva, essendo intervenuto annullamento della sentenza di secondo grado con pronuncia Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016.
In relazione ad entrambe le accuse l’interessato risulta aver subito custodia cautelare complessivamente per undici mesi, con riguardo ai fatti per cui ha riportato condanna, e successivamente per un periodo imprecisato, in relazione all’imputazione associativa, dalla quale e’ stato successivamente assolto.
La Corte di appello di Reggio Calabria con decreto del 1 aprile 2016 ha parzialmente respinto l’appello proposto e, confermata l’imposizione della misura, ne ha ridotto la durata ad anni due.
Richiamati i principi in tema di presupposti applicativi della misura di prevenzione personale, con riferimento alla necessita’ di individuare indizi di appartenenza alla compagine illecita, il citato provvedimento evidenzia gli elementi di fatto in forza dei quali ritiene presente tale estremo e richiama a tal fine le intercettazioni telefoniche relative a conversazioni svolte nel corso del 2008, gia’ valutate nell’ambito del giudizio di merito, per desumere la sussistenza della condizione legittimante in ragione della natura delle comunicazioni intercorse tra il proposto ed esponenti di vertice della compagine illecita, attinenti a circostanze rilevanti per la sopravvivenza del gruppo, la cui solidita’, in quel tessuto sociale, si ritiene dato acquisito.
In punto di attualita’ della conseguente pericolosita’ il decreto opera un richiamo al principio ermeneutico, fondato su massime di esperienza, che ne ritiene la persistenza nell’indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, in conseguenza della stabilita’ del vincolo societario, dato che si presume, essendo una caratteristica costitutiva del gruppo illecito, derivante da osservazioni di natura empirica e sociologica, fino a quando non vi sia una dimostrazione di scioglimento della compagine o di risoluzione del legame del singolo, evenienze che la Corte ha sottolineato non essere state dimostrate, ne’ dedotte dall’interessato.
2. Nell’interesse di (OMISSIS) ha proposto ricorso il difensore, che denuncia violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), e conseguente nullita’ del provvedimento impugnato, per mancanza assoluta di motivazione, e per la sua illogicita’, anche sotto il profilo dell’entita’ della misura applicata.

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