Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 15 gennaio 2018, n. 166. L’omesso versamento dei contributi e la mancanza di reddito del datore di lavoro non costituiscono elementi preclusivi dell’emersione, ma consentono soltanto di presumere fino a prova

L’omesso versamento dei contributi e la mancanza di reddito del datore di lavoro non costituiscono elementi preclusivi dell’emersione, ma consentono soltanto di presumere fino a prova

Sentenza 15 gennaio 2018, n. 166
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9179 del 2014, proposto da:
Mo. El Ha., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Go., con domicilio eletto presso lo studio Di Me. e Be. Le. s.n. c. in Roma, viale (…);
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Bologna, U.T.G. – Prefettura di Asti, U.T.G. – Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n. 00681/2014, resa tra le parti, concernente diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Questura di Bologna, U.T.G. – Prefettura di Asti e U.T.G. – Prefettura di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato An. Go. e l’avvocato dello Stato Pa. Sa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, cittadino marocchino, in esito ad emersione ex art. 1-ter della legge 102/2009, ha ottenuto un permesso di soggiorno valido fino al 21 gennaio 2012.
2. Tuttavia, con decreto prot. 5785 in data 21 gennaio 2011, la Prefettura – UTG di Asti ha respinto in autotutela l’istanza di emersione, sulla base del rilievo che il datore di lavoro non possedesse adeguata capacità reddituale; nel provvedimento si dà atto che, alla convocazione presso lo SUI dell’UTG, il datore di lavoro aveva presentato una certificazione medica attestante il possesso dei requisiti per assumere un badante per il padre invalido; tuttavia, a supporto dell’intervento in autotutela, si conclude che in detta occasione l’esito favorevole della pratica “è stato determinato dalla valutazione di requisiti non pertinenti al tipo di attività svolta dal lavoratore”.
3. In data 2 dicembre 2011 l’odierno appellante ha chiesto il rinnovo del permesso alla Questura di Bologna (dove si era trasferito, non avendo in quel momento ricevuto la notifica del provvedimento di autotutela), che però, con decreto n. 325 in data 11 luglio 2012, visto il precedente decreto dell’UTG di Asti, e considerato il versamento dei contributi INPS solo per il periodo aprile-giugno 2009 e non per quello successivo fino alla presentazione della domanda di emersione, da cui ha desunto la non effettività del rapporto di lavoro oggetto di emersione, ha ritenuto nullo il contratto di soggiorno ex art. 1-ter, comma 12, della legge 102/2009 ed ha revocato il permesso di soggiorno e rifiutato il rinnovo.
4. Con decreto in data 3 giugno 2013, il Prefetto di Bologna ha respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore.
5. Gli ultimi due provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al TAR Emilia Romagna, che, con la sentenza appellata (II, n. 681/2014) ha respinto il ricorso, sottolineando la comprovata mancanza del requisito reddituale ai fini dell’emersione come collaboratore familiare, e la mancanza di prove volte a superare le contestazioni circa la natura fittizia del rapporto di lavoro.

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