Corte di Cassazione, sezione lavoro, srdinanza 9 gennaio 2018, n. 298. Qualora il giudice del lavoro ritenga che la causa sia di competenza del giudice ordinario

Qualora il giudice del lavoro ritenga che la causa sia di competenza del giudice ordinario, non può d’ufficio rilevare la sua incompetenza, che va eccepita dalla parte nella comparsa di risposta con l’indicazione del giudice competente

Ordinanza 9 gennaio 2018, n. 298
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1768-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 30/11/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SANLORENZO RITA, che chiede che la CORTE DI CASSAZIONE, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento di competenza presentato da (OMISSIS) e (OMISSIS), con le conseguenze di legge.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. (OMISSIS) e (OMISSIS), coniuge e figlia di (OMISSIS), avevano adito il Tribunale di Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, per il risarcimento del danno biologico (iure bereditario) e dei danni morali (iure proprio) rispettivamente patito dal de cuius e derivati dal decesso del loro congiunto in conseguenza di sospetta neoplasia polmonare causata da esposizione all’amianto;
2. a seguito della rinunzia della domanda nei confronti dell’ILVA in amministrazione controllata, la (OMISSIS) s.p.a. aveva eccepito l’incompetenza funzionale del giudice del lavoro relativamente alla domanda proposta dai ricorrenti in proprio ed il giudice, adito, ritenuta la necessita’ di trattazione separata delle domande, ha disposto la separazione della causa relativa al risarcimento del danno iure hereditario, di competenza del giudice del lavoro, da quella relativa alla domanda proposta iure proprio, con la quale era fatta valere la responsabilita’ (extracontrattuale) del datore di lavoro, rilevando che per quest’ultima non potevano valere i criteri di competenza dettati dall’articolo 413 c.p.c. e quindi il difetto di competenza anche territoriale del giudice adito, essendone riservata la trattazione alla cognizione del Tribunale del circondario di Brescia, presso cui aveva sede legale la convenuta;
3. propongono istanza di regolamento di competenza (OMISSIS) e (OMISSIS); ha resistito la (OMISSIS) s.p.a., con memoria di costituzione ex articolo 47 c.p.c.;
4. il P.G. in sede; richiesto del proprio parere, ha concluso per il rigetto del ricorso; ai sensi dell’articolo 380 – ter c.p.c., comma 2, tali conclusioni sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale le ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. gli istanti rilevano che il Tribunale di Genova ha deciso sulla competenza territoriale in assenza di specifica eccezione da parte della (OMISSIS) ed in mancanza di ogni indicazione del giudice ritenuto competente, in modo difforme da quanto previsto dall’articolo 38 c.p.c., comma 1, osservando che gli atti dovevano essere rimessi al Presidente del Tribunale di Genova per l’assegnazione della causa al Giudice ordinario civile nell’ambito dello stesso Tribunale;
2. deducono la violazione e falsa applicazione dell’articolo 40, comma 3, c.p.c., assumendo la prevalenza nel caso di specie del rito del lavoro rispetto a quello ordinario e, osservando che la domanda proposta dalle ricorrenti iure proprio era direttamente ricollegabile al rapporto di lavoro quale antecedente e presupposto necessario della loro pretesa, chiedono che venga accertata e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Genova, in assenza di espressa eccezione in materia di competenza territoriale, e la competenza funzionale dello stesso Giudice del lavoro;
3. in sede di rituale costituzione, la (OMISSIS) spa rileva l’inammissibilita’ dell’eccezione sollevata dalle ricorrenti, perche’ esula dall’oggetto del giudizio per regolamento di competenza la deduzione di ulteriori vizi procedurali (rilievo circa la funzione del Presidente del Tribunale di Genova chi individuare il giudice competente) ed evidenzia che solo l’articolo 38 c.p.c., comma 1, prevede l’indicazione del giudice ritenuto competente (rilievo su eccezione di parte dell’incompetenza, ipotesi diversa da quella verificatasi nella specie, di – rilievo dell’incompetenza per materia); aggiunge, ad ulteriore specificazione della propria difesa, che l’articolo 38 c.p.c., non e’ applicabile in quanto nel giudizio di merito la societa’ non aveva eccepito l’incompetenza per territorio e che il Giudice aveva dapprima dichiarato la propria incompetenza per materia in relazione alla domande proposte iure proprio e, consequenzialmente, in esecuzione dei propri poteri officiosi, aveva designato il giudice ordinario territorialmente competente nel rispetto dei principi di cui all’articolo 427 c.p.c.; rileva, altreSi’, l’insussistenza di ogni violazione dell’articolo 40 c.p.c., comma 3, osservando che le pronunzie richiamate riguardavano ipotesi diverse da quelle di cui all’oggetto del giudizio di merito (contestuale cessazione del rapporto di socio lavoratore e del rapporto di lavoro sottostante, ipotesi non assimilabile, in quanto si e’ in presenza di normativa speciale derogatoria ai criteri di competenza); si diffonde, poi, su considerazioni relative alla competenza per materia del giudice ordinario in ordine a pretese di risarcimento del danno avanzate iure proprio da’ par-e degli eredi del lavoratore;

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