Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 4 gennaio 2018, n. 111. Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” a una associazione di tipo mafioso

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Consegue, alla pacifica inclusione della fattispecie concorsuale richiamata nel concetto di appartenenza, che rispetto a tale ipotesi non possa ritenersi sistematicamente verificata la stabilita’ dell’apporto, per la connessione occasionale per definizione di tale attivita’ rispetto agli scopi fondanti del gruppo; cosicche’ anche il dato evidenziato esclude il presupposto pragmatico giustificativo della ritenuta assolutezza della massima di esperienza su cui e’ fondato l’orientamento a cui si e’ ispirato il provvedimento impugnato, connotandolo di irriducibile relativita’.
7. Inoltre non puo’ dimenticarsi la considerazione della progressiva erosione dell’attendibilita’ della richiamata valutazione presuntiva, ed il connesso costante monito sull’importanza della valutazione del singolo caso, desumibile in particolare dalla pronuncia della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 15, comma 1, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosita’ sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.
Con tale pronuncia si e’ imposta la considerazione della detenzione intercorsa medio tempore, come elemento di fatto di possibile modifica dello status quo ante, precisandosi che tale accadimento non puo’ essere considerato indifferente rispetto alle possibili modifiche delle scelte di fondo dell’interessato, proprio in ragione del principio rieducativo sotteso alla potesta’ statuale di applicazione ed esecuzione della pena, la cui esclusione minerebbe i connotati essenziali del patto sociale in argomento e la cui portata generale impone la considerazione di tale elemento di fatto anche nell’ipotesi di pericolosita’ derivante da elementi di appartenenza a strutture associative. La connessione con tale accadimento intermedio, nel corso dell’esecuzione della misura, ha quindi imposto una valutazione in concreto della persistenza della pericolosita’, anche nell’ipotesi di vincolo associativo accertato in precedenza.
8. In ordine al medesimo profilo dell’attualizzazione giova far riferimento anche alle pronunce di legittimita’ e della Corte costituzionale in tema di valutazione delle esigenze cautelari in ipotesi di gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione associativa, atteso che i presupposti applicativi di tali provvedimenti condividono con le misure di prevenzione lo svolgimento di un’analisi di condotte pregresse ai fini della proiezione nel futuro della pericolosita’ e della previsione prognostica di stabilita’.
Per le misure cautelari tale esame assume evidentemente maggiore pregnanza, dovendo queste ultime legittimarsi con l’individuazione della gravita’ indiziaria connessa alla possibile attribuzione di fattispecie di reato, a fronte di un testo normativo che richiama una presunzione di pericolosita’ ove tali indizi si connettano al reato associativo (articolo 275 c.p.p., comma 3), presunzione, come si e’ gia’ sottolineato, invece non piu’ rinvenibile dall’attuale testo sulle misure di prevenzione.
Malgrado tali sostanziali differenze testuali, sia la giurisprudenza della Corte di legittimita’, che le varie pronunce della Corte costituzionale sollecitate sull’argomento del ricorso a presunzioni assolute in materia penale – tra le quali assume rilievo, pur nella autonomia dell’ambito di applicazione, Corte cost. n. 139 del 2010 in tema di presunzione di superamento di reddito minimo e conseguente preclusione del patrocinio a spese dello Stato in ipotesi di accuse in tema di partecipazione in associazione di stampo mafioso -, hanno espressamente delimitato tale presunzione ad una forma di valutazione precostituita, superabile da dimostrazione contraria, rigorosamente circoscritta alla ricorrenza di ipotesi che ontologicamente richiamino la stabilita’ del vincolo, e non siano suscettibili di sottoposizione a differente lettura.

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