In tema di reati contro il patrimonio, la commissione del reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.), non necessariamente postula una situazione di possesso esclusivo in capo alla persona offesa, ma può ravvisarsi anche nel caso in cui uno dei compossessori turbi il compossesso esercitato sul medesimo bene da altri
Sentenza 10 gennaio 2018, n. 610
Data udienza 4 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. PACILLI G.A. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari;
contro
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Sassari in data 22.5.2017;
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 4.12.2017 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Marilia Di Nardo, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 4.2.2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari ha disposto il sequestro preventivo dell’alloggio popolare di proprieta’ dell’ente pubblico “Area”, occupato dall’indagata e dal proprio convivente (OMISSIS), ritenendo che l’indagata aveva impedito al (OMISSIS) l’accesso all’abitazione, attraverso la sostituzione della serratura della porta di ingresso, e lo aveva aggredito con lancio di oggetti, ingiurie e minacce, cosi’ da indurlo ad allontanarsi dall’immobile e non farvi rientro. Tali fatti, integranti le ipotesi delittuose di cui all’articolo 634 c.p., comma 1, articolo 61 c.p., nn. 5, 8 e 11, giustificavano il sequestro, qualificato dal concreto pericolo che la libera disponibilita’ dell’alloggio in capo all’indagata potesse portare a conseguenze ulteriori il reato o comunque alla protrazione dell’occupazione e alla reiterazione del reato.
In data 22 maggio 2017 il Tribunale del riesame di Sassari ha revocato il menzionato decreto di sequestro, affermando sia che era pacifico il compossesso esercitato sull’immobile da entrambi i conviventi e, quindi, anche dall’indagata sia che non poteva ritenersi sussistente l’elemento costitutivo della violenza o della minaccia richiesti dall’articolo 634 cpv. c.p., atteso che il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e’ commesso da piu’ di dieci persone; inoltre, il Tribunale del riesame ha ritenuto che, sulla scorta degli elementi offerti dalla difesa, l’allontanamento del (OMISSIS) sembrerebbe precedente rispetto ai fatti d’accusa e originato dalla cessazione dei rapporti affettivi entro il nucleo familiare.
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