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In realta’, anche tale orientamento non puo’ ignorare che il discrimine tra la scelta del rinvio a giudizio e quella della sentenza di non luogo a procedere risiede nella valutazione che la prospettazione accusatoria sia suscettibile o meno di essere definitivamente provata in dibattimento (si parla di verificare l’esistenza di una minima possibilita’ di colpevolezza dell’imputato). Cio’ che lo distingue rispetto al preferibile orientamento maggioritario e’ l’aggettivazione rispetto al materiale probatorio, laddove il richiedere al GUP di valutare “la effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa e la sua capacita’ di tenuta in dibattimento, essendo tale condizione necessaria a giustificare la sottoposizione al processo” (Sez. 6, n. 17951 del 13/10/2015 dep. il 2016, P.M., P.C. in proc. Barone e altri, Rv. 267310; conf. Sez. 6, n. 7748 del 11/11/2015 dep. il 2016, Pg in proc. D’Angelo, Rv. 266157) pare sottendere un’attivita’ valutativa della prova che va oltre il ruolo di udienza-filtro proprio dell’udienza preliminare.
Pertanto, ad avviso del Collegio, va qui riaffermato e ribadito il principio per cui, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non e’ l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilita’ del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti, conseguendone, come si dira’, che, in casi come quello che ci occupa, in cui si e’ di fronte a diverse ed opposte valutazioni tecniche, non spetta al GUP decidere quale perizia sia maggiormente attendibile, dovendo egli solo verificare se gli elementi acquisiti a carico dell’imputato risultino irrimediabilmente insufficienti o contraddittori, in ragione di eventuali manifeste incongruenze del contributo dell’esperto posto a sostegno dell’accusa o dell’errata piattaforma fattuale assunta ovvero della palese insipienza tecnica del metodo o dell’elaborazione (cosi’ la recente Sez. 4, n. 32574 del 12/7/2016, P.C. in proc. Trimarchi e altri, Rv. 267457 conf. Sez. 5, n. 54957 del 14/9/2016, P.M. in proc. Fernandez, Rv. 268629).
3. Tale impostazione deriva dalla considerazione che l’istituto dell’udienza preliminare, nella sua struttura fondamentale, e’ sostanzialmente rimasto immutato anche dopo le varie novelle (di cui alla L. n. 105 del 1993 e L. n. 479 del 1999) che hanno fatto seguito al codice Vassalli del 1989.
E’ rimasta, infatti, la sua specifica funzione di filtro, per evitare inutili passaggi alla fase dibattimentale e, quindi, nei casi in cui il giudizio di proscioglimento sia ritenuto non superabile in dibattimento e’ possibile l’epilogo decisorio previsto dall’articolo 425.
La norma e’ stata sottoposta al vaglio del giudice delle leggi, che ha avuto modo di evidenziare che “l’apprezzamento del merito che il giudice e’ chiamato a compiere all’esito della udienza preliminare non si sviluppa (…) secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento” (cosi’ Corte Costituzionale, sentenza 15 marzo 1996 n. 71). E nel solco della pronuncia dei giudici costituzionali si e’ da tempo assestata la giurisprudenza di questa Suprema Corte subito dopo la riforma del 1999 (tra le tante, oltre a quelle citate in precedenza, Sez. 6, n. 42275 del 16/11/2001, Acampora, Rv. 221303; Sez. Un. 30/10/2002 n. 39915, Vottari, Rv. 222602). In tali pronunce si e’ specificato che il controllo in sede di legittimita’ sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex articolo 425 deve mirare solo a verificare l’osservanza del criterio prognostico adottato dal GUP nell’escludere la sostenibilita’ dell’accusa in giudizio e nell’ambito della competenza propria della fase dell’udienza preliminare ovvero quella di procedere ad una “valutazione sommaria delle fonti di prova offerte dal P.M. e dalle parti” (tra le tante, Sez. 5 n. 15364 del 18/3/2010, Caradonna e altri, Rv. 246874; Sez. 6 n. 33921 del 17/7/2012, Rolla, Rv. 253127 e, più di recente, Sez. 2, n. 5669 del 28/1/2014, Schiaffino e altri, Rv. 258211).
Occorre ulteriormente precisare che la valutazione del giudice dell’udienza preliminare non puo’ prescindere da quella della rilevanza penale dei fatti come ascritti. Sul punto e’ costante, infatti, la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ nel senso di ritenere che vada dichiarato immediatamente il proscioglimento (l’inesistenza del fatto, l’irrilevanza penale, il non averlo l’imputato commesso) se ne risultano i presupposti dagli atti in modo incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. Necessita, in altri termini, che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga “positivamente” dagli atti e senza necessita’ di ulteriori accertamenti (ex plurimis Sez. 6, n. 5438/2012, Rv. 252407, Tucci; Sez. Un., n. 17179/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. Un, n. 35490/2009, Tettamanti, rv. 244273). E laddove tale accertamento sia possibile in udienza preliminare sulla base degli atti, il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere, essendo superflua la fase dibattimentale. Ne’ l’obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte prospettico del giudice rispetto all’epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli articoli 421-bis e 422 bis c.p.p., hanno attribuito al medesimo il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza- colpevolezza dell’imputato, poiche’ la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorieta’ e comunque di idoneita’ degli elementi probatori (articolo 425, comma 3) “e’ sempre e comunque diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilita’ dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilita’ del dibattimento” (Sez. U, Sentenza n. 39915 del 30/10/2002, Vottari).
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