Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 11 gennaio 2018, n. 851. il Giudice dell’udienza preliminare non è tenuto ad effettuare apprezzamenti di carattere sostanziale in ordine ai profili di colpevolezza dell’imputato

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Cio’ importa che ove in seno all’udienza preliminare emergano prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato, il proscioglimento deve essere pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova gia’ acquisiti (Sez. 4, n. 43483 del 06/10/2009, Pontessilli, Rv. 245464).
4. Orbene, precisati i principi giuridici di riferimento cui il Collegio ritiene di attenersi, nel caso in esame il GUP bolognese, effettivamente, va oltre quelli che sono i limiti dell’udienza preliminare e, con una sentenza, peraltro scarna, che non da’ conto in maniera adeguata dell’intero compendio probatorio acquisito, si spinge sul terreno della sussistenza o meno del reato e della colpevolezza degli imputati.
Fondatamente il PG ricorrente rileva che tale approccio metodologico errato si evince anche dalle espressioni utilizzate dal giudice, che evocano per l’appunto la valutazione definitiva delle responsabilita’ degli imputati. Cosi’, ad esempio, al punto 13 della sentenza impugnata ove si legge: “… e’ da escludere che nella condotta del (OMISSIS) siano ravvisabili profili di negligenza. Alle medesime conclusioni, si direbbe a fortiori, deve pervenirsi per la (OMISSIS), che si e’ limitata a soccorrere la (OMISSIS) una volta appreso della sua caduta. Per le stesse ragioni debbono escludersi profili di negligenza in capo al (OMISSIS), posto che non sono rilevabili deficit assistenziali imputabili all’organizzazione della struttura”.
O, ancora, al punto 9 della motivazione (ff. 3-4 sentenza): “In realta’, il tema di decisione verte sui limiti di continuita’ assistenziale che si assumono violati da parte del legale rappresentante da un lato e dei due operatori dall’altro, ed in particolare se fosse configurabile un obbligo di assistenza e vigilanza nei confronti della anziana donna anche nei brevi periodi nei quali la stessa, su sua richiesta, si trovava in terrazzo a fumare”. Ed ancora: “Non sono infatti in discussione ne’ la congruita’ dell’assistenza prestata alla (OMISSIS), ne l’inosservanza del previsto rapporto tra pazienti ospitati e personale in servizio (1:10)”.
Risalta subito una contraddizione letterale della motivazione, laddove dapprima si afferma che debba essere valutata la configurabilita’ di un obbligo gravante sul legale rappresentante e sui due operatori, di assistenza e vigilanza nei riguardi della anziana ospite (non autosufficiente) anche quando non era nella stanza, per poi sostenere come indiscussa la congruita’ dell’assistenza.
Come ricordato, in tutte le pronunce di legittimita’ in materia, si evidenzia che l’insufficienza e la contraddittorieta’ degli elementi legittimanti una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., devono avere caratteristiche tali da non poter ritenersi ragionevolmente superabili in giudizio, derivandone che il giudice dell’udienza preliminare puo’ pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio gia’ acquisito.
Ebbene, questa non appare essere la situazione che si desume dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, un cui esame approfondito ne rende palese gli elementi di assoluta contraddittorieta’.
Fondato, appare, anche il rilievo del PG ricorrente della mancata valutazione da parte del GUP, con conseguente assoluta non menzione nella motivazione, di due documenti essenziali ai fini del decidere presenti in atti, totalmente trascurati dal decidente: 1. il contratto di spedalita’ tra la struttura (OMISSIS) S.p.A. e il sig. (OMISSIS) (per conto della di lui anziana madre), contratto che, tra le “condizioni di soggiorno”, la Pubblica Accusa aveva sottolineato prevedere a carico della struttura una “assistenza tutelare diurna e notturna che consiste nella cura della persona e nel fornire supporto ed assistenza nello svolgimento delle attivita’ quotidiane ed aiuto nell’assunzione dei pasti”; 2. il documento interno della struttura (prodotto con memoria difensiva dal difensore dei due operatori) dal quale si ricava, senza dubbio alcuno, che i tre imputati erano a conoscenza della non autosufficienza motoria della (OMISSIS).
I punti focali su cui la sentenza appare evasiva – e di cui dovranno essere valutati i possibili sviluppi dibattimentali – e’.
1. se sussistessero e in caso positivo in che modo, al momento dell’ingresso dell’anziana persona offesa, sia l’amministrazione della struttura sanitaria, che il relativo personale sanitario, ne fossero stati informati ed avvertiti delle precarie condizioni motorie, in particolare a livello degli arti inferiori;
2. se la (OMISSIS) palesasse una situazione per cui gli spostamenti, anche minimi, durante la permanenza nella struttura, necessitavano di assistenza continuativa e di vigile controllo;
3. se, come parrebbe desumersi dall’allegata “movimentazione giornaliera del (OMISSIS)” prodotta dalla difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) in allegato a memoria difensiva a seguito di chiusura delle indagini e dalle foto in atti, la (OMISSIS) fosse stata classificata dalla amministrazione della struttura come non autosufficiente e se detta documentazione fosse nella disponibilita’ degli operatori socio-sanitari;
4. se e quanto tempo, il (OMISSIS), la (OMISSIS), dopo essere stata accompagnata dal personale della struttura sanitaria sul terrazzo della propria camera, come avveniva quotidianamente, per consumare il pranzo, leggere il giornale e fumare una sigaretta, venne lasciata sola; e in relazione a cio’ se fosse stata predisposta qualche cautela specifica, laddove pare acclarato che il terrazzo non presentasse dispositivi di sicurezza o possibilita’ di chiamare, se la porta della camera lasciata fosse chiusa o aperta, se risulti o possa risultare da un approfondimento dibattimentale se, allorquando la stessa, essendo nel frattempo venuto a piovere, aveva deciso di rientrare, avesse o meno, come si assume, ripetutamente cercato di chiamare, inutilmente, un operatore sanitario.
Il GIP bolognese ha esaminato, in parte, le risultanze probatorie in atti circa tali evenienze, ma lo ha fatto entrando nel merito, pronunciando la sentenza di non luogo a procedere, mentre doveva valutare la prevedibile possibilita’ o meno che in dibattimento si potesse, invece, pervenire ad una diversa soluzione. E, va ribadito, doveva dar conto che l’eventuale insufficienza e la contraddittorieta’ degli elementi che legittimano la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., comma 3 avesse caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127).
L’esistenza di un quadro probatorio non univoco, per la contraddittorieta’ degli elementi che vanno a comporlo o per la loro incompiutezza non puo’ giustificare la sentenza di non luogo a procedere se non quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 47169 del 8/11/2007, P.C. in proc. Castellano e altro, Rv. 238251; Sez. 2, n. 35178 del 3/7/2008, P.M. in proc. Trunetti, Rv. 242092; Sez. 6, n. 33921 del 17/7/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127).
In definitiva, e’ esattamente questo il canone sul quale la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ richiama da sempre l’attenzione: valutare se la presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicita’ ed alternativita’ di soluzioni valutative possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale (Sez. 6, n. 6765 del 24/1/2014, Pmt in proc. Luchi e altri, Rv. 258806).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna.

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