Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3428. Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 30, comma 2, (ord. pen.)

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1.2. Nel caso ora in esame, il giudice del merito si e’ attenuto al suddetto principio di diritto, perche’ sulla base di congrua motivazione ha escluso che un evento positivo per la vita di (OMISSIS), cioe’ la nascita della propria figlia, potesse giustificare il permesso richiesto.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 3. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del2000 – la sussistenza della ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila Euro alla Cassa delle ammende.

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