Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1791. Nel valutare eventuali elementi di novità processuale, occorre tenere presente l’esistenza di una presunzione relativa di pericolosità sociale, nei termini di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3

Nel valutare eventuali elementi di novità processuale, occorre tenere presente l’esistenza di una presunzione relativa di pericolosità sociale, nei termini di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, che comporta la possibilità di sostituire la misura in carcere con altra meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, così come prevede l’articolo 299 c.p.p., mediante una verifica, da parte del giudice, circa il permanere delle condizioni che hanno determinato la limitazione della liberta’ personale e la scelta di una determinata misura restrittiva. 

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1791
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessand – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

Avverso l’ordinanza emessa l’08/06/2017 dal Tribunale del riesame di Torino;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della Dott.ssa Marinelli Felicetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Sentito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS).

RILEVATO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Torino confermava il rigetto della richiesta di sostituzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, applicata a (OMISSIS) dal G.I.P. del Tribunale di Asti il 30/03/2017, con quella degli arresti domiciliari presso il centro di solidarieta’ “(OMISSIS)”, ai sensi del Decreto delPresidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89, che era stata presentata ex articolo 299 c.p.p..

L’indagato, in particolare, risultava sottoposto al regime cautelare di cui si chiedeva la modifica per i reati di cui ai capi A e B della rubrica, commessi a (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Junior, (OMISSIS) e (OMISSIS).

Nel confermare il provvedimento cautelare sottoposto a impugnazione, il Giudice dell’appello torinese richiamava preliminarmente la decisione intervenuta ex articolo 309 c.p.p., evidenziando che, rispetto a tale pronunzia, non erano stati acquisiti elementi di novita’ processuale, valutabili ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. in senso conforme alla richiesta presentata dalla difesa di (OMISSIS).

Sulla scorta degli elementi indiziari che erano gia’ stati valutati nel senso evidenziato, il Tribunale del riesame di Torino confermava il giudizio di gravita’ indiziaria e di pericolosita’ sociale precedentemente formulato in senso sfavorevole all’indagato, rilevando ulteriormente che l’azione criminosa che aveva portato all’uccisione di (OMISSIS) e al ferimento della moglie (OMISSIS), nel corso di una rapina, era rivelatrice dell’elevata pericolosita’ sociale del ricorrente.

Il giudizio di gravita’ indiziaria veniva confermato sulla base di un’accurata ricostruzione degli accadimenti criminosi, evidenziandosi che l’uccisione di (OMISSIS) – un orafo che gestiva un laboratorio a (OMISSIS) – aveva luogo a causa della resistenza opposta dalla vittima a consegnare i preziosi di cui era in possesso al momento della rapina, in conseguenza della quale l’indagato lo uccideva prima di impadronirsi dei beni in suo possesso. Nel corso della stessa azione delittuosa, (OMISSIS), la moglie di (OMISSIS), veniva ferita dallo stesso (OMISSIS) e da (OMISSIS), che le provocavano le lesioni personali di cui al capo C.

Non si riteneva, infine, che costituissero un elemento di novita’ processuale rilevante in senso favorevole a (OMISSIS), le ammissioni di responsabilita’ effettuate dal ricorrente e dal coindagato (OMISSIS), dalle quali emergeva l’inesperienza criminale del ricorrente, da cui erano derivate le conseguenze letali della rapina.

Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di Torino confermava l’ordinanza impugnata.

2. Avverso tale provvedimento (OMISSIS), a mezzo dell’avv. (OMISSIS), ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti cautelari per la modifica del regime carcerario patito dall’indagato, che erano stati valutati dal Tribunale del riesame di Torino in termini incongrui.

Si deduceva, in proposito, che il Giudice dell’appello torinese, pur avendo richiamato formalmente i parametri ermeneutici che consentivano di ritenere sussistente il quadro cautelare sottoposto alla sua cognizione, aveva eluso il tema processuale sottoposto al suo giudizio – costituito dalla necessita’ di una rivalutazione complessiva della pericolosita’ sociale di (OMISSIS) ritenendo che l’unico elemento di novita’ addotto fosse costituito dalla disponibilita’ del ricorrente di essere allocato, agli arresti domiciliari, presso un centro di solidarieta’.

Si trascuravano, in questo modo, gli ulteriori elementi valutativi introdotti dalla difesa di (OMISSIS), rappresentati dagli accertamenti compiuti in ordine alla ricostruzione degli accadimenti criminosi; dalla condizione di tossicodipendenza e dall’atteggiamento di collaborazione del ricorrente; dalla necessita’ di una rivalutazione complessiva della pericolosita’ sociale dell’indagato, che tenesse conto delle indicazioni difensive.

Si rappresentava, per altro verso, che il lasso di tempo trascorso dai fatti in contestazione, in assenza di un percorso processuale finalizzato ad attualizzare la custodia cautelare in carcere applicata a (OMISSIS), determinava l’incongruita’ argomentativa dell’ordinanza in esame. Dallo stesso provvedimento impugnato, infatti, emergeva l’assenza di attualita’ delle esigenze cautelari legittimanti il permanere del regime restrittivo al quale era sottoposto il ricorrente.

Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale delriesame di Torino confermava l’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ infondato.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che sulla posizione di (OMISSIS) si e’ formato un giudicato cautelare, per effetto del quale la revoca dell’ordinanza restrittiva applicata nei suoi confronti deve ritenersi possibile solo in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novita’ processuale, di portata tale da indurre il giudice dell’appello a una rivalutazione in senso favorevole all’indagato del regime restrittivo patito.

Nel valutare eventuali elementi di novita’ processuale, invero, occorre tenere presente l’esistenza di una presunzione relativa di pericolosita’ sociale, nei termini di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, che comporta la possibilita’ di sostituire la misura in carcere con altra meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, cosi’ come prevede l’articolo 299 c.p.p., mediante una verifica, da parte del giudice, circa il permanere delle condizioni che hanno determinato la limitazione della liberta’ personale e la scelta di una determinata misura restrittiva. Con l’affermazione di questo principio che governa l’aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall’articolo 299 c.p.p., certamente rilevante nell’ipotesi di (OMISSIS) – questa Corte ha costantemente ribadito la posizione ermeneutica secondo cui la presunzione relativa di pericolosita’ sociale deve ritenersi operante non solo in occasione dell’adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche per il suo mantenimento in vigore (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751).

Inoltre, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli articoli 275, 299 e 310 c.p.p., il giudice dell’appello deve tenere presente il sopraggiungere di eventuali elementi di effettiva novita’ processuale, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: “L’istanza di revoca della misura cautelare non puo’ trovare adito allorche’ si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravita’ in quanto, nelle sedi di esame dell’istanza di revoca e dell’appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell’articolo 299 c.p.p., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi “anche” se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento “in melius” delquadro indiziario, e non gli stessi elementi gia’ apprezzati anche in sede di riesame” (Sez. 6, n. 14300 del04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450).

In questa cornice, deve rilevarsi che, tenuto conto della gravita’ dei delitti contestati a (OMISSIS) ai capi A e B, peraltro ammessi dallo stesso ricorrente, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere superato il giudizio di pericolosita’ sociale precedentemente formulato nei suoi confronti sulla base delle indicazioni difensive; giudizio di pericolosita’ sociale che potra’ comunque essere ulteriormente vagliato attraverso i meccanismi di cui agli articoli 299 e 310 c.p.p., in presenza di elementi di novita’ cautelare, allo stato, non emersi.

Segue pagina successiva in calce all’articolo (…..)

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