Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1791. Nel valutare eventuali elementi di novità processuale, occorre tenere presente l’esistenza di una presunzione relativa di pericolosità sociale, nei termini di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3

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Da questo punto di vista, non puo’ non rilevarsi che, se e’ vero che la condotta delittuosa contestata a (OMISSIS) si connota per l’infungibilita’ del soggetto passivo del reato, e’ parimenti vero che tale elemento – astrattamente neutro siccome rilevante per tutte le ipotesi di omicidio – non e’ stato supportato processualmente da alcun elemento, clinico o criminologico, idoneo a consentire di esprimere un giudizio di attenuata pericolosita’ sociale del ricorrente, essendo la sua condizione di tossicodipendenza preesistente alla commissione dei reati di cui si controverte.

2.1. Non puo’, per altro verso, valutarsi in senso favorevole al ricorrente il mero decorso del tempo, a proposito delquale occorre osservare che l’assenza di elementi di novita’ processuale rende irrilevante il profilo cronologico dedotto dalla difesa di (OMISSIS), che non puo’ assumere rilievo, di per se’ solo, in assenza di un’attenuazione delle esigenze cautelari, che, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa.

Anche su questo punto, invero, il percorso motivazionale seguito dal Tribunale del riesame di Torino risulta congruo e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: “In tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non puo’ essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare” (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191).

Ne discende conclusivamente che, sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile, il Tribunale delriesame di Torino riteneva che non erano stati acquisiti elementi di novita’ processuale da cui potere desumere che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure restrittive differenti da quella carceraria, originariamente applicata a (OMISSIS) dal G.I.P. delTribunale di Asti il 30/03/2017.

3. Occorre, pertanto, ribadire che il Tribunale del riesame di Torino eseguiva una ricostruzione congrua della pericolosita’ sociale di (OMISSIS), compiendo un giudizio di attualizzazione, fondato sulle emergenze processuali preesistenti e successive all’adozione del provvedimento restrittivo genetico emesso nei suoi confronti.

Il Giudice dell’appello torinese, infatti, riteneva che la misura degli arresti domiciliari non era adeguata a contenere prevedibili impulsi aggressivi di (OMISSIS), il quale non si era impegnato a comprendere e a razionalizzare le ragioni della sua azione omicida, che non poteva ritenersi espressione di una condotta occasionale ed estemporanea, rappresentando al contrario l’epilogo di un’accurata pianificazione criminosa, indispensabile per eseguire la rapina in danno di (OMISSIS), resa evidente dalle stesse dichiarazioni confessorie del ricorrente.

Tali considerazioni impongono di ritenere ineccepibile il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Torino per escludere che l’allocazione presso un centro di solidarieta’, cosi’ come richiesta dall’indagato, potesse costituire una soluzione compatibile con la sua elevata pericolosita’ sociale. Esemplare, da questo punto di vista, e’ il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 9 delprovvedimento impugnato, nel quale si evidenziava che “anche prescindendo dalla presunzione dettata dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, gli arresti domiciliari pure in una struttura chiusa si palesano misura non sufficiente alla tutela delle esigenze cautelari del caso di specie”.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali, cui consegue, a cura della cancelleria, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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