Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1768. Sull’iscrizione alla gestione commercianti per i produttori di assicurazione che svolgono l’attività direttamente per conto di imprese assicurative.

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5. Ne’ una siffatta operazione interpretativa, si ripete contraddetta dal chiaro testo di legge, potrebbe trovare logica conferma nella realta’ economica che in concreto confonda la categoria dei produttori diretti con quella dei produttori di agenzia o di sub agenzia.
Al contrario, la distinzione tra produttori di agenzia e sub agenzia e produttori diretti e’ reale, derivando in concreto della diversita’ che la pratica imprenditoriale del settore degli intermediari del sistema assicurativo consente di apprezzare e che il codice delle assicurazioni, Decreto Legislativo n. 209 del 2005 di recepimento della direttiva U.E. 92/2002, ha posto sul piano del diritto positivo nel titolo dedicato agli intermediari assicurativi (Titolo IX).
6. L’articolo 109 del codice delle assicurazioni, in particolare, dispone che sono produttori diretti – da iscriversi nella sezione c) del registro unico degli intermediari a cura dell’impresa che se ne avvale – quei soggetti che “anche in via sussidiaria rispetto all’attivita’ svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita’ di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima”.
La dottrina colloca tale figura di intermediario assicurativo tra quelle cosiddette di “primo livello” proprio per la relazione diretta con l’impresa assicuratrice, pur dividendosi tra chi la distingue da agenti e brokers per l’assenza rispettivamente di vincolo stabile di collaborazione con l’impresa o dell’attivita’ di consulenza in favore del cliente e chi ritiene che il produttore diretto ed il broker sarebbero assimilabili in quanto l’attivita’ precipua di entrambe le figure di intermediario consisterebbe nella “messa in contatto di due o piu’ parti”, mentre non sarebbe determinante a fini definitori il fatto che il produttore non svolga attivita’ consulenziale potendo cio’ essere comune anche al broker senza snaturarne la tipica funzione.
7. Gli intermediari iscritti alla sezione e) del Registro unico degli intermediari, invece, sono gli “addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettera a), b) e d) per l’attivita’ di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera”. L’iscrizione di tali soggetti nella sezione e) deve essere effettuata dall’intermediario di livello superiore che se ne avvale; qualora il soggetto da iscrivere fosse ausiliario di un agente, questi deve informare l’impresa preponente in ordine alla richiesta di iscrizione e contestualmente ad essa.
8. L’individuazione di tali operatori, dunque, riguarda come previsto dal testo di legge tanto i dipendenti di un intermediario principale, quanto i collaboratori professionali che svolgono attivita’ che tendenzialmente riproduce, in via derivata, le caratteristiche proprie dei rapporti intercorrenti tra l’intermediario principale ed il soggetto per cui esso agisce. Cosi’ rientrano nella categoria in esame, oltre ai subagenti, che differiscono dagli agenti solo perche’ non hanno un rapporto diretto con un’impresa preponente ed agiscono per conto di un altro intermediario di livello superiore, anche i c.d. “produttori” che, ovviamente, non possono coincidere con i produttori diretti di cui alla sezione c). L’articolo 109 c.a.p., vuole riferirsi, quindi, a quei soggetti che esercitano l’attivita’ di intermediazione senza aver assunto, nei confronti del preponente, vincoli di stabilita’ ed obblighi promozionali. Si tratta di figure che, di fatto, si sostituiscono alle funzioni di agenti e subagenti ed in cio’ la dottrina di settore ha scorto anche intenti elusivi delle impegnative norme civilistiche relative al rapporto di agenzia (e di subagenzia), come ad esempio quelle relative alle indennita’ di fine rapporto previste dall’articolo 1751 c.c. o piu’ in generale di carattere previdenziale.

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