Contratto d’opera e la prova del corrispettivo pattuito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 settembre 2024| n. 25410.

Contratto d’opera e la prova del corrispettivo pattuito

In tema di contratto d’opera, l’appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell’arte.

 

Ordinanza|23 settembre 2024| n. 25410. Contratto d’opera e la prova del corrispettivo pattuito

Data udienza 21 febbraio 20242023

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto (contratto di) – Corrispettivo – Pagamento – In genere domanda dell’appaltatore di pagamento del corrispettivo – Onere della prova – Contenuto.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere Rel.

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12981/2018 R.G. proposto da:

Bo.Ro., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CU.20., presso lo studio dell’avvocato BA.MO. (Omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato SA.FE. (Omissis);

– ricorrente –

Contro

Ba.Lu., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CA. presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BO.VI. (Omissis);

– controricorrente –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 50/2018 depositata il 11/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Contratto d’opera e la prova del corrispettivo pattuito

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dalla domanda che Bo.Ro. ha proposto innanzi al Tribunale di Prato nei confronti di Ba.Lu. per chiedere la restituzione della somma di Lire 54.680.000, che deduceva di aver corrisposto al convenuto per la fornitura e messa in opera di piante ornamentali, lamentando che il lavoro non era stato completato e che alcune piante non erano attecchite.

A sua volta, Ba.Lu. ha chiesto al Presidente del Tribunale di Prato un decreto ingiuntivo per ottenere il saldo del pagamento per i medesimi lavori, producendo le relative fatture.

Concesso il decreto ingiuntivo, Bo.Ro. ha proposto opposizione, sostenendo che le prestazioni non erano state eseguite.

I procedimenti sono stati riuniti, e, sulla base della CTU, il Tribunale adito ha accolto l’opposizione proposta da Bo.Ro., revocando il decreto ingiuntivo opposto; ha rigettato, altresì, le domande proposte dalle rispettive parti.

La Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame proposto da Ba.Lu., ha condannato Bo.Ro. al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 17.016,87 a titolo di saldo per le prestazioni svolte.

Contratto d’opera e la prova del corrispettivo pattuito

La Corte d’Appello ha ritenuto risolto consensualmente dalle parti il contratto, che non fosse chiaro il contenuto delle obbligazioni contrattuali e, in difetto di prova di un comportamento colpevole dell’appaltatore, il committente era tenuto a corrispondere il compenso per le opere eseguite dall’appaltatore. Sulla base della CTU, che aveva determinato il valore delle opere eseguite in Lire 147.114.757 e l’importo degli acconti corrisposti in Lire 114.162,500, la somma dovuta all’appaltatore era pari alla differenza, determinata in Euro 17.016, 87.

Per la cassazione della sentenza d’appello Bo.Ro. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Ba.Lu. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Contratto d’opera e la prova del corrispettivo pattuito

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per apparenza della motivazione, dalla quale non si evincerebbe l’iter logico della decisione. La Corte d’Appello, pur partendo dalla premessa che non era chiaro il contenuto delle obbligazioni poste a carico delle parti, ha condannato il committente al pagamento dell’intero prezzo per le prestazioni eseguite dall’appaltatore, senza verificare l’esistenza di un comportamento colpevole a suo carico. La motivazione non consentirebbe, pertanto, di comprendere la fonte dell’obbligazione di pagamento posta a carico del committente.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 229 c.p.c. e 2735 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.; contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, il contenuto delle obbligazioni dell’appaltatore si evincerebbe dal ricorso per decreto ingiuntivo richiesto dall’appaltatore e dalle fatture allegate e pagate, mentre le fatture successive riguarderebbero mere maggiorazioni del prezzo.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 1453 c.c., 1176 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la Corte d’Appello avrebbe apoditticamente affermato che non vi era prova del comportamento colpevole dell’appaltatore, condannando il committente al pagamento dell’intera prestazione. La decisione sarebbe contraria al principio sull’onere della prova statuito dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 13533/2001, in applicazione del quale, graverebbe sull’appaltatore l’onere della prova del corretto adempimento. Nel caso di specie, la ditta Ba.Lu. non avrebbe fornito la prova dell’adempimento della prestazione, né dell’impossibilità sopravvenuta della sua esecuzione.

Contratto d’opera e la prova del corrispettivo pattuito

Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alle risultanze della CTU; il ricorrente rileva che la CTU era stata svolta dopo oltre dieci anni dai fatti e non consentiva di accertare quali fossero con esattezza le prestazioni svolte dall’appaltatore.

Con il quinto mezzo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello travisato le risultanze della CTU.

Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per contraddittorietà della motivazione perché, a fronte di un adempimento parziale dell’appaltatore, sarebbe erronea la condanna del committente al pagamento integrale della prestazione.

Il primo e terzo motivo, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

La Corte d’Appello, con motivazione intrinsecamente contraddittoria, pur avendo ritenuto che non fosse chiaro il contenuto delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti, ha apoditticamente affermato che non vi fosse la prova del comportamento colpevole dell’appaltatore, condannando il committente al pagamento delle prestazioni eseguite dall’appaltatore.

Le conclusioni della Corte d’Appello non sono coerenti con l’affermazione dell’assenza di chiarezza delle prestazioni perché, solo dopo l’individuazione dell’obbligo contrattuale, è possibile accertare se sussista o meno inadempimento.

Dette conclusioni si pongono, inoltre, in contrato con il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive, secondo cui la parte che chiede in giudizio l’esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l’appaltatore, precede l’adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533).

Contratto d’opera e la prova del corrispettivo pattuito

L’applicazione di tale principio al contratto di appalto – cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell’inadempimento del contratto – comporta che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con l’effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l’altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie, in cui il committente ha contestato che la prestazione non era stata integralmente eseguita e che alcune piante non erano attecchite.

A fronte di tale contestazione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare se la prestazione dell’appaltatore fosse stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, avrebbe potuto condannare il committente al pagamento del prezzo.

La Corte d’Appello ha omesso di considerare che Bo.Ro. aveva eccepito l’inadempimento dell’appaltatore per inesattezza qualitativa e quantitativa della prestazione e, ribaltando l’onere della prova, ha erroneamente condannato il committente al pagamento del prezzo, senza accertare se la prestazione dell’appaltatore fosse stata adempiuta.

Non è pertinente, ai fini dell’obbligo di pagamento del corrispettivo da parte del committente, il richiamo all’art. 1181 c.c., secondo cui il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile; nel caso di specie, nessuna delle parti ha chiesto la risoluzione del contratto, sicché non è applicabile il principio statuito da Cass., Sez. II, 17/02/2010 n. 3786, in forza del quale, nel contratto d’appalto, il committente può rifiutare l’adempimento parziale oppure accettarlo e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell’appaltatore, anche il risarcimento del danno.

Contratto d’opera e la prova del corrispettivo pattuito

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con assorbimento dei restanti motivi.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “L’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa”.

Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 21 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Contratto d’opera e la prova del corrispettivo pattuito

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