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[…]
Ritenuto, in conclusione, che:
il ricorso per ottemperanza è inammissibile, stante il difetto dei presupposti di fatto e di diritto per la eseguibilità del giudicato amministrativo.”
6. Il ricorso in appello, che contesta analiticamente la decisione processuale del Tar e ripropone le domande azionate in primo grado, è fondato, nella parte in cui contesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Non vi è dubbio, infatti che, in linea di principio, le pronunce di mero rito non siano suscettibili di esecuzione, attraverso il rimedio del giudizio di ottemperanza. Tali decisioni, infatti, non contengono statuizioni idonee a conformare l’azione amministrativa e non contengono accertamenti di carattere sostanziale.
Nel caso di specie, però, la sentenza del TAR Molise n. 54/2014, passata in giudicato, ha un contenuto non meramente processuale, in quanto essa ha espressamente e motivatamente affermato la natura satisfattiva del provvedimento sopravvenuto in corso di giudizio, pienamente favorevole al ricorrente. In tal modo, il TAR è entrato nel merito della vicenda contenziosa e della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
7. Come esattamente rilevato dall’appellante, la decisione ha il contenuto sostanziale di una declaratoria di cessata materia del contendere, che costituisce una specie qualificata di sopravvenuta carenza di interesse, caratterizzata dalla piena attitudine della sentenza a definire, con portata di giudicato extraprocessuale, il rapporto controverso.
D’altro canto, è la stessa sentenza n. 54/2014 ad indicare, con assoluta chiarezza e in piena coerenza con la decisione, che la pronuncia ha portata conformativa e la sua futura realizzazione è assicurata attraverso l’eventuale giudizio di ottemperanza.
Il ricorso di primo grado, quindi, va dichiarato ammissibile.
8. Ai fini della corretta valutazione del merito della domanda di ottemperanza, anche in considerazione del tempo trascorso dall’adozione dei provvedimenti comunali, tuttavia, è necessario accertare quale sia la situazione attuale delle sedi farmaceutiche del comune di Isernia e delle procedure concorsuali regionali eventualmente in atto, fermo restando l’obbligo delle amministrazioni intimate di non porre in essere ulteriori atti o comportamenti suscettibili di pregiudicare le ragioni dell’appellante.
A tale scopo, la Regione Molise e il comune di Isernia depositeranno dettagliate e documentate relazioni scritte, riguardanti la vicenda in esame, indicando lo stato attuale della pianificazione delle sedi farmaceutiche e di eventuali procedure concorsuali, entro il termine perentorio del 20 marzo 2018.
9. Ogni ulteriore statuizione sul rito, sul merito e sulle spese è riservata all’esito della disposta istruttoria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara ammissibile il ricorso per ottemperanza proposto davanti al TAR;
Ordina alle amministrazioni intimate di non porre in essere ulteriori atti o comportamenti pregiudizievoli delle ragioni della parte appellante;
Ordina alla Regione Molise e al Comune di Isernia l’esecuzione degli adempimenti indicati in motivazione;
Riserva alla pronuncia definitiva ogni ulteriore decisione sul merito, sul rito e sulle spese.
Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 3 maggio 2018.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente, Estensore
Francesco Bellomo – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere
Sergio Fina – Consigliere
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