Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 8 febbraio 2018, n. 827. La sede per sindacare la legittimità dell’atto di riedizione del potere amministrativo,sotto profili che non abbiano formato oggetto delle statuizioni della sentenza è il giudizio ordinario di cognizione e non il giudizio di ottemperanza

La sede per sindacare la legittimità dell’atto di riedizione del potere amministrativo,sotto profili che non abbiano formato oggetto delle statuizioni della sentenza è il giudizio ordinario di cognizione e non il giudizio di ottemperanza

 

Sentenza 8 febbraio 2018, n. 827
Data udienza 8 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 6195/2016, proposto da:

Dr. Ma. An., titolare della Farmacia Sa. La., rappresentato e difeso dall’Avv. Ro. Ci., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

il Comune di Isernia, rappresentato e difeso dall’Avv. Al. Co., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

Regione Molise, non costituita in giudizio;

nei confronti di

ASREM – Azienda Sanitaria della Regione Molise, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Isernia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sez. I n. 255/2016, concernente ottemperanza alla sentenza del TAR per il Molise n. 54/2014.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Isernia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli Avvocati Ro. Ci. e Ch. Co. su delega dichiarata di Al. Co.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’esecuzione del giudicato di cui alla decisione del TAR per il Molise n. 54/2014.

L’appellante ripropone le doglianze disattese dal Tribunale.

Il Comune resiste al gravame, mentre le altre parti, pur ritualmente intimate, non si sono costituite in questo grado di giudizio.

2. Con sentenza n. 54/2014, passata in giudicato, il TAR per il Molise ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposti dal Dr. Ma. An., titolare della Farmacia Sa. La. di Isernia, per l’annullamento:

– della delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Isernia n. 19 del 25/7/2012 (pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni a decorrere dal 1/08/2012), con cui ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012 si è individuata la zona in cui collocare le due nuove farmacie istituende nel territorio del Comune di ISERNIA; nonché della delibera integrativa commissariale del 2012, con la quale si sarebbe integrato il contenuto della precedente, già citata, delibera commissariale;

– di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi:

a) la relazione del SUAP n. 873 del17/7/2012 e precedenti relazioni istruttorie con le quale si è avanzata la proposta assunta nella delibera impugnata;

b) il parere favorevole espresso dal Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Isernia 25/7/2012 n. prot.295 (conosciuta e pervenuta al Comune in data 31/8/2012 prot. 21694);

c) il parere ASREM del 25/7/2012 n. prot. 64587 ivi compresi pareri, relazioni, atti e documenti istruttori, comunque denominati, ove esistenti, nonché di tutti gli atti istruttori, relazioni ulteriori, documenti di indagine istruttori, comunque denominati, ove esistenti; nonché di provvedimenti della Regione Molise di eventuale approvazione degli atti comunali di bando per la copertura della nuove farmacie e di ogni atto regionale inerente le Farmacie di Isernia;

– della delibera di G.R. n. 184/2013, nella parte in cui statuisce in merito alla allocazione della farmacia n. 6 di Isernia.

3. La sentenza, in particolare, ha rilevato quanto segue.

“(..) gli atti comunali impugnati con il ricorso principale sono stati superati dal provvedimento adottato dal dirigente dello sportello unico delle attività produttive del Comune di Isernia in data 7 ottobre 2013.

Con tale provvedimento, il funzionario comunale, a conclusione del procedimento di riesame precedentemente avviato, ha stabilito di modificare la pianificazione delle sedi farmaceutiche nel territorio comunale istituendo una nuova sede in località (omissis) anziché in località (omissis).

Sebbene il ricorrente insista nella domanda di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, deve ritenersi che il ricorso principale sia improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che il provvedimento comunale sopravvenuto ha disposto la revoca dell’atto impugnato con il ricorso principale, nella parte lesiva per il ricorrente.

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