Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 8 febbraio 2018, n. 827. La sede per sindacare la legittimità dell’atto di riedizione del potere amministrativo,sotto profili che non abbiano formato oggetto delle statuizioni della sentenza è il giudizio ordinario di cognizione e non il giudizio di ottemperanza

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L’impugnazione, contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, del bando di concorso regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, indetto con delibera di Giunta regionale numero 184 del 2013, deve essere invece ritenuta inammissibile, per carenza di interesse.

La clausola di salvaguardia contenuta nel bando di concorso, secondo la quale la Regione si riserva di modificare la localizzazione delle sedi farmaceutiche per effetto di eventuali provvedimenti giurisdizionali, deve interpretarsi nel senso che la Regione dovrà necessariamente tener conto anche delle variazioni di numero e di localizzazione delle sedi farmaceutiche disposte con i provvedimenti eventualmente adottati in autotutela decisoria dai Comuni interessati. Nella fattispecie, quindi, l’Amministrazione regionale dovrà tener conto del sopravvenuto provvedimento del Comune di Isernia con il quale sono state rideterminate le sedi farmaceutiche da localizzare nel proprio territorio, adeguando conseguentemente il bando di concorso alla nuova determinazione comunale. Qualora la Regione non provvedesse a modificare il bando di concorso in tal senso, ma non vi è ragione per presumerlo, attesa l’inesistenza di contrario interesse da parte dell’Amministrazione regionale, al ricorrente resterebbe impregiudicata la tutela del giudizio di ottemperanza, stante il vincolo conformativo fissato dalla presente decisione.

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile, per originario difetto di interesse.”

4. Con successivo ricorso al TAR, il Dr. An., affermando l’inerzia delle amministrazioni resistenti, a fronte dell’obbligo di eseguire il giudicato di cui alla sentenza n. n 54/2014, ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo, contro:

– il Comune di Isernia per la condanna a modificare la pianificazione delle sedi farmaceutiche nel territorio comunale istituendo una nuova sede farmaceutica n. 6 in località (omissis), anziché in località (omissis), come determinato dal SUAP con provvedimento del 7.10.13;

la Regione Molise, per la condanna ad adeguare il bando di concorso alla nuova determinazione comunale, e per la nomina sin da subito, di un Commissario ad acta per il compimento di tutti gli atti all’uopo necessari;

5. La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando quanto segue.

“(…) il ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza del T.a.r. Molise n. 54 del 21.1.14 (non appellata e passata in giudicato) resa nell’ambito del giudizio n. r.g. 266/2012 contro il Comune di Isernia, nonché la condanna dell’Amministrazione comunale a modificare la pianificazione delle sedi farmaceutiche nel territorio comunale (istituendo una nuova sede farmaceutica n. 6 nel territorio comunale in località (omissis), anziché in località (omissis)), come determinato dal SUAP con provvedimento del 7.10.13; ed in fine la condanna della Regione di adeguare il bando di concorso alla nuova determinazione comunale, e per la nomina sin da subito, di un commissario ad acta per il compimento di tutti gli atti all’uopo necessari;

la sentenza di questo T.a.r. n. 54/2014, invero, dichiarava improcedibile il ricorso n. r.g. 266/2012 (e inammissibili i motivi aggiunti), sul presupposto di un provvedimento sopravvenuto del dirigente S.u.a.p. datato 7.10.2013, che istituiva la nuova sede farmaceutica in località (omissis);

Rilevato che:

invero, nel giudizio di ottemperanza, la verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione e comporta una puntuale attività d’interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, sulla base della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum (cfr.: T.a.r Puglia Bari III, 31.4.2016 n. 526) e, nella specie, la sentenza di questo T.a.r. n. 54/2014 – non recando in sé alcuna statuizione in ordine alle controverse questioni della pianificazione delle sedi farmaceutiche nel Comune di Isernia, né esprimendo alcun giudizio sulla validità del provvedimento sopravvenuto del S.u.a.p., di cui si limita a prendere atto come di un evento che priva di utilità la coltivazione del ricorso n. r.g. 266/2012 – non ha un contenuto suscettibile di ottemperanza; ciò anche in considerazione del fatto che, nella specie, non vi è neppure un’Amministrazione soccombente, ex art. 112 c.p.a.;

inoltre, stante la riconosciuta discrezionalità amministrativa all’esercizio del potere in via di riedizione (come avviene nei procedimenti di secondo grado), nulla impedirebbe al Comune resistente di modificare la pianificazione delle sedi farmaceutiche, anche dopo il provvedimento del dirigente S.u.a.p. datato 7.10.2013, poiché il potere di pianificazione delle sedi farmaceutiche non si è esaurito con il detto provvedimento dirigenziale e l’Amministrazione ha comunque la facoltà di riesercitarlo;

peraltro, la sede per sindacare la legittimità dell’atto di riedizionedel potereamministrativo,sotto profili che non abbiano formato oggetto delle statuizioni della sentenza è il giudizio ordinario di cognizione e non il giudizio di ottemperanza (cfr.: Cons. Stato VI, 17.3.2016 n. 1105);

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