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5.5. Una simile soluzione non contrasterebbe, tuttavia, soltanto con la finalità semplificatrice e acceleratoria della procedura in questione, alla quale per la sua specialità, come si è detto, non si applicano i principî della procedura ordinaria di cui all’art. 7 del d.l. n. 347 del 2001 – con conseguente irrilevanza della giurisprudenza richiamata dal primo giudice e conseguente assenza di contrasto con giudicati difformi (tra cui anche la sentenza n. 4359 del 2 settembre 2013 di questo stesso Consiglio di Stato, richiamata dall’appellata) del tutto inconferenti ai fini che qui rilevano – ma confliggerebbe anche con la tutela del diritto alla salute, perché verrebbe incoraggiata la produzione, da parte delle imprese c.d. genericiste, di farmaci prodotti con concentrazioni di principio attivo, modalità di somministrazione o dosaggi determinati, automaticamente inseriti nella lista di rimborso sulla base di uno sconto ben inferiore al 50% necessario, previsto dal D.M. del 4 aprile 2013, Allegato A, in riferimento al valore della spesa annua complessiva sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale, rispetto ad altre forme farmaceutiche e dosaggi meno convenienti (eppure parimenti importanti per la salute dei pazienti), se rapportati alla spesa per essi specificamente sostenuta dal medesimo Servizio rispetto al farmaco originator.
5.6. Di qui, con evidenza, l’erroneità della sentenza impugnata quanto all’interpretazione delle speciali disposizioni in esame, essendo legittima la scelta, da parte del Ministero della Salute e dell’AIFA, di applicare il ribasso del 50% rispetto alle confezioni dell’originator senza distinguerle per concentrazione di principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio o dosaggio, ma avendo riguardo al concetto onnicomprensivo di spesa sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale per il medicinale coperto da tutela brevettuale.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello dell’AIFA e del Ministero della Salute va essere accolto sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere integralmente respinti il ricorso e i motivi aggiunti proposti da EG s.p.a.
7. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa, comunque, la novità e la complessità della questione, possono essere interamente compensate tra le parti.
7.1. Rimane definitivamente a carico di EG s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, mentre essa, per la sua soccombenza, deve essere condannata a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto dall’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, e dal Ministero della Salute, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado da EG s.p.a.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di EG s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado.
Condanna EG s.p.a. a corrispondere il contributo unificato richiesto alle appellanti per la proposizione del gravame.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere
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