Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 2018, n. 629.  Legittima la scelta, da parte del Ministero della Salute e dell’AIFA, di applicare il ribasso del 50% rispetto alle confezioni dell’originator

Legittima la scelta, da parte del Ministero della Salute e dell’AIFA, di applicare il ribasso del 50% rispetto alle confezioni dell’originator senza distinguerle per concentrazione di principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio o dosaggio, ma avendo riguardo al concetto onnicomprensivo di spesa sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale per il medicinale coperto da tutela brevettuale.

Sentenza 30 gennaio 2018, n. 629
Data udienza 25 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8035 del 2014, proposto dall’AIFA -Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del Presidente pro tempore, e dal Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);

contro

EG s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Cl. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

nei confronti di

Re. s.p.a., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 3803 dell’8 aprile 2014 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. III-quater, resa tra le parti, concernente i criterî di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei medicinali generici e biosimilari senza contrattazione

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata EG s.p.a.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna appellata, EG s.p.a., l’Avvocato Ri. De Sa., su delega dell’Avvocato Cl. Ma., e per le Amministrazioni appellanti l’Avvocato dello Stato At. Ba.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellata EG s.p.a., la quale opera nel settore della commercializzazione dei farmaci generici, a seguito dell’entrata in vigore del metodo di negoziazione del prezzo dei farmaci di cui all’art. 12, comma 6, del d.l. n. 158 del 2012, convertito in l. n. 189 del 2012, con istanza del 13 giugno 2013 ha attivato, relativamente alla definizione del prezzo dei propri medicinali a base di escitalopram, la procedura di negoziazione senza contrattazione nella fascia di rimborsabilità dei corrispondenti prodotti originator, per le confezioni delle compresse (28 pezzi) da 10 mg e da 20 mg nonché per le confezioni delle gocce orali da 20 mg/ml, offrendo rispettivamente una riduzione di prezzo del 55%, del 47,5% e del 47,5% rispetto alle corrispondenti confezioni dell’originator.

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