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[…]
Applicando alla vicenda esaminata le coordinate interpretative innanzi rammentate, si può quindi concludere nel senso che la controversia – in quanto attinente alla fase dell’erogazione del contributo concesso (in via provvisoria), revocato dall’Amministrazione, sul presupposto di un inadempimento della società beneficiaria – esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario;
– che non sono invece in discussione le condizioni di legittimità e i requisiti soggettivi prescritti dalla normativa di riferimento per poter aspirare alla sovvenzione;
– che infatti con il provvedimento impugnato l’amministrazione non ha esercitato alcun potere valutativo-discrezionale di natura pubblicistica relativo all’an, al quomodo o al quid della sovvenzione all’impresa, avendo piuttosto adottato una misura di autotutela patrimoniale finalizzata al recupero di somme che, in sede di verifica della realizzazione dell’investimento, sono state ritenute oggetto di indebita erogazione;
– che la società ricorrente aziona pertanto un diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario (v. anche Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2014, n. 2446);
– che questa conclusione non trova ostacolo nella circostanza che il provvedimento impugnato ha riguardato un’erogazione avvenuta in via (soltanto) provvisoria, dovendosi condividere, anche sotto questo profilo, Cons. Stato, Ad. plen. n. 6/2014 cit., secondo cui “l’erogazione del contributo – anche se avvenuto […] in via provvisoria – crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo”.
In definitiva, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e l’appello deve essere conseguentemente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate nell’importo omnicomprensivo di Euro 2.500,00-, oltre accessori di legge, qualora dovuti.
Pone definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere, Estensore
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